Boom di dazi antidumping nel primo semestre del 2025

Il 2025 segna una decisa intensificazione delle politiche di difesa commerciale dell’Unione europea, con un aumento significativo di nuove indagini e l’imposizione di dazi antidumping su un’ampia gamma di prodotti, prevalentemente originari della Cina. Negli ultimi mesi, la Commissione europea ha accelerato l’adozione di misure provvisorie e definitive, segnalando una chiara volontà di proteggere il mercato interno da pratiche di concorrenza sleale. Questa tendenza, già in crescita negli anni passati, si consolida ulteriormente, mettendo le imprese importatrici di fronte a nuove sfide e incertezze.

I dazi antidumping, com’è noto, hanno lo scopo di ripristinare una concorrenza leale, neutralizzando i vantaggi di prezzo di cui beneficiano i produttori stranieri quando immettono sul mercato europeo beni venduti a un prezzo inferiore rispetto al loro effettivo valore, pratica nota come “dumping”. Il dazio “antidumping” mira, pertanto, a colmare tale differenza di prezzo, proteggendo l’industria europea da un pregiudizio economico.

Un ulteriore strumento di contrasto a queste pratiche è la registrazione delle importazioni. Si tratta di un provvedimento formale con cui la Commissione europea sottopone a monitoraggio le importazioni di uno specifico prodotto, anche prima di decidere se imporre un dazio. Tale meccanismo serve da avvertimento per gli importatori e crea la base giuridica per applicare retroattivamente eventuali misure definitive. In tal modo, se al termine dell’indagine sarà introdotto un dazio, esso potrà essere riscosso anche sulle merci sdoganate a partire dalla data di registrazione, generando un potenziale rischio finanziario per le imprese, che spesso devono pianificare gli acquisti con largo anticipo.

A inizio 2025, la Commissione europea ha istituito una serie di dazi antidumping provvisori. Tali misure non comportano un pagamento immediato, ma impongono agli importatori di fornire una garanzia pari all’importo del dazio potenziale. La riscossione effettiva avverrà solo se e quando i dazi definitivi saranno formalmente adottati.

Tra i prodotti più rilevanti colpiti da queste misure troviamo la lisina, un additivo per mangimi (codici NC ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 96 per il solfato di lisina e con il codice NC 2922 41 00 per la lisina cloridrato e la soluzione acquosa di lisina) e sui pavimenti multistrato in legno (codice NC ex 4418 75 00), sempre di origine cinese. L’elenco prosegue con le resine epossidiche dalla Cina (codici NC ex 2910 90 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00), le carte decorative (codici NC ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00), l’acido gliossilico (codice NC ex 2918 30 00) e le suole interne in acciaio per calzature (codice NC ex 6406 90 50), tutti prodotti cinesi che ora affrontano dazi preliminari in attesa delle conclusioni delle rispettive inchieste.

Tra le misure provvisorie, merita approfondire il dazio antidumping previsto per le viti senza capocchia originarie della Repubblica Popolare Cinese, che erano state oggetto di registrazioni a fine gennaio e da ultimo colpite da un dazio antidumping provvisorio, come stabilito dal Regolamento di esecuzione UE 2025/1189. Tale misura riguarda i prodotti classificati con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48. Le aliquote dei dazi provvisori riflettono margini di dumping significativi, variabili dal 22,1% all’86,5% a seconda dei singoli esportatori. Tale rapido sviluppo dimostra l’efficacia con cui la Commissione europea può passare dalla fase di monitoraggio all’azione concreta. In particolare, la fase di registrazione si è trasformata in un obbligo immediato per gli importatori, che devono fornire una garanzia pari all’importo del dazio al momento dello sdoganamento.

Sebbene il pagamento effettivo avverrà solo qualora vengano adottate misure definitive, l’impatto sulla liquidità e sulla pianificazione aziendale è immediato. Questa rapidità di intervento lascia poco margine di manovra alle imprese, creando ripercussioni sulle aziende che sono in attesa di ricevere prodotti acquistati mesi prima dalla Cina.

Come evidenziato dal caso delle viti, la registrazione delle importazioni rappresenta spesso un segnale anticipatore di misure restrittive.

Attualmente, la minaccia di dazi retroattivi riguarda altri prodotti sottoposti a registrazione, tra cui la valina (codice NC ex 2922 49 85), il carbonato di bario (codice NC ex 2836 60 00), le bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione, il granturco dolce in granella e l’allumina fusa, tutti provenienti dalla Cina.

Accanto alle misure provvisorie, l’Unione europea ha introdotto anche diversi dazi antidumping definitivi, consolidando in tal mondo la protezione su specifici prodotti. Le attrezzature di accesso mobili (MAE) provenienti dalla Cina (codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00, ex 8431 39 00) sono attualmente soggette a misure definitive. A tali prodotti si aggiungono, inoltre, i dazi sulle resine ABS originarie di Corea del Sud e Taiwan (codice NC 3903 30 00).

Merita particolare attenzione, inoltre, il dazio definitivo imposto sui prodotti laminati piatti stagnati di ferro o acciaio cinesi, e quello sulla vanillina (codice NC ex 2912 41 00), sempre dalla Cina, che confermano il focus dell’UE sulle importazioni da questo Paese.

Infine, la Commissione europea ha avviato diverse nuove indagini antidumping, ampliando ulteriormente la gamma di prodotti sotto esame. L’apertura di un’inchiesta rappresenta il primo passo formale di un procedimento che, in un arco temporale tra otto mesi a quindici mesi, può culminare nell’imposizione di dazi.

Tra i casi più recenti figurano gli articoli in ghisa provenienti da Cina e India (codici NC ex 7325 10 00, ex 7325 99 10), i prodotti in fibra di vetro a filamento continuo da Egitto e Bahrain (codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00, 7019 15 00) e il compensato di legno tenero importato dal Brasile (codice NC ex 4412 33 00). La Cina resta al centro dell’attenzione con indagini su acido fosforoso (codice NC ex 2811 19 80), acido adipico (codice NC ex 2917 12 00) e pneumatici nuovi per autovetture con indice di carico fino a 121 (codici NC ex 4011 10 00, 4011 20 10). Altri procedimenti riguardano il polietilene tereftalato (PET) dal Vietnam (codice NC 3907 61 00) e l’1,4-butandiolo dagli Stati Uniti e da Taiwan (codice NC ex 2905 39 25).

È importante sottolineare che i codici NC riportati in questa fase sono indicativi e corrispondono a quelli dichiarati dai denuncianti, ossia imprese o associazioni di produttori che segnalano presunte pratiche di dumping. Tali codici servono come riferimento preliminare, ma non sono vincolanti. Durante l’indagine la Commissione può verificare e, se necessario, modificare la classificazione doganale del prodotto sulla base delle caratteristiche effettive e delle prove raccolte. La classificazione finale potrebbe, quindi, differire da quella iniziale. È consigliabile per le imprese che importano questi prodotti seguire con attenzione l’evoluzione di queste inchieste, poiché nei prossimi mesi potrebbero entrare in vigore nuove misure daziarie.

 

Massimo Monosi