Valore in dogana: escluso l’uso automatico dei dati statistici

È illegittima la contestazione sul valore doganale se l’accertamento si fonda su una banca dati interna all’Agenzia delle dogane. La Corte di Giustizia europea, con la sentenza 29 gennaio 2026, cause riunite C-72/24 e C-73/24, Keladis, chiarisce che i sistemi di rilevazione statistica non possono sostituire i criteri di determinazione del valore previsti dal Codice doganale dell’Unione.

Secondo i giudici europei, tali database possono essere utilizzati soltanto in via residuale, quando non sia possibile effettuare un controllo fisico della merce e la documentazione commerciale riporti termini imprecisi e generali. Resta però una condizione necessaria: l’operatore deve sempre avere la possibilità di dimostrare che il valore dichiarato, anche se inferiore a quello “medio statistico”, corrisponde al prezzo reale della merce importata.

La decisione europea è destinata a riflettersi su moltissimi contenziosi in essere, perché censura la prassi dell’Agenzia delle dogane di ricorrere automaticamente a prezzi “statistici” per rideterminare il valore doganale dichiarato all’importazione.

Una prassi che, secondo la sentenza, non è coerente con la normativa europea, perché non consente all’operatore di giustificare i prezzi inferiori indicati nella dichiarazione doganale. Il ricorso ai dati statistici porterebbe a un aumento al rialzo dei valori dichiarati, creando un sistema di “valori minimi” che non trova riscontro nell’ordinamento europeo.

Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia europea riguarda due giudizi che avevano a oggetto una serie di accertamenti effettuati dalle autorità doganali greche su importazioni di prodotti tessili provenienti dalla Turchia. Nel corso di controlli successivi allo sdoganamento, l’Agenzia delle dogane ha ritenuto che le merci fossero state sottovalutate, sulla base di fatture recanti descrizioni generiche e incomplete di valori dichiarati sensibilmente inferiori a quelli normalmente riscontrabili per prodotti analoghi. Tali merci, tuttavia, non erano più disponibili al momento dei controlli, rendendo impossibile l’ispezione fisica per accertare se i prodotti fossero identici o simili. Inoltre, la descrizione di tali merci nelle fatture allegate alle dichiarazioni doganali era incompleta. In tale contesto, le autorità doganali per determinare il valore in dogana si sono basate su un “prezzo soglia” o “prezzo più basso accettabile”, utilizzando dati statistici.

In particolare, il valore è stato determinato sulla base dei prezzi medi mensili di importazione dei prodotti provenienti dalla Turchia, ricavati da una banca dati statistica gestita da Eurostat, ufficio statistico della Commissione europea. Su tali dati è stata calcolata una media a livello dell’Unione europea, escludendo i valori anomali, e individuata una soglia di riferimento pari al 50% del prezzo minimo di mercato, espressa in euro per chilogrammo. Tutti gli Stati membri, infatti, dispongono di Sistema informativo antifrode, attraverso il quale le autorità doganali sarebbero in grado di individuare i casi di dichiarazione insufficiente.

Le autorità hanno, pertanto, contestato agli operatori il mancato pagamento degli oneri doganali. Gli atti impositivi sono stati impugnati dinanzi al giudice amministrativo greco che ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La Corte è stata chiamata a chiarire se e a quali condizioni i valori statistici possano essere utilizzati dalle autorità doganali ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci. Il giudice europeo, in primo luogo, ha ribadito che il valore doganale deve riflettere il valore economico reale dei beni importati e che il metodo primario di calcolo rimane quello del valore di transazione, fondato sul prezzo effettivamente pagato o da pagare (art. 30, codice doganale comunitario, nuovo art. 70, Cdu). Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, infatti, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico (artt. 29-31, Codice doganale comunitario, artt. 70 – 74, Cdu).

I giudici europei hanno ribadito che in caso di fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato, è onere della Dogana dimostrare di aver applicato, in sede di rettifica, i metodi immediatamente sussidiari stabiliti dal Codice doganale, secondo la rigida sequenza prevista, dovendo eventualmente dar conto delle ragioni per cui l’applicazione dei precedenti criteri non sia stata possibile.

Anche la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che deve ritenersi illegittima la rettifica dell’Ufficio, nel caso in cui l’accertamento sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici (Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, nn. 1114 e 1115). Le banche dati sul valore rappresentano, infatti, metodi di analisi che possono essere utilizzati per individuare modelli commerciali che potrebbero costituire casi di frode, ma non giustificano, da soli, una rideterminazione del valore.

La Corte di Giustizia ha, tuttavia, ammesso che i dati presenti in una banca dati nazionale, relativi a merci rientranti nello stesso codice Taric e provenienti dallo stesso venditore delle merci in questione, costituiscono “dati disponibili” nell’Unione ai sensi dell’art. 31, paragrafo 1, Codice doganale comunitario e, in quanto tali, possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana. Tale utilizzo è però subordinato alla condizione che l’amministrazione non proceda in modo automatico e che all’operatore economico interessato sia garantita la possibilità di fornire spiegazioni e giustificazioni circa l’eventuale scostamento dei prezzi dichiarati rispetto ai valori risultanti dai dati statistici.

Nelle operazioni di verifica dell’affidabilità del prezzo di vendita delle merci, dichiarato in fase di importazione, le banche dati detenute dalle Autorità Doganali, secondo una prassi sempre più diffusa nei Paesi europei, assumono un’importanza sempre maggiore.

Contrastare la sottofatturazione delle merci importate è uno dei principali obiettivi delle autorità doganali dell’Unione europea. Tale fenomeno consiste nella dichiarazione mendace del valore delle merci in dogana al fine di evadere i dazi e le altre imposte dovute.

Per contrastare le frodi, ogni sistema nazionale raccoglie tutti gli elementi contenuti nelle dichiarazioni doganali, elaborando i dati sulla base di diversi parametri. In ogni Stato membro dell’UE, le autorità doganali hanno creato diverse banche dati, in grado di creare profili di rischio per selezionare le spedizioni all’interno delle aree doganali e individuare quelle su cui indirizzare i controlli.

Tali banche dati, elaborando le informazioni relative a migliaia di dichiarazioni di importazione, individuano, sulla base della voce doganale dei prodotti importati, un “valore medio statistico” da attribuire alle merci. La catalogazione delle informazioni relative a beni con caratteristiche simili consente di identificare un valore matematico per determinati prodotti, nonché un limite minimo e massimo entro il quale il prezzo può oscillare.

In pratica, in caso di presunta sottofatturazione, le autorità doganali utilizzano le informazioni contenute in tali banche dati per dichiarare inaffidabile il valore in dogana dichiarato all’importazione. È importante sottolineare, in relazione all’affidabilità di questi strumenti, che la soft law internazionale sviluppata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), nell’interpretazione delle norme internazionali in materia, ha sottolineato il divieto di utilizzare “valori medi” nella valutazione delle merci presentate in dogana.

Con un’importante precisazione, il WCO ha chiarito che le banche dati create dalle amministrazioni doganali possono essere utilizzate solo come strumento di analisi del rischio (ovvero come punto di riferimento per la selezione delle transazioni doganali da sottoporre a verifica) e non come criterio per la rideterminazione del prezzo dichiarato dall’importatore. In altre parole, le raccomandazioni internazionali – particolarmente significative in tale caso, in quanto le norme doganali europee seguono alla lettera le norme del WCO in materia di valutazione doganale – escludono che il prezzo doganale dichiarato possa essere corretto se inferiore al valore medio statistico registrato nelle banche dati.

Il valore statistico, identificato tramite le banche dati, dovrebbe essere utilizzato, insieme ad altri dati forniti (listini prezzi, listini prezzi, mercuriali o conti correnti), come indice rivelatore di potenziali sottovalutazioni e rappresentano informazioni preliminari, utili solo per l’individuazione di transazioni che meritano ulteriori analisi.

A tali banche dati non può, infatti, essere attribuito alcun valore diverso da quello di strumenti di aiuto nella selezione delle operazioni da sottoporre a controllo: tali strumenti, tuttavia, non possono sostituire i criteri legali per la rivalutazione delle merci importate, stabiliti dal Codice Doganale.

Il WCO, come evidenziato anche dalla sentenza Keladis, ha chiarito che tali banche dati possono essere utilizzate solo come strumenti di analisi del rischio, in quanto le amministrazioni doganali non possono respingere il valore dichiarato esclusivamente sulla base di una differenza tra il prezzo dichiarato e il prezzo risultante dalla banca dati.

Tatiana Salvi

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