Le novità di ADM per i contingenti tariffari

Utilizzo dei contingenti tariffari solo se capienti e possibilità di rinunciare all’operazione di importazione in caso di loro esaurimento, evitando di dover corrispondere dazi supplementari che possono arrivare al 25%. Sono le novità previste dall’avviso pubblicato dall’Agenzia delle dogane il 28 marzo scorso, che introduce una nuova procedura sperimentale per i contingenti aperti dal 1° aprile 2024, prevedendo la possibilità di sospendere le importazioni fino all’assegnazione delle quote.

I contingenti tariffari interessano molti prodotti, per esempio nel settore siderurgico e, spesso, hanno determinato costi e difficoltà di gestione, in gran parte imputabili a un sistema di assegnazione “al buio”. Finora, una volta presentata la dichiarazione doganale, con richiesta di utilizzare un contingente ancora capiente, gli importatori erano soggetti a una sorta di lotteria, sulla base della tempistica di altre analoghe richieste in tutti i Paesi dell’Unione europea. Soltanto due giorni dopo la presentazione della domanda, infatti, la Commissione europea procedeva all’assegnazione delle quote del contingente e gli operatori che non erano riusciti a ottenerne l’attribuzione erano obbligati a versare il maggiore dazio supplementare.

Con la nuova procedura, invece, gli operatori potranno mettere in attesa la dichiarazione doganale di importazione, fino al momento dell’assegnazione delle quote da parte della Commissione. In caso di esaurimento del contingente, gli importatori non saranno obbligati a versare il dazio supplementare, ma avranno la possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, all’operazione.

Si tratta di novità attesa, che consente alle aziende di programmare le proprie importazioni, grazie a un sistema di gestione dei contingenti più trasparente, che assicura anche una corretta pianificazione doganale.

La merce resterà, pertanto, sotto vigilanza doganale fino all’esito dell’assegnazione delle quote. Successivamente, gli importatori potranno decidere di rinunciare in tutto o in parte all’operazione doganale, con un notevole risparmio nel caso in cui il dazio della salvaguardia dovesse essere significativo.

Se tutti i prodotti importati rientrano nel contingente, l’operatore potrà chiedere alla Dogana di procedere allo svincolo. In caso di parziale assegnazione, sarà possibile decidere di procedere all’importazione della sola parte di merce rientrante nella quota o, in alternativa, completare l’importazione per l’intero quantitativo dichiarato, con l’applicazione dei dazi sulla quota non assegnata. In entrambi i casi, occorrerà presentare una rettifica della dichiarazione per la liquidazione dei diritti.

La novità più significativa riguarda il caso in cui il contingente è andato esaurito e la quota assegnata è pari a zero: in tale ipotesi, la società potrà decidere di non procedere all’importazione, mediante la presentazione di una domanda di annullamento, con richiesta di invalidamento della dichiarazione ed eventuale introduzione in deposito o riesportazione. Resta aperta la possibilità, per l’operatore, di optare comunque per l’importazione per l’intero quantitativo dichiarato, presentando una rettifica della dichiarazione, finalizzata alla puntuale liquidazione dei diritti.

Con l’avviso in commento, la Dogana va nella direzione già indicata dalla Commissione UE che, nell’ambito della Guida sulle procedure doganali di importazione nell’Unione, ha previsto la possibilità di modificare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica con richiesta di prelievo da un contingente, nel caso in cui questo si riveli incapiente.