Sentenze di primo grado immediatamente esecutive

In presenza di una sentenza favorevole all’operatore, l’Agenzia delle dogane non può avviare o proseguire un’azione esecutiva. Un chiarimento importante, quello stabilito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza 11 aprile 2024, C-770/22, che è destinato a porre un limite alle sempre più frequenti azioni di riscossione avviate nei confronti degli operatori, pur a seguito di una sentenza di annullamento, integrale o parziale, della pretesa.

Con la pronuncia in commento, i giudici europei hanno chiarito che la normativa nazionale che assicura l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado (art. 69, d.lgs. 546/1992) è perfettamente compatibile con la normativa europea prevista dal Codice doganale (art. 43-45, Reg. UE 952/2013, Cdu). Il dubbio, sollevato dalla Corte tributaria di Genova in sede di rinvio pregiudiziale, era rappresentato anche da  alcune norme nazionali, e in particolare l’art. 68, comma 3-bis del d.lgs. 546 del 1992, la cui formulazione ambigua pareva avallare la prosecuzione dell’azione esecutiva, anche in presenza di una sentenza favorevole all’operatore, se non ancora passata in giudicato. L’impostazione finora seguita dall’Agenzia delle dogane, anche nel caso di una pronuncia favorevole all’operatore, è stata di richiedere il rilascio di una garanzia, in sede amministrativa, pur nell’ipotesi di integrale annullamento, da parte del giudice, dell’atto impugnato.

La Corte di Giustizia supera tale interpretazione, chiarendo invece che anche le sentenze di annullamento, rese dalle Corti di Giustizia tributaria a favore degli operatori, sospendono immediatamente l’esecuzione degli importi pretesi.

Le previsioni in materia di sospensione amministrativa della riscossione (art. 45 CDU) non limitano l’efficacia esecutiva delle sentenze di annullamento. In particolare, il Codice doganale UE prevede che la presentazione di un ricorso non produce l’effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Tale norma, tuttavia, si riferisce soltanto ai ricorsi presentati nei confronti delle decisioni adottate dalle Autorità doganali e non può trovare applicazione, invece, nei confronti delle sentenze che dichiarano illegittima la pretesa dell’Ufficio.

La normativa europea che prevede la sospensione amministrativa della riscossione non può limitare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto l’esigenza di un sindacato giurisdizionale su qualsiasi decisione di un’autorità nazionale costituisce un principio generale, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Con la sentenza europea, la Corte di Giustizia ha pertanto concluso che il Codice doganale UE non preclude la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere una disposizione che conferisca immediata esecutività a una sentenza di annullamento del provvedimento impugnato, impedendo all’Autorità finanziaria di procedere alla riscossione degli importi pretesi. Anche in materia doganale, pertanto, deve trovare applicazione l’art. 69, d.lgs. 546 del 1992, il quale dispone la provvisoria esecutività delle sentenze delle Corti di Giustizia tributaria.

Tale interpretazione, inoltre, non è messa in discussione dall’obbligo che grava sugli Stati membri di mettere a disposizione del bilancio europeo gli importi pretesi a titolo di dazi doganali, in quanto risorse proprie UE. Secondo il giudice europeo, infatti, se l’Agenzia ha tardato a riscuotere i dazi doganali, non può provvedervi dopo che è stata emessa una sentenza di annullamento.