Riforma doganale: esclusa la confisca in caso di pagamento spontaneo dei tributi

In arrivo il secondo decreto correttivo della riforma doganale, con importanti novità in materia di sanzioni: è esclusa l’applicazione della confisca doganale nel caso in cui l’operatore estingua il debito, pagando i tributi e la sanzione amministrativa. Una misura che incentiva la compliance, favorendo l’adempimento spontaneo degli operatori, per non incorrere nell’applicazione della confisca della merce.  

Con l’articolo 12 dello schema di decreto, approvato lo scorso 14 luglio in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, il legislatore allinea le Disposizioni nazionali complementari (Dnc, all. 1 al d.lgs. 141/2024) al principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3/07/2025, n. 93, secondo cui se l’operatore provvede al pagamento del tributo evaso e della sanzione amministrativa, non può trovare applicazione la confisca.

La sentenza della Consulta, pur riferendosi a una contestazione che aveva ad oggetto unicamente l’Iva all’importazione, valorizza la necessità di evitare la confisca della merce se l’operatore versa la sanzione amministrativa, sanando l’obbligazione doganale. Se lo Stato recupera il debito tributario, infatti, viene meno quella funzione di garanzia che giustifica la necessità di sottoporre a confisca la merce. L’applicazione della confisca in aggiunta alla sanzione amministrativa comporterebbe inoltre una violazione del principio di proporzionalità, andando a realizzare un risultato eccessivamente punitivo nei confronti dell’operatore che abbia regolarizzato il proprio debito tributario.

La Corte Costituzionale, tuttavia, ha ritenuto non del tutto eliminabile il ricorso alla misura della confisca, evidenziando che in caso contrario lo Stato, in assenza del pagamento del tributo, si troverebbe “sostanzialmente disarmato” di fronte all’evasione dei diritti doganali.  

In caso di contestazione, infatti, viene ordinato il sequestro della merce, in una misura che copre soltanto l’imposta evasa e non anche le sanzioni e gli altri oneri. Il sequestro si trasforma in confisca soltanto se l’accertamento viene confermato perché l’operatore non paga i dazi, l’Iva e le sanzioni.

Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale si riferisse alla disciplina previgente (art. 301 Tuld, d.p.r. 43/1973), il legislatore ha scelto di adeguare anche la recente normativa introdotta dalla riforma doganale alla luce dei principi espressi dalla Consulta.

La modifica prevista dallo schema di decreto era già stata suggerita anche dalla VI Commissione finanze, in sede di adozione del primo correttivo approvato con il d.lgs. 81/2025. La Commissione aveva già evidenziato la necessità di escludere l’applicazione della confisca nel caso in cui l’importatore avesse regolarizzato la propria posizione (art. 112 Dnc, all. 1 al d.lgs. 141/2024). Tale modifica non aveva però passato il vaglio del Consiglio dei Ministri.

Con il nuovo correttivo, l’esclusione della confisca viene ora estesa a tutte le ipotesi di regolarizzazione. La confisca resta applicabile soltanto nei casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, o nel caso in cui tale misura sia stata disposta dall’Autorità giudiziaria.

Il nuovo testo del decreto correttivo potenzia, inoltre, la possibilità di evitare la confisca amministrativa se l’operatore versa i diritti doganali, le sanzioni e le spese sostenute per la gestione delle merci sequestrate (art. 96, comma 7, Dnc). Se l’operatore aderisce alla contestazione dell’Agenzia, quindi, può evitare la confisca della merce.

 

Sara Armella

Tatiana Salvi