Novità per l’e-commerce: regolamento UE 2026/1022

Impossibile annullare la dichiarazione doganale per chi acquista dalle piattaforme di e-commerce: in caso di errore, il dazio di 3 euro non sarà restituito all’operatore, se non attivando una speciale procedura di rimborso.

Il regolamento UE 2026/1022 aggiorna le norme dell’atto delegato del Codice doganale sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Tra le novità, il legislatore europeo chiarisce anche che dal 1° novembre sarà necessario identificare i prodotti acquistati dalle piattaforme e-commerce con i codici PID (“product identifier”).

Dazio di 3 euro: come funziona la nuova tariffa 

Prosegue la rivoluzione dell’e-commerce: dal 1 luglio è in vigore il nuovo dazio europeo di 3 euro, che si applica a ciascun articolo che compone una spedizione di valore unitario inferiore a 150 euro, indipendentemente dal tracciato dichiarativo utilizzato (H1, H6 o H7).

La nuova tariffa forfettaria si applicherà fino al 1° luglio 2028, quando sarà attivato il Data Hub unionale, un sistema per lo scambio dei dati, che consentirà di applicare a ciascun prodotto importato nel territorio dell’Unione il dazio ordinario previsto dalla Taric, senza soglie di valore.

Il reg. UE 1022/2026 aggiorna le disposizioni del reg. UE 2015/2446 (RD), introducendo la definizione “articolo”, chiarendo che il dazio fisso di 3 euro si applica a ogni categoria merceologica di merce importata, individuata da una determinata classificazione doganale.

Poiché la nuova tariffa considera ogni “riga” riportata nella dichiarazione doganale, la Commissione europea, nelle Q&A pubblicate il 15 giugno scorso, ha suggerito di utilizzare una riga per ogni merce con la stessa classificazione tariffaria, includendo poi la quantità dei prodotti nella parte dedicata alla descrizione delle merci.

Codici PID obbligatori: le nuove regole

Per migliorare i controlli sulle merci sono state introdotti, inoltre, nuovi requisiti in materia di identificazione dei prodotti (“product identifier”, PID), con la previsione di codici alfanumerici unici assegnati a uno specifico modello, lotto o articolo, a qualsiasi livello di imballaggio, che ne garantiscono l’identificazione e la tracciabilità, in modo preciso e inequivocabile, lungo l’intera catena di approvvigionamento.

A partire dal 1° novembre 2026, la loro indicazione non sarà più facoltativa, ma obbligatoria. Ciascun prodotto dovrà riportare l’identificativo assegnato dal venditore o dalla piattaforma online e i due codici assegnati dal fabbricante.

Tale sistema mira a risolvere uno dei principali problemi riscontrati nella vigenza del regime di franchigia doganale, ossia la conformità agli standard europei dei beni importati.

Tracciabilità dei prodotti e controlli doganali sulle merci

Tra i prodotti importati in esenzione, la Commissione ha stimato, infatti, che non erano conformi agli standard europei:

  • il 65% dei cosmetici
  • il 60% dei dispositivi di protezione individuale
  • il 63% degli integratori alimentari
  • il 65% dei giocattoli e dei piccoli apparecchi elettronici

Un dato allarmante, in quanto, una volta importati, questi sono immediatamente disponibili e utilizzati dai consumatori.

Chi deve pagare il dazio di 3 euro nelle vendite e-commerce

Il regolamento definisce anche la gerarchia dei soggetti a cui spetta il pagamento del dazio di 3 euro all’arrivo delle merci nell’UE in caso di vendita a distanza. L’obbligo ricade, in primo luogo, sul dichiarante, ossia le piattaforme e i venditori, e secondariamente sul vettore o sull’agente che dichiara le merci alle autorità doganali. Altri soggetti, compreso il consumatore, possono dichiarare i beni solo in via residuale.

Dichiarazione doganale e rimborso del dazio

Si segnala, da ultimo, la modifica dell’art. 148, par. 3 RD, che elimina la possibilità di invalidare, dopo lo svincolo delle merci, la dichiarazione di immissione in libera pratica di beni venduti a distanza e contenuti in spedizioni sotto soglia, se restituiti oppure non ritirati dal destinatario. Ne consegue che il nuovo dazio non potrà essere oggetto di restituzione sulla base dell’invalidazione della dichiarazione.

L’Agenzia delle dogane, (circolare 25/06/2026, n. 17/D) conferma, però, la possibilità di richiedere lo sgravio o il rimborso della tariffa nei casi espressamente previsti dalla normativa unionale (artt. 116 e 118 Cdu).

Avv. Sara Armella

Approfondiremo questi temi martedì 21 luglio in occasione dell’International Trade Talk organizzato da ARcom Formazione, dedicato a La fine dell’e-commerce senza dazi? Le nuove regole UE

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