Certificato melt and pour: nuovi obblighi per l’acciaio dal 1° ottobre
Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore nuovi obblighi relativi al certificato melt and pour acciaio, necessario per documentare il Paese di fusione e colata dei prodotti siderurgici interessati.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 chiarisce, infatti, quali prove possono essere presentate alle Autorità doganali ai fini dell’applicazione della regola del “melt and pour”.
Certificato melt and pour acciaio: cosa deve contenere
In via ordinaria, la prova del luogo di fusione e colata deve essere fornita attraverso un certificato rilasciato dal produttore delle merci.
Il certificato deve contenere precise informazioni relative al luogo di fusione e colata e al numero di colata dell’acciaio importato.
Quali documenti possono integrare il certificato
Se i dati forniti dal produttore risultano incompleti, il Regolamento individua alcuni documenti che l’Autorità doganale può prendere in considerazione:
- fattura di acquisto dei prodotti;
- bolla di consegna;
- certificato di qualità;
- dichiarazioni a lungo termine del fornitore;
- corrispondenza commerciale;
- descrizione del prodotto.
In via ordinaria, questi documenti hanno carattere complementare e possono integrare la mancanza dell’indicazione relativa al Paese di fusione e colata nel certificato del produttore.
Regime transitorio fino al 30 settembre 2027
La disciplina prevede un regime transitorio fino al 30 settembre 2027.
Durante questo periodo, gli operatori che non abbiano ancora ricevuto dal produttore il certificato di fusione e colata potranno sdoganare le merci presentando direttamente la documentazione integrativa prevista dal Regolamento.
Mancanza della documentazione e svincolo delle merci
La documentazione assume un ruolo essenziale ai fini dell’importazione.
La mancata presentazione del certificato relativo al Paese di fusione e colata e, nei casi previsti, l’assenza della documentazione alternativa possono comportare il rifiuto dell’importazione e l’impedimento dello svincolo delle merci.
Per gli importatori diventa quindi necessario acquisire preventivamente dai propri fornitori la documentazione richiesta e verificare le informazioni relative al Paese di fusione e colata.
Avv. Stefano Comisi
Avv. Tatiana Salvi
→ Per approfondire il funzionamento della regola “melt and pour”, il sistema dei contingenti tariffari e i dazi applicabili alle importazioni di acciaio, leggi l’approfondimento del Centro Studi ARcom “Acciaio: dazi UE al 50%, contingenti tariffari e regola melt and pour”.
Cosa devono verificare gli importatori
Con l’applicazione delle nuove disposizioni, la disponibilità della documentazione relativa al luogo di fusione e colata assume un ruolo centrale nella fase di importazione.
Gli operatori devono quindi acquisire preventivamente dai propri fornitori le informazioni e i documenti richiesti, verificando che i dati relativi al Paese di fusione e colata siano completi e attendibili.
In via ordinaria, il riferimento principale resta il certificato rilasciato dal produttore. Quando le informazioni contenute nel certificato risultano incomplete, l’Autorità doganale può prendere in considerazione la documentazione integrativa individuata dal Regolamento, tra cui fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni a lungo termine del fornitore e corrispondenza commerciale.
Il regime transitorio previsto fino al 30 settembre 2027 consente invece agli operatori che non abbiano ancora ricevuto il certificato dal produttore di presentare direttamente tale documentazione integrativa.
La verifica documentale assume particolare rilievo anche ai fini dello svincolo: l’assenza delle prove richieste può infatti comportare il rifiuto dell’importazione e l’impedimento dello svincolo delle merci.

