Abilitazione alla rappresentanza diretta: i chiarimenti dell’Agenzia

Con la circolare n. 22/D del 2 settembre 2025, l’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di rappresentanza doganale, sottolineando l’importanza della formazione e dell’aggiornamento.

La circolare 22/D, insieme alla determinazione direttoriale 25 luglio 2025, n. 506849, dà attuazione all’articolo 31 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice dell’Unione (Dnc), che ha ampliato il novero di soggetti abilitati all’esercizio della rappresentanza doganale.

Oltre agli spedizionieri, ai Centri di assistenza doganale (Cad) e agli operatori economici autorizzati (AEO), la riforma doganale ha esteso la possibilità di operare in rappresentanza diretta a tutti i soggetti che siano in possesso di particolari requisiti.

Con il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Dnc) è stato ammesso un ampio ricorso alla rappresentanza diretta, stabilendo specifici standard per i professionisti che assistono le aziende attive nel settore dell’import-export.

Com’è noto, la rappresentanza doganale è disciplinata dall’art. 18 Cdu (Reg. UE 952/2013), che afferma il principio secondo cui chiunque può farsi rappresentare nelle sue relazioni con l’Agenzia delle dogane.

Nella prassi, è raro che un’impresa esegua direttamente una procedura di importazione o di esportazione, ed è più frequente che si faccia supportare da un rappresentante, che gestisce le procedure e si rapporta direttamente con l’Agenzia delle dogane e le altre autorità coinvolte, nell’interesse del proprio mandante. La sua funzione non è circoscritta alla compilazione della dichiarazione doganale, ma attiene anche all’attività di consulenza e assistenza nella liquidazione e nel pagamento dei dazi e della fiscalità doganale, nonché alla fornitura di eventuali servizi accessori.

È essenziale distinguere tra i due tipi rappresentanza: diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi, o indiretta, se agisce in nome proprio e per conto dell’operatore.

Un aspetto centrale della circolare riguarda le condizioni per ottenere l’abilitazione alla rappresentanza diretta. In particolare, per gli spedizionieri doganali, i centri di assistenza doganale (Cad) e gli operatori economici autorizzati AEO, l’abilitazione può essere ottenuta contestualmente all’acquisizione della patente di spedizioniere doganale, dell’autorizzazione Cad o dello status AEO, previa presentazione di un’apposita richiesta. L’abilitazione è quindi strettamente legata al mantenimento dei requisiti previsti per ciascuna autorizzazione.

Per tutti gli altri soggetti, invece, il processo di abilitazione è soggetto a un’istruttoria volta a verificare se l’operatore rispetta i requisiti previsti. In particolare, l’Agenzia delle dogane potrà rilasciare l’abilitazione soltanto a seguito di un controllo che include la verifica di eventuali condanne penali o di violazioni della normativa doganale e fiscale, oltre alla sussistenza degli standard minimi di competenza professionale.

Con riferimento a quest’ultima condizione, la circolare ha recepito il contenuto della determinazione direttoriale 25 luglio 2025 n. 506849, stabilendo che vi sono due alternative possibili: dimostrare di essere in possesso di una comprovata esperienza, avendo effettuato almeno 300 dichiarazioni doganali in rappresentanza indiretta negli ultimi tre anni (di cui almeno 100 nell’ultimo anno e il 30% per l’immissione in libera pratica), o aver conseguito una qualifica professionale, consistente in un titolo giuridico o economico, unitamente al conseguimento di un percorso formativo accreditato dall’Agenzia delle dogane per l’ottenimento della certificazione AEO.

Per il mantenimento dell’abilitazione, l’operatore dovrà compiere almeno 100 dichiarazioni ogni anno come rappresentante diretto, oltre a dimostrare di aver frequentato, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno 30 ore.

In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’Ufficio delle dogane dovrà comunicare al richiedente le risultanze del procedimento. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per un massimo di 30 giorni, al fine di concedere all’operatore la facoltà di produrre osservazioni e/o intraprendere le opportune iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate. Decorso tale periodo, salvo istanza presentata dall’interessato, sarà predisposta una relazione conclusiva negativa. Tale relazione, trasmessa per le valutazioni alla sovraordinata Direzione Territoriale, sarà poi inoltrata, corredata di parere, all’Ufficio centrale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Dogane o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla notifica della decisione stessa.

Qualora, invece, il richiedente provveda a porre in essere le necessarie azioni correttive, si procederà secondo le indicazioni già fornite in caso di istruttoria positiva e l’Ufficio centrale, nel rilasciare l’abilitazione, inserirà il soggetto abilitato in un’apposita banca dati con l’attribuzione di un codice identificativo.

La circolare chiarisce, infine, le ipotesi di sospensione e revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta. L’abilitazione può essere sospesa o revocata qualora vengano riscontrate violazioni gravi o ripetute delle normative doganali, oppure in caso di perdita dei requisiti professionali necessari. Salvo motivi previsti dalla normativa, la sospensione non può superare i sei mesi. La revoca, invece, interviene in caso di violazioni persistenti o di inadempimento degli obblighi professionali.

 

Massimo Monosi