CBAM, estensione a oltre 200 prodotti e nuove misure anti-elusione

La Commissione Ambiente, Clima e Sicurezza alimentare del Parlamento europeo (ENVI) ha preso posizione sulla proposta di revisione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), presentata il 17 dicembre 2025 dalla Commissione europea. Tra le novità più rilevanti figurano l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo, il rafforzamento delle norme anti-elusione e il fondo temporaneo per la decarbonizzazione, che allineano sempre di più il CBAM agli obbiettivi di decarbonizzazione industriale UE. Nella stessa giornata, la Commissione europea ha pubblicato il prezzo dei certificati CBAM per il secondo trimestre del 2026.

CBAM: cosa prevede la revisione

Il 6 luglio 2026 la Commissione Ambiente, Clima e Sicurezza alimentare del Parlamento europeo (ENVI) ha approvato, con 56 voti favorevoli, 11 contrari e 12 astensioni, la propria posizione sulla proposta di revisione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

La proposta era stata presentata dalla Commissione europea il 17 dicembre 2025 con l’obiettivo di ampliare, a partire dal 2028, l’ambito di applicazione del meccanismo, includendo, accanto alle materie prime originariamente coperte (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno), una vasta gamma di prodotti “a valle” (downstream goods), in particolare manufatti e componenti contenenti ferro, acciaio e alluminio.

Il 12 giugno 2026 anche il Consiglio dell’Unione europea ha espresso la propria posizione, confermando la necessità di rafforzare il CBAM al fine di contrastare il fenomeno del carbon leakage e le pratiche di elusione del meccanismo stesso.

L’obiettivo è evitare che un operatore, anziché importare una materia prima soggetta al CBAM (come acciaio o alluminio), importi un prodotto finito o un componente che incorpora tali materiali, sottraendosi così agli obblighi e agli obiettivi previsti dal Green deal.

Mediante tali pratiche elusive, infatti, una parte delle emissioni incorporate nei beni immessi sul mercato europeo rimarrebbe esclusa dal CBAM, con il rischio di vanificare gli sforzi delle politiche climatiche dell’Unione volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a garantire condizioni di concorrenza eque tra produttori europei ed extraeuropei.

CBAM esteso a oltre 200 prodotti downstream

La novità più significativa della revisione del CBAM riguarda l’estensione del meccanismo ai prodotti a valle (downstream).

Se la proposta della Commissione europea del 17 dicembre 2025 prevedeva l’inclusione di circa 180 prodotti, la posizione adottata dalla commissione ENVI del Parlamento europeo ne amplia ulteriormente la portata, estendendola a oltre 200 beni.

Quali prodotti potrebbero rientrare nel CBAM

La proposta interessa una selezione di prodotti derivati o trasformati riconducibili alle sei categorie già coperte dal CBAM e comprende numerosi manufatti industriali contenenti quantità significative di acciaio o alluminio.

Tra quelli elencati  figurano, a titolo esemplificativo:

  • viti, bulloni
  • stoviglie, articoli per la cucina e per la casa
  • frigoriferi-congelatori, lavatrici
  • macchinari e apparecchi meccanici
  • attrezzature agricole
  • autoveicoli
  • caldaie

Secondo il Parlamento europeo, l’inclusione dei prodotti downstream consentirà non soltanto di rafforzare l’efficacia del CBAM sotto il profilo ambientale, ma anche di ridurre ulteriormente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio lungo la catena del valore (carbon leakage), garantendo condizioni di concorrenza più eque tra i produttori europei e i concorrenti extra-UE.

CBAM e nuove misure anti-elusione

Un ulteriore profilo di rilievo della proposta di revisione riguarda il rafforzamento delle misure anti-elusione.

La Commissione europea, già nella proposta del 17 dicembre 2025, ha evidenziato la necessità di inasprire gli strumenti volti a prevenire pratiche finalizzate ad aggirare il CBAM, al fine di preservarne l’efficacia e garantire una tutela adeguata dei produttori europei.

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Come cambiano le regole del CBAM

In tale prospettiva, oltre all’estensione del meccanismo ai prodotti downstream, sono state previste misure più mirate per individuare e contrastare strategie commerciali volte ad evitare il pagamento del costo della CO₂ incorporata nelle merci importate, come

  • modifiche marginali ai prodotti
  • alterazioni dei flussi commerciali

La Commissione ENVI elimina la clausola di salvaguardia

Particolarmente significativa è la posizione assunta dalla Commissione ENVI in relazione alla clausola di salvaguardia.

Il testo originario prevedeva infatti una misura di emergenza che avrebbe consentito all’Unione europea di derogare temporaneamente agli obblighi CBAM per determinati prodotti, come i fertilizzanti, in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi shock dei prezzi o crisi di mercato.

La Commissione ENVI ha tuttavia respinto tale impostazione, eliminando la possibilità di escludere temporaneamente le merci dall’ambito di applicazione del meccanismo e ritenendo che, anche in situazioni di emergenza, non debbano essere sospesi gli obblighi connessi al CBAM.

Clausola di salvaguardia CBAM: le posizioni dei settori interessati

Copa-Cogeca, l’organizzazione che rappresenta agricoltori e cooperative agricole europee, ha espresso un forte dissenso per questa proposta: l’eliminazione della clausola lascia le aziende agricole pienamente esposte ai costi aggiuntivi del CBAM in un momento di crescente instabilità geopolitica e di forte volatilità dei mercati dei fertilizzanti.

Al contrario, la proposta della Commissione ENVI si allinea alla posizione assunta da alcune associazioni rappresentative delle imprese attive nei settori dell’idrogeno pulito, dell’ammoniaca, dell’acciaio e dei fertilizzanti, le quali avevano chiesto l’eliminazione della clausola, ritenendo che potesse compromettere la fiducia degli operatori e scoraggiare gli investimenti nella decarbonizzazione.

Fondo temporaneo per la decarbonizzazione: cosa prevede

A seguito dell’eliminazione della clausola di salvaguardia proposta dalla Commissione europea, la commissione ENVI ha individuato nel Fondo temporaneo per la decarbonizzazione (Temporary Decarbonisation Fund) lo strumento attraverso cui sostenere i settori maggiormente esposti agli effetti economici della transizione climatica.

Le risorse del Fondo temporaneo per la decarbonizzazione dovrebbero essere destinate a sostenere gli investimenti delle imprese europee in tecnologie a basse emissioni, favorendo la transizione verso processi produttivi più sostenibili e rafforzando la competitività dell’industria europea in un contesto sempre più orientato alla neutralità climatica.

Avvio anticipato del Fondo dal 2027

Il Parlamento propone inoltre un avvio anticipato del fondo nel 2027 e un ampliamento della platea dei beneficiari, al fine di sostenere l’industria europea durante la graduale eliminazione delle quote gratuite nell’ambito del sistema ETS.

Revisione CBAM: quali sono i prossimi passi

La posizione della commissione ENVI non è ancora definitiva ma rappresenta il mandato negoziale del Parlamento europeo in vista dei negoziati interistituzionali con il Consiglio e la Commissione europea.

Il voto in plenaria è previsto nei prossimi mesi. Se l’accordo verrà raggiunto, il CBAM diventerà uno strumento ancora più incisivo, non solo sui produttori di materie prime, ma anche sulle filiere.

CBAM 2026: le altre novità per gli operatori

Negli ultimi mesi il CBAM è stato oggetto di altri importanti interventi.

Il 27 maggio la Commissione europea ha pubblicato una nuova versione delle FAQ relative al CBAM, aggiornando le istruzioni per la gestione del meccanismo.

Le nuove indicazioni forniscono importanti chiarimenti agli operatori dei settori interessati, che si sono rese necessarie alla luce delle novità introdotte dal Regolamento di modifica UE 2025/2083.

Prezzo dei certificati CBAM nel secondo trimestre 2026

Il 6 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato il prezzo dei certificati CBAM per il secondo trimestre, pari a euro 75,28.

Per il 2026, il prezzo dei certificati CBAM non è calcolato su base settimanale, come avverrà a regime dal 2027, bensì è fissato trimestralmente, sulla base della media trimestrale dei prezzi di aggiudicazione delle aste delle quote EU ETS. L’acquisto dei certificati relativi alle importazioni 2026 potrà avvenire a partire da febbraio 2027, con obbligo di restituzione entro il 30 settembre 2027.

Deduzione del prezzo del carbonio pagato nei Paesi terzi

Il dichiarante CBAM autorizzato può chiedere, nella dichiarazione CBAM, una riduzione del numero di certificati da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo per le emissioni incorporate nelle merci importate.

Si tratta di un aspetto particolarmente importante perché evita che vi sia una doppia imposizione.

Con Le FAQ del 27 maggio la Commissione europea ha chiarito che definirà, nel corso del 2026, le modalità che consentiranno la deduzione del prezzo del carbonio già pagato nel Paese terzo, specificando il tipo di documentazione necessaria a dimostrarne l’avvenuto pagamento e le modalità con cui un soggetto terzo e indipendente dovrà certificare la validità e l’accuratezza della documentazione fornita dal dichiarante.

Il dichiarante CBAM potrà utilizzare il prezzo predefinito dalla Commissione per il Paese di origine o richiedere la deduzione basata sul prezzo effettivo.

Novità CBAMCosa cambia
Estensione ai prodotti downstreamInclusione di oltre 200 beni, in particolare prodotti con un elevato contenuto di acciaio e alluminio.
Misure anti-elusioneRafforzamento degli strumenti per contrastare modifiche marginali dei prodotti, alterazioni dei flussi commerciali e altre strategie volte a evitare gli obblighi CBAM.
Clausola di salvaguardiaLa Commissione ENVI propone l’eliminazione della possibilità di sospendere temporaneamente gli obblighi CBAM per determinati prodotti in situazioni eccezionali.
Fondo per la decarbonizzazioneProposto l’avvio anticipato nel 2027 e l’ampliamento della platea dei beneficiari per sostenere gli investimenti dell’industria europea nella decarbonizzazione.
Carbon price extra-UEPossibilità di richiedere una riduzione dei certificati da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato nel Paese terzo.

 

Sara Armella

Stefano Comisi

 

FAQ sulle nuove regole CBAM

A quali nuovi prodotti potrebbe essere esteso il CBAM?

La revisione prevede l’estensione a oltre 200 prodotti downstream, con particolare attenzione ai manufatti e componenti che contengono quantità significative di ferro, acciaio e alluminio.

Quando dovrebbe entrare in vigore l’estensione del CBAM?

La proposta prevede l’ampliamento dell’ambito di applicazione a partire dal 2028.

Quando si acquistano i certificati CBAM relativi alle importazioni 2026?

Secondo quanto riportato nell’articolo, potranno essere acquistati a partire da febbraio 2027, con restituzione entro il 30 settembre 2027.

Il prezzo del carbonio pagato in un Paese terzo può essere dedotto?

Sì. Il dichiarante CBAM autorizzato può chiedere una riduzione dei certificati da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato nel Paese terzo, secondo le modalità che la Commissione europea definirà.

 

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