Revisione doganale: nuove regole ADM sulle istanze 2026
Iter semplificato per la valutazione delle istanze di revisione di parte in Dogana. La circolare n. 10/D del 12 maggio 2026 chiarisce che, nel caso in cui le dichiarazioni doganali siano state registrate presso diversi Uffici, l’operatore che avvia spontaneamente un procedimento di revisione potrà coinvolgere anche la Dogana più vicina alla sua sede. L’Agenzia delle dogane riscrive, così, l’ambito di competenza territoriale degli Uffici ADM.
L’obiettivo è quello di accentrare l’istruttoria in capo a un’unica Dogana, riducendo le attività di istruttoria e assicurando un’interpretazione uniforme. Fino a oggi, infatti, la presentazione di più istanze, aventi presupposti identici o omogenei e comportanti la rettifica del medesimo elemento della dichiarazione o dell’accertamento, poteva dar luogo a risultati diversi. Ogni istanza doveva essere presentata presso l’Ufficio delle dogane che si era occupato della registrazione della dichiarazione doganale. Poiché nella prassi, accade molto frequentemente che le aziende effettuino operazioni doganali presso più Dogane, in caso di errore, nasceva la necessità di richiedere a ciascun Ufficio di modificare le dichiarazioni doganali presentate. Ciascun Ufficio avviava, così, un’istruttoria, che poteva portare a risultati diversi tra loro.
La circolare in commento semplifica, invece, l’iter di valutazione delle istanze di parte, chiarendo che queste richieste dovranno essere presentate anche all’Ufficio territorialmente competente in base alla sede dell’impresa.
L’Agenzia delle dogane offre un’interpretazione estensiva dell’articolo 42 delle Disposizioni nazionali complementari (Dnc, all. 1 al d.lgs. 141/2024). Tale norma sancisce, infatti, che la competenza alla revisione delle dichiarazioni spetta all’Ufficio che ha provveduto alla loro registrazione o quello nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell’Agenzia.
Un principio che, secondo la circolare, può trovare applicazione non soltanto nel caso in cui il controllo sia avviato d’ufficio, ma anche quando l’accertamento nasca da una richiesta spontanea dell’operatore.
Il principio della concentrazione opera soltanto in presenza di due condizioni tassative: vi devono essere più Uffici ADM interessati dalle istanze di revisione e le richieste devono essere tra loro identiche od omogenee. Ciò significa che la rettifica deve avere a oggetto le stesse motivazioni e lo stesso elemento della dichiarazione doganale. Al ricorrere di tali condizioni, la competenza alla revisione è accentrata presso l’Ufficio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell’istante.
Se, invece, le istanze di revisione coinvolgono soltanto un Ufficio diverso da quello presso cui ha sede l’impresa, la Dogana più vicina all’azienda non è competente a riesaminare la vicenda.
Avv. Sara Armella
Avv. Tatiana Salvi

