Il decreto di riforma della normativa doganale

Con le nuove “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione” la disciplina doganale nazionale viene interamente riscritta, con definitiva abrogazione non soltanto del Testo unico della legge doganale del 1973, ma anche del decreto legislativo 374/1990 e del regio decreto n. 65/1896.
Un corpo normativo di soli 122 articoli sostituisce i 352 del Tuld, allo scopo di disciplinare solo quanto non regolamentato già dalle norme doganali europee.
Moltissime le novità, a partire dal superamento della definizione di territorio doganale, limitato ai confini dello Stato, per tenere conto del nuovo concetto di territorio doganale europeo, comprensivo di tutti gli Stati membri.
A livello procedurale, spicca l’abolizione della controversia doganale, che lascia spazio alla dialettica Dogana-operatori secondo le regole del diritto di difesa anticipato in fase di accertamento e di contraddittorio endo procedimentale. Da segnalare anche la distinzione tra controllo a posteriori e accertamento a posteriori e la normazione del ruolo di controllo doganale da parte della Guardia di finanza, anche fuori dagli spazi doganali, con l’espressa previsione di un costante coordinamento tra quest’ultima e ADM, per evitare sovrapposizioni o reiterazione di verifiche.
Nuove importanti novità per la rappresentanza doganale: in materia di rappresentanza diretta è introdotta la necessità di un espresso rapporto di mandato tra operatore e rappresentante e la previsione di specifici standard etici e professionali per l’autorizzazione a operare in forma diretta. Tali standard si ritengono soddisfatti se il richiedente è un doganalista, un Cad o un soggetto in possesso della certificazione AEO. Modifiche anche all’esame di Stato per la qualifica di doganalista, che sarà con cadenza annuale e con nuove materie di studio obbligatorie.
Significativi cambiamenti anche per la rappresentanza doganale indiretta, in relazione all’Iva all’importazione: a seguito di una pronuncia della Corte di giustizia europea (sentenza 12 maggio 2022, causa C-714/20), che rinvia al legislatore nazionale la scelta di prevedere una specifica responsabilità del rappresentante doganale indiretto, le nuove norme hanno espressamente previsto che tale soggetto risponde sia dei dazi che dell’Iva all’importazione.
Fuori dalla sperimentazione il sistema del Sudoco, lo sportello unico dei controlli che dovrà sempre garantire un’interfaccia unica per tutte le amministrazioni coinvolte nelle procedure internazionali, con l’obiettivo di assicurare la digitalizzazione di tutti i documenti e snellire le attività di controllo di competenza di diversi enti pubblici. Modifiche alla vigilanza sui depositi doganali, con controlli biennali certi e verifiche straordinarie senza preavviso ove ritenuto opportuno dall’Amministrazione.
Moltissimi i cambiamenti per le sanzioni doganali. Superate tutte le varie fattispecie in precedenza regolamentate negli articoli da 282 a 300 del Tuld, sono individuate ora solo due ipotesi base: il contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78) e quello per dichiarazione infedele (art. 79).
Entrambe prevedono una sanzione sensibilmente ridotta, dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, con l’obbligo però della confisca dei beni o, se non è possibile, del loro valore per equivalente. Nei casi più gravi è prevista, oltre alla multa, anche la pena della reclusione da tre a cinque anni.
Profonde modifiche anche per le sanzioni amministrative: una prima significativa novità è il vaglio preventivo, da parte dell’Autorità giudiziaria, tra violazione penale e amministrativa.
Il confine tra le due ipotesi è rappresentato dall’elemento soggettivo, posto che le violazioni commesse con colpa rimangono nell’ambito degli illeciti amministrativi. Per questi, vi è una sensibile riduzione delle sanzioni, che vanno dall’80 al 150% dei diritti di confine dovuti e senza applicazione della misura della confisca. La nuova disciplina prevede sanzioni notevolmente ridotte rispetto alle attuali, previste da una a dieci volte l’ammontare dei diritti contestati. Superato, inoltre, il meccanismo del doppio livello sanzionatorio, penale e amministrativo, spesso contestati per la medesima fattispecie. Per il settore dei tabacchi lavorati, le nuove previsioni degli articoli 84-86 definiscono il reato di contrabbando, con una distinzione importante tra l’introduzione o la vendita di quantità inferiori ai 15 chilogrammi convenzionali, per cui è prevista la sanzione amministrativa, rispetto a quelle superiori, per cui è prevista la reclusione da due a cinque anni, oltre ad aggravanti per l’ipotesi di associazione a delinquere.