Il contraddittorio doganale resta di trenta giorni

di Sara Armella 

Il contraddittorio doganale resta soggetto al termine di trenta giorni, previsto dal codice doganale dell’Unione europea, avendo un ambito di applicazione autonomo rispetto al contraddittorio disciplinato dalla normativa nazionale. Così la circolare dell’Agenzia delle dogane n. 2/D del 17/01/2024, chiarendo che le modifiche introdotte dalla riforma fiscale allo Statuto del contribuente (d.lgs. n. 219 del 30/12/2023) non amplieranno il termine previsto per presentare osservazioni nei confronti di un verbale emesso dalla Dogana, ribadisce un principio già da tempo affermato a livello europeo e nazionale.


Il contraddittorio preaccertativo rappresenta un diritto fondamentale della normativa doganale europea, come stabilito dalla Corte di Giustizia a partire dagli anni ’60, ed è stato espressamente disciplinato dal codice doganale dell’Unione. In particolare, l’articolo 22, par. 6, stabilisce che, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per l’operatore, le autorità doganali devono comunicare le motivazioni su cui intendono fondare la propria decisione, dando all’operatore la possibilità di formulare le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni.


Si tratta di una norma adottata con regolamento europeo e, in quanto tale, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non passibile di divergenti applicazioni. Una norma nazionale confliggente con il regolamento europeo deve cedere il passo alla prevalente disciplina unionale.


Il termine breve di trenta giorni è da associarsi alla necessità di una maggiore tempestività, dettata dalla specificità della materia e dall’esigenza di tutelare gli interessi dell’Erario europeo, a cui i dazi doganali sono destinati. Proprio per assicurare maggiore tempestività, il contraddittorio preventivo in materia doganale deve svolgersi in tempi più rapidi.


Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che il contraddittorio anticipato di matrice comunitaria si muove su un piano diverso e autonomo rispetto al contraddittorio di fonte nazionale, affermando che, in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, non trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto del contribuente, operando in tale ambito un termine “speciale” di trenta giorni, preordinato a garantire all’operatore doganale un contraddittorio pieno, in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del suddetto avviso (Cass., sez. V, 5 aprile 2013, n. 8399).


Con la circolare in commento, l’Agenzia delle dogane ha pertanto chiarito che, nonostante le modifiche introdotte allo Statuto dei diritti del Contribuente, il termine per il contraddittorio doganale rimane invariato. Com’è noto, in attuazione degli obiettivi della riforma fiscale, il legislatore nazionale ha introdotto il nuovo articolo 6 bis dello Statuto: tale norma, oltre a rafforzare il contraddittorio nella fase di accertamento, assegna al contribuente un termine non inferiore a sessanta giorni per la notifica delle proprie osservazioni. È stato abrogato, inoltre, il rinvio all’art. 11, d.lgs. 374/1990, che riduceva il termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente da 60 a 30 giorni.


Nonostante tali modifiche, il principio della prevalenza della normativa unionale su quella nazionale non consente di ampliare il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni difensive in materia doganale. Con la circolare in commento, l’Agenzia delle dogane chiarisce pertanto che, in caso di verifica, sia in linea che a posteriori, la Dogana deve fornire un termine pari a trenta giorni per l’eventuale invio da parte dell’operatore delle proprie osservazioni.