Accise: escluso l’abbuono in caso di furto della merce

Con l’ordinanza 3 aprile 2026, n. 8344, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del gestore di magazzino di custodia temporanea in caso di sottrazione di merci soggette ad accise.
La pronuncia assume particolare rilievo sia in materia di accise che ai fini IVA all’importazione, chiarendo che il furto della merce non integra un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore idonea a escludere l’esigibilità dell’imposta. Al contrario, la sottrazione del bene è assimilata a uno svincolo irregolare dal regime sospensivo, con conseguente immissione in consumo dei prodotti e insorgenza dell’obbligazione tributaria.
La controversia trae origine dall’applicazione dell’art. 4, comma 1, d.Lgs. 504/1995 (Testo unico accise, TUA), nella formulazione vigente all’epoca dei fatti e successivamente modificata dal d.Lgs. 180/2021. La disposizione nazionale riconosceva l’abbuono d’accisa anche in presenza di fatti imputabili a colpa non grave, equiparandoli alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che tale previsione fosse incompatibile con la disciplina unionale di cui all’art. 7, par. 4, della direttiva 2008/118/CE e all’art. 14, par. 1, della direttiva 92/12/CEE, che consentono l’abbuono esclusivamente nei casi di perdita o distruzione della merce dovuti a caso fortuito o forza maggiore accertati dall’autorità competente. L’abbuono generalizzato, dunque, costituirebbe una deroga al principio generale di esigibilità dell’accisa, coerentemente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Ai sensi delle pronunce dei giudici europei, infatti, la perdita fiscalmente rilevante deve consistere nella definitiva inutilizzabilità del prodotto, ossia nell’impossibilità materiale che lo stesso possa essere rivenduto. Tale condizione non ricorre nel caso di furto, poiché la merce continua a esistere ed è potenzialmente destinabile al mercato illecito o parallelo.
L’ordinanza 8344/2026 della Cassazione assimila il concetto di furto alla nozione di “svincolo irregolare” dal regime sospensivo. La Corte richiama l’art. 2, comma 2, lett. b), TUA (d.lgs. 504/1995, Testo Unico accise), secondo il quale integra l’immissione in consumo anche lo svincolo irregolare della merce dal regime sospensivo. Ne consegue che la sottrazione del prodotto non determina la sua perdita definitiva, bensì la sua fuoriuscita incontrollata dal circuito doganale e fiscale e, dunque, una vera e propria immissione in consumo irregolare, con conseguente e necessaria esigibilità dell’accisa.
Quali sono gli effetti per gli operatori accise? La decisione consolida una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva in capo al gestore del deposito o del magazzino di custodia temporanea: l’operatore resta obbligato al pagamento del tributo anche quando sia del tutto estraneo alla condotta illecita del terzo e abbia adottato tutte le misure di sicurezza normalmente esigibili. Il rischio del furto della merce è, dunque, ricondotto nell’alveo del rischio d’impresa.
L’ordinanza affronta, inoltre, il trattamento IVA dei beni sottratti al controllo doganale. Nel caso esaminato, le merci si trovavano in regime di custodia temporanea e non avevano ancora ricevuto una destinazione doganale definitiva. Si trattava, pertanto, di beni extra-UE per i quali l’IVA all’importazione non era ancora stata assolta.
La Corte di Cassazione ha osservato che, finché permane il regime di custodia temporanea, l’autorità doganale esercita un controllo pieno sui beni. La perdita di tale controllo, derivante dalla sottrazione illecita, assume rilevanza anche ai fini IVA, pertanto, il furto deve essere qualificato come sottrazione al controllo doganale e di svincolo irregolare dal regime doganale, sufficiente a rendere esigibile l’IVA all’importazione.
La conclusione è particolarmente significativa, anche in considerazione della differenza strutturale tra il presupposto dei dazi doganali e quello dell’IVA all’importazione: mentre i dazi sorgono con l’introduzione della merce nel territorio doganale unionale, l’IVA presuppone l’immissione in consumo nel territorio nazionale. Secondo la Corte, tuttavia, la perdita del controllo doganale determina una convergenza degli effetti giuridici, rendendo esigibili entrambe le imposte, senza che possa riconoscersi alcuna forma di abbuono o non debenza.
L’ordinanza della Cassazione si pone in linea di continuità con la più recente giurisprudenza nazionale e unionale in materia di caso fortuito e forza maggiore, ossia in merito a eventi non evitabili, nonostante l’adozione di tutte le precauzioni necessarie.
Secondo la Suprema Corte, il furto non può essere caso fortuito o di forza maggiore, poiché il rischio di sottrazione rientra nella sfera organizzativa e gestionale del depositario autorizzato. Il caso fortuito richiede, infatti, sia un presupposto soggettivo, consistente nell’adozione di tutte le misure preventive ragionevolmente esigibili, che un presupposto oggettivo, ossia circostanze eccezionali e imprevedibili estranee al controllo dell’operatore. L’assenza anche di uno solo di tali requisiti impedisce il riconoscimento dell’abbuono.
L’ordinanza n. 8344/2026 conferma, dunque, l’orientamento restrittivo della giurisprudenza in materia di accise e rafforza la natura oggettiva della responsabilità gravante sul gestore del deposito fiscale o del magazzino di custodia temporanea, sul quale può ricadere oggi il rischio economico derivante dalla sottrazione dei beni. Ciò in linea anche con le previsioni del Legislatore UE, a seguito della direttiva 2020/262 che ha ridefinito il sistema armonizzato delle accise europee, nel tentativo di coinvolgere tra i debitori solidali dell’imposta anche i titolari di depositi con licenza accise.
Per gli operatori del settore, il quadro interpretativo che emerge dalla decisione rende imprescindibile l’adozione di sistemi di sicurezza e controllo sempre più rigorosi, poiché l’estraneità al fatto illecito e l’assenza di colpa non risultano, di per sé, sufficienti a escludere l’obbligazione tributaria.

 

Avv. Stefano Comisi

Scopri i prossimi corsi in partenza