Riforma CBAM 2026: cosa cambia per gli importatori UE

La Circolare Assonime n.11/2026 fa il punto sul CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), mettendo in luce le novità introdotte dalle recenti modifiche unionali ed evidenziando l’impatto sull’operatività delle imprese.

In base al Reg. UE 2023/956 gli importatori UE dal 1° ottobre 2023 tenuti a le emissioni di gas a effetto serra impiegate nella produzione di alcune categorie merceologiche ad alto impatto ambientale (acciaio, ferro, cemento, alluminio, energia elettrica e idrogeno). Questa fase transitoria ha messo in luce notevoli criticità sotto il profilo operativo, come costi di compliance sproporzionati per gli importatori e rischio di carbon leakage nelle fasi a valle della catena di produzione.

Processo di revisione del CBAM

Sulla base dell’esperienza applicativa e degli insegnamenti appresi nel periodo transitorio, la Commissione ha pertanto avviato un ampio processo di revisione del CBAM che ha portato, il 17 ottobre 2025, alla pubblicazione del Reg. di modifica UE 2025/2083, in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha introdotto misure rilevanti di semplificazione.

Soglia di esenzione e nuovi obblighi per gli importatori

La novità più significativa riguarda la previsione di una soglia di esenzione elevata, che dovrebbe escludere circa il 90% degli importatori dagli obblighi previsti dal meccanismo, e il rafforzamento dei controlli per contrastare le pratiche elusive, con sanzioni salatissime previste in caso di difformità.

  • Gli importatori che importano meno di 50 tonnellate di merci soggette al CBAM all’anno, non dovranno adempiere agli obblighi di rendicontazione delle emissioni di carbonio, né saranno obbligati acquistare i certificati relativi alle emissioni.
  • I soggetti che, invece, superano o prevedono di superare tale soglia, saranno tenuti ad accreditarsi come dichiaranti CBAM autorizzati e a presentare una dichiarazione entro il 30 settembre di ogni anno.

Dichiarazione CBAM: tempistiche e contenuti

Secondo le previsioni normative originali, la prima dichiarazione CBAM doveva essere presentata dal dichiarante autorizzato CBAM per l’anno civile 2026, entro il 31 maggio 2027. La Commissione ha modificato tale previsione: la prima dichiarazione annuale verrà trasmessa nel 2027 con riferimento all’anno 2026. Allo stesso modo è stato rinviato di un anno (da gennaio 2026 a gennaio 2027) l’obbligo di acquisto dei certificati corrispondenti alle emissioni dichiarate nell’anno precedente.

 

La dichiarazione annuale dovrà contenere il quantitativo totale di ciascuna tipologia di merci importato nell’anno civile precedente, le emissioni totali rilasciate durante il processo di produzione delle merci importate, il numero totale di certificati CBAM da restituire e copie delle relazioni di verifica rilasciate da verificatori accreditati.

Delega nella dichiarazione CBAM e criteri per i default values

L’art. 5 del regolamento di modifica ha introdotto la possibilità, per un dichiarante CBAM autorizzato, di delegare a un terzo la presentazione delle dichiarazioni. Le modifiche introdotte con il Regolamento UE 2025/2083 hanno avuto l’obiettivo di semplificare il metodo per la determinazione dei default values (valori predefiniti), messi a disposizione dalla Commissione UE, che vengono utilizzati dai dichiaranti CBAM autorizzati per calcolare le emissioni quando non è possibile determinare le emissioni effettive “reali”.

I valori predefiniti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 7, paragrafo 7, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi. Ad oggi non è possibile conoscere o prevedere con certezza quali saranno i “default values” che saranno applicati a partire dalla dichiarazione CBAM annuale per il 2026, ma si attende la loro pubblicazione entro fine aprile 2026.

 

Sara Armella

Stefano Comisi

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