Origine doganale: la Cassazione rivoluziona i criteri sui tubi di acciaio
Per la determinazione dell’origine doganale conta la sostanza, non la forma.
Origine doganale: la svolta della Cassazione con la sentenza 10635/2026
Con la sentenza n. 10635/2026, Corte di Cassazione segna un’importante svolta nell’interpretazione della normativa doganale europea.
Una decisione destinata a fare scuola, che afferma un principio chiaro in materia di origine doganale: non è sufficiente un criterio formale, come il cambio di voce tariffaria, ma occorre guardare al Paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.
Cambiano, così, i criteri per stabilire l’origine doganale dei tubi di acciaio: la sentenza chiarisce che la lavorazione a freddo su tubi o condutture di origine cinese rappresenta una trasformazione irreversibile, in grado di determinare il cambio di origine doganale.
Un passaggio che supera l’impostazione seguita finora dall’OLAF, da cui erano scaturiti numerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle dogane nei confronti di imprese del settore siderurgico. In particolare, secondo l’Olaf, i prodotti importati, dichiarati di origine indiana, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping del 71,9%.
Origine doganale dei tubi di acciaio: cosa cambia per le imprese
Una delle novità più significative della sentenza è il ribaltamento del dato formale, recepito nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sull’origine doganale, per fare spazio a un criterio di natura sostanziale. La decisione della Corte di Cassazione afferma infatti che, anche se la lavorazione non corrisponde alle previsioni dell’allegato 22-01 del Regolamento delegato 2246/2025 della Commissione europea, occorre guardare alla sostanza: se la lavorazione eseguita in India è irreversibile, allora il prodotto deve considerarsi di origine indiana.
Differenza tra classificazione doganale e origine delle merci
È quindi possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l’origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Le regole sulla classificazione doganale sono state concepite, infatti, in funzione di esigenze diverse e non al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, non è di per sé solo il “cambiamento di voce tariffaria” che assume una necessaria ma insufficiente valenza formale, ma è il “cambiamento” purché, sul piano della sostanza, “risulti” – ossia sia sorretto o giustificato – da un’effettiva “trasformazione”.
Il ruolo della Corte di Giustizia UE nell’origine doganale
Si tratta di un principio che segue le aperture già espresse dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Stappert (C-210/22 del 23/09/2023) e Direct Line Inox (C-827/24 del 2/09/2025), che hanno invalidato la regola di origine definita dalla Commissione europea.
Origine doganale: il ruolo della Corte UE
La pronuncia in commento è destinata a riflettersi sui numerosi casi di applicazione dei dazi antidumping su tubi di acciaio importati. Come ricordato dalla Corte di Cassazione, infatti, anche la Commissione europea aveva avviato un’inchiesta sulle imprese indiane produttrici di tubi esaminate dall’Olaf, svolgendo una specifica attività di controllo in loco presso gli stabilimenti, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto.
A differenza dell’Olaf, che non aveva effettuato ispezioni presso le aziende esportatrici, la Commissione UE, a seguito di un’approfondita e attenta indagine, ha confermato l’origine indiana dei prodotti oggetto di contestazione (Reg. di esecuzione UE n. 2017/2093). Dall’indagine della Commissione è emerso, infatti, che la formatura a freddo effettuata in India ha trasformato sostanzialmente i prodotti interessanti, modificandone in modo irreversibile le caratteristiche essenziali.
Il principio stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione è destinato a diventare un leading case anche per altre contestazioni analoghe.
Stefano Comisi
Tatiana Salvi

