Origine doganale: prevale la trasformazione sostanziale
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 giugno 2026, n. 19927, si pronuncia sull’origine doganale dei tubi importati dalla Thailandia, confermando la prevalenza del criterio della lavorazione sostanziale rispetto a quello del cambiamento di voce tariffaria.
La sentenza estende i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea nei casi Stappert (C-210/22 del 23 settembre 2023) e Direct Line Inox (C-827/24) anche a casi analoghi, che interessano le lavorazioni effettuate nei Paesi extra-UE sui tubi importati nell’Unione europea.
La Corte di Giustizia europea ha, infatti, espresso un principio chiaro in materia di origine doganale: non è sufficiente un criterio formale, come il cambio di voce tariffaria, ma occorre guardare al Paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.
Trasformazione sostanziale e cambio di voce tariffaria
Cambiano, così, i criteri per stabilire l’origine doganale dei tubi importati: se la lavorazione effettuata in Thailandia rappresenta una trasformazione irreversibile, tale trasformazione è in grado di determinare il cambio di origine doganale.
Un passaggio che supera l’impostazione seguita finora dall’Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode), da cui erano scaturiti numerosi accertamenti nei confronti di alcune imprese che operano nel settore siderurgico.
Secondo l’Agenzia delle dogane, i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto invece origine cinese. Ciò in quanto la lavorazione effettuata in Thailandia, sul prodotto di partenza di origine cinese, non avrebbe determinato il passaggio da una voce doganale del Sistema Armonizzato a un’altra voce.
Origine doganale e Allegato 22-01 del Regolamento Delegato
La decisione della Corte di Cassazione ridimensiona la “regola” contenuta nell’Allegato 22‑01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.
I giudici europei hanno chiarito che tale regola ha natura meramente interpretativa e deve in ogni caso rispettare il principio di “lavorazione sostanziale” stabilito dall’art. 60, par. 2, del Codice doganale dell’Unione.
La sentenza ribalta così il dato formale, recepito nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sull’origine doganale, per fare spazio a un criterio di natura sostanziale.
Perché il cambio di classificazione tariffaria non è decisivo
I giudici di legittimità, richiamandosi ai numerosi precedenti della Corte di Giustizia europea, hanno chiarito che la tariffa doganale comune è stata concepita in funzione di specifiche esigenze, tra le quali non rientra la determinazione dell’origine delle merci.
Ne consegue che il cambiamento di classificazione tariffaria di una merce, pur potendo rappresentare un’indicazione del carattere sostanziale della sua lavorazione, non implica un’automatica esclusione del carattere sostanziale di una lavorazione in mancanza di un cambiamento di classificazione tariffaria.
Le regole sulla classificazione doganale sono state concepite, infatti, in funzione di esigenze diverse e non al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci.
Origine doganale e ultima trasformazione sostanziale
Nella determinazione dell’origine doganale occorre valutare, pertanto, la sostanza dell’operazione intervenuta sulla merce. Se la lavorazione eseguita nel Paese di esportazione – nel caso in esame in Thailandia – è irreversibile, allora il prodotto acquisisce l’origine doganale del Paese dove questa è avvenuta.
A prescindere dalle condizioni imposte dal regolamento delegato, quindi, l’origine deve essere determinata sulla base del criterio dell’ultima trasformazione sostanziale della merce.
| Criterio | Cosa chiarisce la sentenza |
|---|---|
| Cambio di voce tariffaria | Può rappresentare un’indicazione del carattere sostanziale della lavorazione, ma la sua assenza non esclude automaticamente una trasformazione sostanziale. |
| Lavorazione sostanziale | È il criterio sostanziale da considerare per determinare l’origine doganale della merce. |
| Allegato 22-01 | La regola contenuta nell’Allegato 22-01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 ha natura interpretativa e deve rispettare il principio della lavorazione sostanziale. |
| Art. 60 CDU | Prevale sulle regole dell’Allegato 22-01 e attribuisce rilievo all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. |
La prevalenza dell’art. 60 CDU
È stato, così, ribadito l’ordine gerarchico dei criteri per la determinazione dell’origine doganale delle merci, riconoscendo la prevalenza dell’art. 60 del Cdu rispetto alle regole contenute nell’Allegato 22-01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.
Di conseguenza, qualora alla produzione di una merce contribuiscano due o più Paesi o territori, assume rilievo determinante il criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo ovvero abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Avv. Sara Armella
FAQ su origine doganale e trasformazione sostanziale
Come si determina l’origine doganale di una merce?
Quando alla produzione contribuiscono più Paesi o territori, assume rilievo il criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata.
Il cambio di voce tariffaria determina sempre l’origine doganale?
No. Il cambiamento di classificazione tariffaria può rappresentare un’indicazione del carattere sostanziale della lavorazione, ma la sua assenza non esclude automaticamente che vi sia stata una trasformazione sostanziale.
Una merce può cambiare origine senza cambiare voce tariffaria?
Sì. Secondo i principi richiamati nell’articolo, può esistere una lavorazione sostanziale idonea a determinare l’origine della merce anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria.
Cosa stabilisce l’art. 60 CDU sull’origine doganale?
Quando alla produzione partecipano più Paesi o territori, rileva l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata e conclusasi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o con una fase importante del processo produttivo.
Che ruolo ha l’Allegato 22-01 nella determinazione dell’origine?
Secondo i principi richiamati dalla sentenza, la regola contenuta nell’Allegato 22-01 ha natura interpretativa e deve rispettare il principio della lavorazione sostanziale previsto dall’art. 60 CDU.

