E-commerce extra-UE: nuove regole su dazi e dichiarazioni doganali

Impossibile annullare la dichiarazione doganale per chi acquista dalle piattaforme di e-commerce extra-UE: in caso di errore, il dazio di 3 euro non sarà restituito all’operatore, se non attivando una specifica procedura di rimborso.

E-commerce extra-UE: cosa cambia per le dichiarazioni doganali

Il regolamento delegato Ue 2026/1022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’1/7/2026, aggiorna le norme del regolamento delegato 2015/2446 del Codice doganale sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro.

Tra le novità, il legislatore europeo chiarisce anche che dal 1° novembre sarà necessario identificare i prodotti acquistati dalle piattaforme di e-commerce con i codici Pid («product identifier»).

Prosegue così la rivoluzione dell’e-commerce: dal 1 luglio è in vigore il nuovo dazio europeo di 3 euro, che si applica a ciascun articolo che compone una spedizione di valore unitario inferiore a 150 euro, indipendentemente dal tracciato dichiarativo utilizzato (H1, H6 o H7).

La nuova tariffa forfettaria si applicherà fino al 1° luglio 2028, quando sarà attivato il Data Hub unionale, un sistema per lo scambio dei dati che consentirà di applicare a ciascun prodotto importato nel territorio dell’Unione il dazio ordinario previsto dalla Taric, senza soglie di valore.

Le nuove regole doganali per la classificazione dei prodotti

Il regolamento introduce la definizione di «articolo» e chiarisce che il dazio fisso di 3 euro si applica a ogni categoria merceologica importata, individuata da una determinata classificazione doganale.

Poiché la nuova tariffa considera ogni «riga» riportata nella dichiarazione doganale, la Commissione europea, nelle Q&A pubblicate il 15 giugno scorso, ha suggerito di utilizzare una riga per ogni merce con la stessa classificazione tariffaria, includendo poi la quantità dei prodotti nella parte dedicata alla descrizione delle merci.

Product Identifier (Pid) e tracciabilità delle merci

Per migliorare i controlli sulle merci sono stati introdotti, inoltre, nuovi requisiti in materia di identificazione dei prodotti («product identifier», Pid), con la previsione di codici alfanumerici univoci assegnati a uno specifico modello, lotto o articolo, a qualsiasi livello di imballaggio, che ne garantiscono l’identificazione e la tracciabilità in modo preciso e inequivocabile lungo l’intera catena di approvvigionamento.

A partire dal 1° novembre 2026, la loro indicazione non sarà più facoltativa, ma obbligatoria. Ciascun prodotto dovrà riportare:

  • l’identificativo assegnato dal venditore o dalla piattaforma online
  • i due codici assegnati dal fabbricante

Tale sistema mira a risolvere uno dei principali problemi riscontrati nella vigenza del regime di franchigia doganale, ossia la conformità agli standard europei dei beni importati.

Dazio di 3 euro: soggetti obbligati al pagamento e responsabilità

Il regolamento definisce anche la gerarchia dei soggetti a cui spetta il pagamento del dazio di 3 euro all’arrivo delle merci nell’Ue in caso di vendita a distanza.

Su chi ricade l’obbligo di pagamento del dazio

L’obbligo ricade, in primo luogo, sul dichiarante, ossia sulle piattaforme e sui venditori, e, in via subordinata, sul vettore o sull’agente che dichiara le merci alle autorità doganali.

Altri soggetti, compreso il consumatore, possono dichiarare i beni solo in via residuale.

Dichiarazione doganale: invalidazione e procedure di rimborso

Si segnala, da ultimo, la modifica dell’art. 148, par. 3, Rd, che elimina la possibilità di invalidare, dopo lo svincolo delle merci, la dichiarazione di immissione in libera pratica di beni venduti a distanza e contenuti in spedizioni sotto soglia, se restituiti oppure non ritirati dal destinatario.

Ne consegue che il nuovo dazio non potrà essere oggetto di restituzione sulla base dell’invalidazione della dichiarazione.

L’Agenzia delle dogane (circolare 25/06/2026, n. 17/D) conferma, però, la possibilità di richiedere lo sgravio o il rimborso della tariffa nei casi espressamente previsti dalla normativa unionale (artt. 116 e 118 Cdu).

 

Avv. Sara Armella

Avv. Tatiana Salvi

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