Circolare n.13/2025: come diventare SOAC

La circolare 13 giugno 2025 n. 13/D fornisce i primi chiarimenti operativi in merito alla riforma della disciplina delle accise di cui al D.Lgs. 43/2025. Tra le principali novità vi è l’introduzione dei SOAC (Soggetti obbligati accreditati), figura innovativa chiaramente ispirata a quella dell’Operatore economico autorizzato (AEO). Si tratterà di soggetti che operano in settori soggetti ad accise, ai quali l’Agenzia delle dogane riconoscerà una particolare affidabilità e professionalità, oltre all’esonero, totale o parziale, di prestare una cauzione sulle merci introdotte in deposito accise.

La certificazione attesterà la competenza e la serietà dell’azienda, incentivando la compliance con l’Agenzia delle dogane e monopoli e incrementando la competitività e il rating, anche nei confronti dei clienti. Gli operatori SOAC potranno avvalersi di specifici vantaggi fiscali, sia diretti che indiretti. L’agevolazione è finalizzata a ridurre gli oneri burocratici ed economici, oltre ad accrescere la competitività tra gli operatori del settore.

L’Agenzia delle dogane chiarisce che, mentre per le restanti disposizioni il decreto legislativo di revisione della materia delle accise ha previsto l’attuazione definitiva al 1° gennaio 2026, per la disciplina dei SOAC occorrerà attendere la pubblicazione di un Decreto ministeriale attuativo, che fornirà le modalità operative di presentazione della domanda di dell’accreditamento, oltre a stabilire gli standard e i criteri di assegnazione dei punteggi per il riconoscimento e l’attribuzione della qualifica.

I chiarimenti della circolare mirano, in particolare, a definire i requisiti soggettivi e oggettivi che i richiedenti devono dimostrare di possedere per poter essere ammessi alla procedura di riconoscimento della qualifica di SOAC. La sussistenza di tali requisiti di accreditamento è particolarmente rilevante, in quanto la mancata conformità anche a uno solo di questi criteri, comporta l’automatica inammissibilità all’iter procedimentale per il riconoscimento dell’accreditamento.

L’Agenzia rende noto che la qualifica di SOAC non potrà essere attribuita a tutti gli operatori del settore delle accise. A richiedere l’accreditamento potranno essere soltanto gli operatori specificatamente individuati dal Testo unico accise (Tua, d.lgs. 504/1995). In particolare, potranno ottenere la qualifica di SOAC: gli esercenti un deposito fiscale nell’ambito dei prodotti energetici, alcolici e dei tabacchi lavorati; le Società registrate o i soggetti autorizzati a sostituirla che operano nell’ambito del carbone, della lignite e del c.d. coke, nonché i venditori e coloro che procedono alla fatturazione ai consumatori finali di energia elettrica e gas naturale. La circolare dell’Agenzia delle dogane focalizza l’attenzione anche sui requisiti oggettivi previsti per l’ottenimento dell’accreditamento, volti a comprovare la propria conformità e professionalità rispetto alla normativa accise. Per accedere alle semplificazioni previste per i SOAC, gli operatori dovranno dimostrare di:

  • operare in uno dei settori accise interessati (prodotti energetici, alcolici, tabacchi, gas naturale, energia elettrica, carbone, lignite e coke) da almeno cinque anni continuativi;
  • non aver riportato condanne penali per reati tributari, finanziari o fallimentari, o per delitti non colposi con pena detentiva, né essere sottoposti a procedimenti concorsuali o violazioni gravi e ripetute delle normative fiscali e doganali, nel quinquennio precedente alla richiesta;
  • non essere destinatari, nel quinquennio antecedente alla richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di patteggiamento;
  • non essere soggetti a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a procedure di insolvenza nel quinquennio antecedente alla richiesta;
  • in caso di persona giuridica richiedente, non essere incorsa, nel quinquennio antecedente la richiesta, in provvedimenti sanzionatori pecuniari o interdittivi ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L’Agenzia specifica che, eccetto nel caso di sanzioni 231, i requisiti oggettivi di ammissibilità per l’accreditamento dovranno essere soddisfatti dai soggetti apicali, ossia da chi ha funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’impresa, nonché da chi gestisce o controlla effettivamente l’azienda. In merito alle sanzioni amministrative nel settore accise, l’Agenzia chiarisce che queste non influenzeranno l’ammissibilità all’accreditamento, ma saranno prese in considerazione per valutare l’affidabilità del richiedente.

Oltre ai criteri ostativi, che incidono sulla possibilità di presentare o meno l’istanza di accreditamento, l’affidabilità e la professionalità degli operatori dovrà essere valutata con riferimento a una serie di requisiti. La piena conformità ai criteri fissati per il riconoscimento della qualifica potrebbe consentire al richiedente di ricevere un esonero totale dall’obbligo di prestare una cauzione sull’accisa gravante sulle merci in deposito. Diversamente, se il soggetto dovesse risultare soltanto in parte conforme a tali requisiti, potrà ottenere un punteggio inferiore e, dunque, potrà essergli riconosciuto un esonero parziale e proporzionale dalla cauzione.

Sono previste anche una serie di condizioni necessarie che saranno oggetto di valutazione, al fine di attribuire un determinato grado di affidabilità dell’azienda. Tali requisiti attengono all’esistenza di una struttura organizzativa efficiente ed efficace. L’Agenzia delle dogane rileva che sarà il Decreto ministeriale di attuazione della disciplina SOAC a fissare concretamente i precetti per l’assegnazione di questo punteggio. Tuttavia, la circolare riconosce la presenza già nota di alcuni importanti profili di affidabilità che dovranno essere rispettati dal richiedente l’accreditamento.

L’Amministrazione finanziaria dovrà soprattutto analizzare e valutare:

  • la professionalità del richiedente, con particolare riguardo al possesso di capacità tecniche adeguate al livello di operazioni svolte nell’esercizio degli impianti di prodotti sottoposti ad accisa;
  • l’organizzazione aziendale, tra cui la funzionalità dell’impianto, la struttura logistica per la movimentazione delle merci, la dotazione di strumenti elettronici per il colloquio telematico con l’Agenzia e la contabilizzazione dei beni;
  • la solvibilità finanziaria, rapportata allo specifico settore di attività del richiedente;
  • la filiera di approvvigionamento, con specifico riferimento all’affidabilità fiscale della catena dei fornitori dei prodotti.

La circolare stabilisce che la valutazione dei criteri di affidabilità dovrà essere fatta tenendo conto del periodo che va dal quinquennio precedente la presentazione dell’istanza fino alla conclusione dell’istruttoria. In altre parole, l’Agenzia delle dogane considererà solo gli ultimi cinque anni di attività del richiedente, escludendo situazioni precedenti.

Per accertare la sussistenza di tali requisiti, infine, l’Amministrazione finanziaria potrà avvalersi di numerosi strumenti di monitoraggio e verifica, tra cui anche la possibilità di accedere presso i locali del richiedente ed effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti di svolgimento dell’attività d’impresa.

La durata dell’accreditamento, una volta ottenuto, avrà validità quadriennale. L’Agenzia delle dogane monitorerà costantemente i presupposti per il mantenimento della posizione privilegiata dell’operatore. Se dovessero emergere delle circostanze che potranno compromettere l’affidabilità e la professionalità dell’operatore SOAC, l’Agenzia delle dogane potrà modificare o revocare l’autorizzazione del soggetto accreditato.

In tal caso, la circolare chiarisce che l’operatore interessato, che beneficiava di un esonero cauzionale, seppur solo parziale, sarà tenuto entro quindici giorni, in caso di revoca, o entro trenta giorni, in caso di riforma o revisione dell’autorizzazione, a prestare o adeguare la cauzione dovuta sulle merci presenti nel deposito accise.

 

Stefano Comisi