Riforma accise 2025: novità e implicazioni
Introduzione dei Soggetti Obbligati Accreditati (SOAC)
È stato pubblicato in data 4 aprile 2025 sulla Gazzetta Ufficiale il D. lgs. 28 marzo 2025, n. 43 che riforma il sistema nazionale accise, introducendo diverse interessanti novità. La riforma si propone di rendere più efficienti e veloci le procedure e di adattare il sistema alle nuove esigenze del mercato e del commercio internazionale.
All’art. 9 ter e seguenti del D.lgs. 504/1995 (testo unico accise, TUA) introduce i cosiddetti “Soggetti Obbligati Accreditati” (SOAC). Si tratta di figure accreditate dall’Agenzia delle dogane al versamento delle imposte e meritevoli di un alto livello di affidabilità fiscale.
Questa nuova certificazione prende spunto evidentemente dalla figura dell’AEO e segna un nuovo step nell’evoluzione della collaborazione tra dogane e operatori.
Il controllo delle Dogane per conferire tale accreditamento si baserà su diversi requisiti, tra cui professionalità, organizzazione aziendale, solvibilità finanziaria, correttezza delle fonti di approvvigionamento e comprovata conformità alle prescrizioni normative e fiscali. Occorre, pertanto, prepararsi ad audit molto approfonditi con un’attenta due diligence.
I soggetti SOAC potranno beneficiare di un’esenzione, totale o parziale, dall’obbligo di prestare cauzione per l’introduzione delle merci nei depositi accise. A tal fine, sono previsti tre livelli di affidabilità, ciascuno dotato di una validità di quattro anni. La valutazione sull’affidabilità sarà espressa attraverso un punteggio da 1 a 100, con un minimo di 60 punti necessario per ottenere la certificazione. L’Amministrazione doganale potrà revocare l’agevolazione qualora vengano meno i requisiti richiesti.
I soggetti accreditati saranno tenuti a fornire, entro cinque giorni dalla richiesta dell’Agenzia, tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per verificare la permanenza dei requisiti di affidabilità.
Gli operatori SOAC potranno, inoltre, beneficiare di agevolazioni fiscali, volte a ridurre gli oneri burocratici e ad accrescere la competitività tra gli operatori.
È prevista anche una disciplina transitoria per chi già godeva di un esonero cauzionale, con lo scopo di evitare vuoti di tutela, prima del definitivo passaggio al nuovo sistema.
Al momento si attendono i decreti attuativi per determinare l’entrata in vigore della nuova certificazione, nonché delle ulteriori istruzioni relative alla procedura di accreditamento.
Gas naturale ed energia elettrica: nuove modalità di pagamento e dichiarative
La riforma introduce agli articoli 26 e seguenti del TUA importanti cambiamenti anche per quanto riguarda le accise su gas naturale ed energia elettrica. In particolare, viene superato il sistema dell’acconto “storico”, che prevedeva il versamento di rate mensili calcolate sui consumi dell’anno precedente. Al suo posto è stato adottato un nuovo modello di pagamento mensile, basato sui quantitativi di gas naturale ed energia elettrica effettivamente ceduti ai consumatori e regolarmente fatturati. A integrazione del nuovo sistema, saranno introdotte dichiarazioni semestrali, in sostituzione di quelle annuali, contenenti tutte le informazioni necessarie per la liquidazione dell’imposta. L’obiettivo è rendere gli adempimenti fiscali più proporzionati ai consumi effettivi e rafforzare la prevenzione delle frodi. I SOAC con livello di affidabilità avanzato potranno comunque scegliere di continuare a presentare la dichiarazione in forma annuale.
Sempre con riferimento al settore del gas naturale, sono stati sostituiti i termini “usi civili” e “usi industriali” con “usi domestici” e “usi non domestici” (art. 26 TUA), al fine di riflettere in modo più preciso la reale distinzione tra gas ed elettricità. Rientra nella prima categoria il gas naturale utilizzato nelle unità immobiliari a scopo abitativo, quello destinato alla produzione di energia elettrica per la cessione a terzi per uso residenziale, nonché il gas distribuito per il rifornimento di serbatoi di autoveicoli. In via residuale, tutto il gas naturale non rientrante in queste categorie sarà considerato destinato a “usi non domestici”.
Per tali disposizioni l’entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio 2026.
Novità per il settore vitivinicolo: produzione e commercializzazione di vino dealcolato
Il decreto accise introduce rilevanti novità anche per il settore vitivinicolo. Le cantine e i produttori di alcolici avranno la possibilità di ottenere alcol etilico attraverso il processo di dealcolazione del vino, con una semplificazione degli adempimenti e una maggiore possibilità di diversificare l’offerta. Il nuovo articolo 33-ter TUA richiama le disposizioni dell’articolo 18 del medesimo testo unico accise, estendendo la facoltà di produrre vino dealcolato anche ai titolari di depositi fiscali autorizzati alla produzione di vino o di prodotti alcolici intermedi. La nuova normativa semplifica e armonizza le procedure, consentendo ai suddetti impianti di ottenere alcol etilico direttamente dal processo di dealcolazione. L’alcol ottenuto dovrà confluire in un recipiente sigillato dal personale finanziario.
Un successivo decreto definirà le condizioni di autorizzazione alla produzione e le procedure semplificate per l’accertamento e la contabilizzazione dell’alcol etilico prodotto.
Il Ministero dell’Agricoltura ha chiarito che la produzione dovrà avvenire in stabilimenti muniti di licenza di deposito fiscale. Prima dell’avvio della produzione, sarà necessario trasmettere una PEC alla sede ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) competente, indicando la categoria e la quantità di vino da dealcolare. Se il grado alcolico risulterà inferiore allo 0,5%, il prodotto sarà etichettato come “dealcolato”; se superiore, verrà definito “parzialmente dealcolato”.
La classificazione doganale del vino dealcolato potrebbe costituire un vantaggio strategico, consentendo di aggirare eventuali restrizioni daziarie future, dato anche il complicato attuale scenario internazionale.
Anche per tali disposizioni l’entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio 2026
Riallineamento dell’aliquota del gasolio e altre misure fiscali: impatti e semplificazioni
Tra le misure confermate dalla riforma accise rispetto al disegno di legge iniziale, resta il piano di riallineamento graduale dell’aliquota del gasolio a quella della benzina, con alcune eccezioni per utilizzi specifici, come il gasolio agricolo, il cosiddetto “gasolio commerciale” destinato ai trasporti e i biocarburanti impiegati tal quali. L’obiettivo è ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD), garantendo un’attuazione che attenui l’impatto delle modifiche sul mercato.
È confermata l’abolizione dell’obbligo di presentare denuncia e ottenere la licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici, sostituita da una semplice comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La riforma prevede inoltre l’estensione della durata delle autorizzazioni per la vendita di tabacchi e prodotti liquidi da inalazione tramite patentino, con applicazione automatica anche alle licenze già esistenti. Resta comunque fermo il potere di revoca qualora vengano meno i requisiti originariamente previsti.
Stefano Comisi
Tatiana Salvi