Ravvedimento operoso in dogana: novità della circolare 16/D 2026

Potenziato l’adempimento spontaneo in Dogana, con misure premiali per gli operatori, che consentono di ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista amministrativo che penale.

La circolare 19/06/2026, n. 16/D dell’Agenzia delle dogane invita le aziende a correggere spontaneamente errori o inesattezze commesse in fase dichiarativa. La finalità è chiara: ridurre o azzerare le sanzioni amministrative ed estinguere il reato di contrabbando.

In un contesto normativo in continua evoluzione, la circolare offre una lettura organica e aggiornata degli istituti deflattivi disponibili, provando a colmare le lacune interpretative e ad assicurare un’applicazione uniforme di questi istituti nella prassi operativa.

Cosa cambia con la circolare 16/D

La circolare n. 16/D/2026 rappresenta un contributo di grande utilità pratica per gli operatori del settore doganale. Attraverso una lettura coordinata delle Dnc e della disciplina sanzionatoria tributaria, l’Agenzia delle dogane traccia con chiarezza i confini e le opportunità dei due principali strumenti di adempimento spontaneo:

  • la revisione della dichiarazione su istanza di parte
  • il ravvedimento operoso

Il sistema che emerge è coerente con i principi unionali di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni doganali, nonché con la logica premiale che deve permeare il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente. In questo quadro, la scelta tra revisione su istanza di parte e ravvedimento operoso non è meramente formale, ma incide in modo sostanziale sulla misura delle conseguenze sanzionatorie.

Una scelta che gli operatori economici sono chiamati ad effettuare con maggiore consapevolezza, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia.

Ravvedimento operoso ed estinzione del reato

Sconto sulle sanzioni per chi decide di aderire alla pretesa dell’Agenzia delle dogane, per evitare un procedimento penale per contrabbando. Con la circolare n. 16/D, l’Agenzia delle dogane conferma che le aziende hanno la possibilità, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 112 Dnc (all. 1, d.lgs. 141/2024), di estinguere il reato, versando i tributi pretesi e la sanzione in misura ridotta, grazie al ravvedimento operoso.

Tale istituto consente di regolarizzare l’errore, fino a quando non sia notificato un avviso di accertamento. Una misura premiale, che consente di ottenere uno sconto sulle sanzioni, garantendo un forte risparmio per gli operatori.

Quando è possibile estinguere il reato

Facendo chiarezza su un aspetto fortemente dibattuto nella prassi applicativa, la circolare chiarisce che il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso non esclude la possibilità di accedere alla causa di estinzione del reato prevista dall’art. 112, primo comma, Dnc.

Al contrario, anche se la norma richiede il pagamento integrale del tributo e il versamento di una sanzione tra il 100 e il 200% dell’importo dei diritti contestati, tale somma può essere versata in misura ridotta. Ciò in quanto le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale (art. 104 Dnc) ammettono la possibilità di applicare gli istituti previsti dal d.lgs. 472/1997, tra cui rientra anche il ravvedimento operoso.

Di conseguenza, il pagamento del tributo e della sanzione, anche in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso, comporta, a seconda della fattispecie, l’estinzione del reato o la sua non punibilità, se ricorrono tutti presupposti indicati dall’art. 112 Dnc.

La circolare precisa che il ravvedimento deve essere integrale, quindi comprensivo di tutti i diritti contestati, della relativa sanzione (anche in misura ridotta) e degli interessi. Ne consegue che il ravvedimento parziale (che interessa soltanto una parte della contestazione) determina l’estinzione della corrispondente quota del debito nei confronti dell’erario, ma non produce alcun effetto ai fini penali, né in termini di estinzione del reato né quale causa di non punibilità.

Revisione della dichiarazione: quando conviene

Altro istituto che ha un effetto ancora più premiale rispetto al ravvedimento operoso è l’istanza di parte: la revisione volontaria consente di correggere una dichiarazione doganale già presentata all’Ufficio senza incorrere in nessuna sanzione amministrativa (art. 96, comma 13, Dnc), oltre a evitare ogni possibile contestazione penale.

Affinché l’istituto, che si configura come un esimente dalle sanzioni, dispieghi i suoi effetti tipici occorre che l’Agenzia non abbia ancora avviato ispezioni o controlli da parte, ovvero che l’operatore non sia a conoscenza di eventuali attività di accertamento da parte della Dogana o della Procura.

Già con la circolare 10/12/2024, n. 25/D, l’Agenzia delle dogane aveva chiarito che colui che presenta istanza di revisione è esente da conseguenze amministrative e penali. L’autodenuncia dell’irregolarità proviene, infatti, direttamente dal soggetto che ha commesso l’infrazione, non ancora accertata, prima ancora che l’Ufficio presso cui è stata depositata la dichiarazione inizi i controlli.

Di conseguenza, per l’operatore che chiede spontaneamente di correggere errori o inesattezze non può configurarsi un’ipotesi di contrabbando. La sanzione penale richiede, infatti, la prova dell’elemento soggettivo del dolo (ossia dell’intenzionalità), certamente assente in questa circostanza.

Circolare 16/D: le tre situazioni operative

La circolare distingue con precisione tre diverse ipotesi applicative, ciascuna caratterizzata da presupposti e conseguenze differenti:

  1. Controlli in linea prima dello svincolo della merce – Nei casi di controlli in linea, il contribuente può avvalersi esclusivamente del ravvedimento operoso, non potendo fare ricorso alla revisione di parte, in presenza di merce non ancora svincolata. Attraverso il pagamento del tributo e della sanzione in misura ridotta è possibile beneficiare dell’estinzione del reato. Il perfezionamento dell’adempimento spontaneo presuppone l’accettazione del risultato del controllo da parte del contribuente, che può avvenire prima della consegna del verbale di constatazione, al momento o successivamente alla consegna dello stesso.
  2. Errore individuato dopo lo svincolo – Se l’operatore economico non ha avuto conoscenza formale dell’avvio di controlli o di procedimenti penali inerenti alla dichiarazione doganale, e, dopo lo svincolo delle merci, ritiene di aver commesso un errore nella dichiarazione, può alternativamente accedere alla revisione su istanza di parte oppure al ravvedimento operoso.
  3. Notifica di avvisi di pagamento o di accertamento – Soltanto la notifica di avvisi di pagamento o atti di accertamento, ivi incluso l’atto di determinazione della sanzione, preclude l’accesso al ravvedimento operoso.

Dichiarazioni tardive e cumulo giuridico

In caso di regolarizzazione a posteriori per tardiva presentazione della dichiarazione, il contribuente procede al pagamento di quanto dovuto, presentando una dichiarazione doganale di regolarizzazione.

La circolare dell’Agenzia delle dogane chiarisce che, in questo caso, non è possibile accedere alla riduzione della sanzione se la dichiarazione tardiva è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni (art. 13, comma 2-ter, D.lgs. 472/1997).

Le novità della riforma fiscale

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla circolare riguarda l’applicazione del cumulo giuridico nell’ambito del ravvedimento operoso in presenza di una pluralità di violazioni doganali (art. 12 d.lgs. 472/1997).
In tale ambito, dove l’ipotesi di concorso configurabile è quella del concorso materiale (più violazioni della stessa norma con più azioni od omissioni), il cumulo giuridico è applicabile sia in presenza di una pluralità di dichiarazioni errate (art. 79 Dnc), che in caso di una pluralità di omesse dichiarazioni (art. 78 Dnc).

A seguito della riforma fiscale (d.lgs. 87/2024), per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’importatore può calcolare la sanzione attraverso il cumulo giuridico, utilizzando anche il ravvedimento operoso. In questo caso, tuttavia, il cumulo opera soltanto per le violazioni della medesima disposizione commesse durante il medesimo anno solare. La circolare precisa, inoltre, che la sanzione va calcolata dalla data dell’importazione in cui è stata commessa la prima violazione ricompresa nel cumulo.

I chiarimenti finali della circolare

Nel caso in cui il pagamento complessivo effettuato dal contribuente — comprensivo di tributo, interessi e sanzione — risulti superiore o uguale a quanto dovuto, il ravvedimento si intende positivamente perfezionato anche nell’ipotesi in cui l’imputazione degli importi, o di una loro parte, risulti errata ovvero non comunicata all’Ufficio doganale.

Allo stesso modo, qualora l’Ufficio doganale rilevi differenze minime negli importi dovuti per il ravvedimento rispetto a quanto versato dal contribuente, non potrà automaticamente affermare la decadenza dall’istituto, ma dovrà richiedere di integrare della differenza.

Istituto / Ambito

Presupposti e Condizioni

Benefici

Limiti ed Esclusioni

Revisione su istanza di parte

Richiesta di revisione della dichiarazione

Esenzione totale da sanzioni amministrative e penali

Deve intervenire prima della conoscenza di qualsiasi attività di accertamento e di procedimenti penali

Causa di non punibilità
(art. 112, c. 2 Dnc; art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Pagamento integrale di tributi, sanzioni (anche ridotte, con ravvedimento operoso) e interessi

Riduzione delle sanzioni amministrative; non punibilità del contrabbando

Deve intervenire prima della conoscenza di qualsiasi attività di accertamento e di procedimenti penali

Estinzione del reato
(art. 112, c. 1 Dnc)

Pagamento integrale di tributi, sanzioni (anche ridotte, con ravvedimento operoso) e interessi accertati dall’Ufficio delle dogane

Estinzione del reato

Da presentare prima della dichiarazione di apertura di dibattimento di primo grado. Ammessa per i reati di contrabbando puniti con la sola multa

Cumulo Giuridico
(Art. 12 D.Lgs. 472/1997)

Pluralità di violazioni commesse in ambito doganale

Applicazione di una sanzione unica agevolata in sede di ravvedimento invece della somma dei singoli importi

Limitato alle sole violazioni della stessa disposizione commesse nel medesimo anno solare

 

 

Avv. Sara Armella

 

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