Prodotti non conformi: le nuove regole dell’Agenzia delle Dogane
Grazie a un’autodichiarazione gli operatori del commercio internazionale
potranno evitare pesanti sanzioni. L’Agenzia delle dogane ha definitivamente chiarito la differenza tra immissione sul mercato e immissione in libera pratica. Una svolta destinata a incidere su numerosi contenziosi pendenti tra la Pubblica amministrazione e le imprese importatrici in materia di conformità dei prodotti, in particolare con riferimento alla disciplina delle pile e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
Con la circolare n. 18/D dell’8 luglio 2026, l’Agenzia ha infatti riconosciuto la distinzione tra le due fasi dell’importazione, fornendo indicazioni operative destinate ad avere un impatto rilevante sui contenziosi in corso. La circolare recepisce la definizione di “immissione sul mercato” contenuta nel reg. Ue 2019/1020 e nel dlgs 157/2022, che costituiscono la base normativa della disciplina sulla sicurezza dei prodotti e sulla tutela della salute dei consumatori.
Immissione sul mercato e immissione in libera pratica
Tali disposizioni definiscono l’“immissione sul mercato” come la prima messa a disposizione di un bene, ossia la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione europea nel corso di un’attività commerciale.
Come riconosciuto dalla Dogana, tuttavia, tale momento non coincide necessariamente con l’“immissione in libera pratica”, che si realizza invece quando la dichiarazione doganale è accettata, i dazi sono stati assolti e la merce viene svincolata dall’Agenzia delle dogane.
I tre scenari previsti dalla circolare 18/D
Per spiegare tale distinzione, la circolare 18/D, richiamando la “Guida blu all’attuazione della normativa Ue sui prodotti”, pubblicata dalla Commissione europea nel 2022, individua tre differenti scenari.
In un primo caso, l’“immissione sul mercato” può avvenire anche prima dell’“immissione in libera pratica”.
Si tratta dell’ipotesi delle vendite B2C (Business to Consumer), nelle quali i beni sono distribuiti direttamente al consumatore finale.
Diversamente, qualora una società importi i prodotti per rivenderli successivamente a un altro distributore nell’ambito di una vendita B2B (Business to Business), l’“immissione sul mercato” si considera realizzata soltanto dopo l’“immissione in libera pratica”, quando il bene viene effettivamente fornito a un soggetto destinato all’uso o alla commercializzazione.
Infine, l’“immissione sul mercato” può anche non realizzarsi affatto nel caso in cui le merci, pur immesse in libera pratica, non siano destinate al mercato dell’Unione europea ma vengano successivamente esportate verso un Paese extra-Ue.
Effetti sulle sanzioni per i prodotti non conformi
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane consentono di definire con maggiore chiarezza i limiti applicativi delle sanzioni amministrative previste per l’“immissione sul mercato” di prodotti non conformi.
Negli ultimi anni numerose aziende hanno dovuto affrontare sanzioni di importo anche molto elevato, pur avendo importato prodotti non destinati direttamente a consumatori finali.
La disciplina delle vendite B2B
La circolare chiarisce ora che, nel caso di importazione di merci non conformi nell’ambito di una vendita B2B, l’ufficio non deve procedere alla contestazione della violazione, poiché l’“immissione sul mercato” è successiva all’“immissione in libera pratica”.
L’autodichiarazione dell’importatore
L’Agenzia ha inoltre introdotto un’autodichiarazione che l’importatore deve sottoscrivere e allegare alla dichiarazione di importazione per attestare che i beni non sono destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato dell’Unione europea, in quanto rivolti a un mercato extra-Ue oppure destinati a un successivo distributore.
| Scenario | Momento dell’immissione sul mercato |
|---|---|
| Vendita B2C | Prima dell’immissione in libera pratica |
| Vendita B2B | Dopo l’immissione in libera pratica |
| Merci destinate a Paesi extra-UE | L’immissione sul mercato può non realizzarsi |
Avv. Stefano Comisi
Avv. Sara Armella

