Circolare 18/D: sospesa l’efficacia dall’Agenzia delle dogane

L’Agenzia delle dogane ha sospeso l’efficacia della circolare n. 18/D, pubblicata lo scorso 8 luglio.

Una decisione inaspettata, che è intervenuta a seguito dell’articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano, dal titolo “Mascherine Covid, l’Agenzia delle dogane smentisce il governo: procedure regolari”. La fonte giornalistica ha evidenziato il rischio di interferenza con le indagini giudiziarie e con i lavori della Commissione parlamentare Covid, che hanno ad oggetto le forniture di mascherine e altri dispositivi medici non a norma CE, acquistati durante l’emergenza Covid.

Il quotidiano aveva affermato che la circolare avrebbe avuto un effetto molto rilevante sulle indagini in corso, relative alle importazioni di mascherine durante la pandemia. Questo in quanto, affermare che lo sdoganamento (immissione in libera pratica) non coincide con l’immissione sul mercato, renderebbe legittimo sdoganare dispositivi privi di marcatura CE, prima della effettiva immissione sul mercato. Una ricostruzione che confermerebbe la correttezza delle procedure seguite nel 2020, durante il Governo Conte, per le importazioni dalla Cina.

L’Agenzia delle dogane ha preso le distanze da questa interpretazione, chiarendo che la circolare esponeva un principio di diritto di portata generale, non collegabile a specifiche vicende giudiziarie.

Immissione sul mercato e immissione in libera pratica: qual è la differenza?

Da rilevare un altro tema di grande interesse, legato all’interpretazione della normativa europea in materia di conformità dei prodotti.

Con la circolare 18/D, la Dogana aveva riconosciuto la distinzione tra “immissione sul mercato” e “immissione in libera pratica”, chiarendo che si tratta di due momenti distinti.

Per immissione sul mercato si intende la fornitura di un prodotto in vista della successiva distribuzione sul mercato UE, nel corso di un’attività commerciale.

L’immissione in libera pratica si realizza, invece, nel momento in cui la dichiarazione doganale è accettata, i dazi sono assolti e la merce è svincolata dall’Agenzia delle dogane.

 Immissione in libera praticaImmissione sul mercato
Quando avvieneQuando la dichiarazione doganale è accettata, i dazi sono assolti e la merce viene svincolataCon la fornitura del prodotto in vista della successiva distribuzione sul mercato UE
AmbitoDoganaleCommercializzazione e conformità del prodotto
I due momenti coincidono?Non necessariamenteNon necessariamente
Operazioni B2BPuò precedere l’immissione sul mercatoPuò avvenire successivamente, prima della distribuzione del prodotto sul mercato

La Guida Blu UE e l’approfondimento tecnico di ADM

In base a quanto riportato nel comunicato stampa del 13 luglio, l’Agenzia delle dogane ha già annunciato di aver avviato un approfondimento tecnico, avuto riguardo al diritto unionale e, in particolare, alla “Guida blu sull’attuazione della normativa UE sui prodotti” (comunicazione 2022/C2457/01).

Questa prevede che tutte le merci importate da Paesi terzi, non appartenenti all’Unione europea, devono rispettare la normativa di armonizzazione dell’Unione, quando vengono messe a disposizione, per la prima volta, sul mercato UE.

Quando un prodotto importato viene immesso sul mercato UE?

Secondo taluni commentatori questo momento coinciderebbe con l’immissione in libera pratica, anche se, secondo una tesi ormai consolidata nella giurisprudenza di merito, i due momenti sono distinti tra loro e l’immissione sul mercato si realizza soltanto quando il prodotto è in procinto di essere immesso in consumo.

In particolare, ciò avviene nelle operazioni B2B, quando l’importatore prevede la destinazione della merce importata ad un magazzino in cui operare trasformazioni del prodotto, verifiche di conformità, collaudi, prima di procedere alla successiva distribuzione sul mercato nazionale.

 

Sara Armella

Stefano Comisi

Circolare 18/D: focus su giurisprudenza e operazioni B2B

Alcuni profili meritano un ulteriore approfondimento, in particolare con riferimento alla giurisprudenza formatasi sulla distinzione tra immissione in libera pratica e immissione sul mercato, alle operazioni B2B e agli strumenti operativi previsti dalla Circolare 18/D.

Immissione in libera pratica e immissione sul mercato: la distinzione è rilevante

La sospensione della Circolare 18/D non incide sulla distinzione tra “immissione sul mercato” e “immissione in libera pratica”, che resta valida in quanto prevista dal diritto unionale.
Viene meno, almeno per il momento, il tentativo dell’Amministrazione doganale di tradurre questa distinzione in istruzioni operative uniformi.

Operazioni B2B e conformità dei prodotti: il ruolo della giurisprudenza

La distinzione tra i due momenti trova riscontro anche nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Genova, con la sentenza 10 giugno 2026, n. 3775, ha stabilito che a configurabilità degli illeciti relativi alla conformità dei prodotti dipende dall’effettiva immissione sul mercato e che tale momento non può ritenersi automaticamente realizzato con la sola immissione in libera pratica.

Il principio si inserisce in un orientamento già espresso dal Tribunale di Genova nelle sentenze 6 marzo 2026, n. 1147 e 1° ottobre 2024, n. 2513.

In questa prospettiva, nell’importazione di merci non conformi nell’ambito di operazioni B2B, assume particolare rilievo verificare quando il prodotto venga effettivamente immesso sul mercato. Quando tale momento è successivo all’immissione in libera pratica, secondo l’impostazione richiamata, non dovrebbe essere applicata all’importatore la relativa sanzione.

Autodichiarazione B2B prevista dalla Circolare 18/D

Alla Circolare 18/D era allegata un’autodichiarazione dell’importatore, da presentare insieme alla dichiarazione di importazione, finalizzata a dimostrare che le merci presentate in Dogana non erano destinate alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato dell’Unione, ma al canale B2B.

Attraverso tale dichiarazione, l’importatore avrebbe potuto rendere noto fin da subito alle autorità competenti che i prodotti non erano destinati all’immissione sul mercato, circostanza rilevante anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni per mancata conformità dei prodotti importati.

A seguito della sospensione della Circolare 18/D, gli operatori devono continuare a fare riferimento al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza formatasi sul punto.

 

Circolare 18/D: le domande più frequenti

La circolare 18/D dell’Agenzia delle dogane è ancora efficace?

No. L’Agenzia delle dogane ne ha sospeso l’efficacia e ha annunciato un approfondimento tecnico sulla disciplina unionale applicabile, con particolare riferimento alla Guida blu sull’attuazione della normativa UE sui prodotti.

Immissione in libera pratica e immissione sul mercato sono la stessa cosa?

La circolare 18/D aveva riconosciuto la distinzione tra i due momenti. L’immissione in libera pratica si realizza quando la dichiarazione doganale viene accettata, i dazi sono assolti e la merce è svincolata. L’immissione sul mercato riguarda, invece, la fornitura del prodotto in vista della sua successiva distribuzione sul mercato dell’Unione europea.

Quando avviene l’immissione sul mercato nelle operazioni B2B?

Secondo la tesi richiamata, nelle operazioni B2B l’immissione sul mercato può essere successiva all’immissione in libera pratica. È il caso, ad esempio, delle merci destinate a un magazzino nel quale vengono effettuate trasformazioni, verifiche di conformità o collaudi prima della successiva distribuzione sul mercato nazionale.

Cosa prevede la Guida blu UE per i prodotti provenienti da Paesi terzi?

La Guida blu richiamata dall’Agenzia prevede che le merci importate da Paesi terzi debbano rispettare la normativa di armonizzazione dell’Unione quando vengono messe a disposizione, per la prima volta, sul mercato UE.

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