Rettifica del valore doganale: i limiti alle banche dati ADM secondo la Cassazione
Illegittimo il ricorso ai database interni dell’Agenzia delle dogane per rideterminare il valore doganale dichiarato dall’importatore. La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2026, n. 20998, è tornata a esprimersi sui limiti imposti dalla normativa europea all’attività di rideterminazione del valore doganale da parte dell’Agenzia.
I dati estrapolati dalle banche dati interne, come il sistema M.E.R.C.E.-Cognos, possono essere utilizzati, infatti, per dare inizio all’attività di accertamento, potendo giustificare un “fondato dubbio” sulla correttezza del prezzo indicato dall’importatore.
L’Agenzia delle dogane, tuttavia, non può fare riferimento ai valori statistici estrapolati da tali database per ricalcolare il prezzo dei beni oggetto di valutazione.
Rettifica del valore doganale: cosa stabilisce la Cassazione
Con la sentenza 20/06/2026, n. 20998, la Corte di Cassazione ha ribadito che il valore doganale deve essere calcolato secondo i criteri previsti dal Codice doganale dell’Unione (CDU).
Il ricorso a banche dati interne all’Agenzia è possibile soltanto in via residuale, come “mezzo ragionevole” compatibile con i principi e le disposizioni generali previste dall’articolo VII dell’accordo Gatt 1994. Come riconosciuto dalla sentenza, infatti, la banca dati M.E.R.C.E. contiene rilevazioni “astratte e ufficiose”, non riconducibili a specifiche transazioni aventi a oggetto beni similari.
Uno strumento che può essere utilizzato, quindi, in via sussidiaria e in ultima istanza, soltanto quando non sia possibile fare ricorso ai criteri alternativi di determinazione del valore previsti dal Codice doganale dell’Unione.
Il valore di transazione come criterio primario del valore doganale
Com’è noto, secondo la normativa doganale, l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il prezzo di transazione, ossia il costo effettivamente pagato per i prodotti importati (art. 70 CDU).
Il prezzo di transazione rappresenta, infatti, il criterio primario per la determinazione del valore doganale, da cui è possibile discostarsi soltanto in ipotesi eccezionali e rispettando una serie di limiti chiaramente individuati dal legislatore unionale.
Quando il valore dichiarato dall’importatore può essere contestato
In particolare, il valore dichiarato in sede di importazione può essere oggetto di revisione soltanto quando le Autorità doganali nutrano motivati e fondati dubbi in ordine al corrispettivo indicato, a seguito di uno speciale contraddittorio preventivo, previsto come obbligatorio.
Nel caso in cui, all’esito del contraddittorio, non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico.
Rettifica del valore doganale e criteri alternativi
La rettifica del valore deve rispettare non soltanto i criteri di determinazione previsti dal Codice doganale, ma anche il loro ordine di applicazione.
Rettifica del valore: qual’è il criterio da applicare?
| Fase | Criterio | Applicazione |
|---|---|---|
| 1 | Valore di transazione | È il criterio principale: il valore doganale è determinato sulla base del prezzo effettivamente pagato per la merce, ai sensi dell’art. 70 CDU. |
| 2 | Criteri alternativi del CDU | Se il valore di transazione non può essere utilizzato, l’ADM deve applicare i criteri alternativi previsti dal CDU nel loro ordine, verificando anzitutto l’utilizzabilità dei valori relativi a merci identiche o similari. |
| 3 | Banche dati e dati statistici | Possono essere utilizzati soltanto in via residuale e in ultima istanza, quando i criteri precedenti non consentono di determinare il valore doganale. |
Il criterio delle merci identiche o similari
Se ritiene inapplicabile il criterio del valore di transazione, l’Agenzia deve necessariamente valutare l’applicabilità del criterio delle merci identiche o similari (art. 74, par. 2, lett. A e B CDU).
Tale adempimento richiede, in particolare, l’esame di elementi quali
- le caratteristiche fisiche
- la qualità
- la notorietà
- l’intercambiabilità delle merci
- il livello commerciale delle vendite prese in considerazione
(Corte di Giustizia, 9 giugno 2022, FAWKES, C-187/21)
Banche dati ADM e valore doganale
Solo in via sussidiaria, dopo che è stata appurata l’impossibilità di definire il valore doganale della merce ricorrendo a tali criteri, l’Agenzia può ricorrere all’utilizzo di banche dati.
Perché i dati statistici non possono sostituire gli altri criteri
I dati statistici ivi raccolti non possono sostituire i criteri di determinazione del valore gerarchicamente sovraordinati.
In particolare, i valori contenuti nelle banche dati presentano alcuni limiti rilevanti ai fini della determinazione del valore doganale:
- hanno carattere aggregato
- possono derivare da rilevazioni “astratte e ufficiose”
- non sono necessariamente riconducibili a specifiche transazioni relative a merci identiche o similari
- non contengono necessariamente gli elementi che consentono di valutare caratteristiche, qualità, notorietà, intercambiabilità e livello commerciale delle merci
La sentenza chiarisce che i valori raccolti nei database dell’Agenzia, raccolti sia a livello nazionale che unionale, come quelli relativi al “prezzo minimo accettabile”, non contengono elementi che ne permettano un utilizzo ai fini della determinazione del valore in dogana secondo il criterio delle merci identiche o similari, tanto meno per una valutazione in dogana in base al criterio del valore di transazione, in ragione del carattere aggregato e della loro natura riservata.
È pertanto illegittima la rettifica dell’Ufficio quando l’accertamento è fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici relativa al valore medio di merci similari.
Valore doganale e banche dati nella giurisprudenza europea
La sentenza della Corte di Cassazione si allinea ai principi già espressi anche dalla Corte di Giustizia europea.
La sentenza Keladis sull’utilizzo dei dati statistici
Recentemente, la sentenza 29 gennaio 2026, cause riunite C-72/24 e C-73/24, Keladis, ha precisato – in un caso in cui non è stato possibile compiere nessun controllo fisico a posteriori delle merci, né ricostruire la reale natura delle merci in considerazione della loro descrizione generica in fattura – che è legittimo fare ricorso alle banche dati sul valore soltanto in “ultima istanza” e che esso va ricondotto al criterio sussidiario di determinazione del valore in dogana di cui all’art. 74, par. 3, reg. UE 2013/952 (CDU).
Il caso VÁM4ALL e il metodo residuale di determinazione del valore
Anche nel caso VÁM4ALL (T-224/25), il Tribunale europeo ha ritenuto ammissibile il ricorso a una banca dati interna dell’Agenzia soltanto perché si trattava di merce “alla rinfusa” che non presentava caratteristiche uniche o particolari.
In questo caso, il rappresentante doganale non era stato in grado di dimostrare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto della merce ed era stato escluso il ricorso ai metodi alternativi di determinazione del valore.
Rettifica del valore doganale: banche dati solo in ultima istanza
Il ricorso a banche dati interne all’Agenzia è possibile, pertanto, esclusivamente in via residuale, come “mezzo ragionevole” compatibile con i principi e le disposizioni generali previste dall’articolo VII dell’accordo Gatt 1994.
Con la sentenza 20998/2026 i giudici di legittimità recepiscono pienamente i principi elaborati dalla Corte di Giustizia, in base ai quali i dati delle banche dati possono essere utilizzati per la determinazione del valore delle merci solo “in ultima istanza”, ricordando che i metodi di determinazione del valore in dogana di cui agli articoli 70 e 74 CDU si trovano tra loro in rapporto di sussidiarietà.
Avv. Tatiana Salvi
Approfondimento: sul tema dei limiti alla rettifica doganale mediante i valori contenuti nella banca dati M.E.R.C.E., il Centro Studi ARcom ha già analizzato un precedente orientamento della Cassazione nell’articolo “Esclusa la responsabilità del CAD per dazi e Iva”.
FAQ rettifica del valore doganale e uso delle banche dati ADM
L’Agenzia delle dogane può rettificare il valore doganale utilizzando una banca dati?
Non automaticamente. Secondo la Cassazione, i dati delle banche dati possono essere utilizzati in via residuale, dopo aver escluso l’applicabilità dei criteri di determinazione del valore previsti dal CDU.
I dati statistici possono giustificare un controllo doganale?
Sì. I valori estrapolati dalle banche dati possono contribuire a far sorgere un fondato dubbio sulla correttezza del prezzo dichiarato e quindi giustificare l’avvio dell’attività di accertamento.
Qual è il criterio principale per determinare il valore doganale?
Il criterio primario è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato per i prodotti importati, ai sensi dell’art. 70 CDU.
Quando possono essere utilizzate le banche dati ADM per determinare il valore?
Solo in via sussidiaria e in ultima istanza, quando non sia possibile determinare il valore applicando i criteri previsti dal CDU secondo il relativo ordine gerarchico.

