Semplificazioni CBAM: nuova soglia di esenzione e rinvio dei certificati

Si attende l’approvazione formale da parte di Parlamento UE e Consiglio della modifica alle norme del Meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). I vertici dell’Unione europea hanno raggiunto un’intesa volta a semplificare notevolmente le funzioni e l’applicabilità del meccanismo, riconoscendo un’esenzione per la maggior parte degli importatori dagli obblighi del CBAM, soprattutto le PMI e i privati, ma garantendo ugualmente un’ampia copertura delle emissioni di gas a effetto serra.

Il CBAM è uno strumento che, a partire da ottobre del 2023, richiede gli sforzi di molte aziende europee per la rendicontazione e la tracciatura delle emissioni di carbonio generate nei processi produttivi di alcune categorie merceologiche come ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Tra le novità più significative della riforma vi è l’introduzione di una nuova soglia di esenzione, che dovrebbe escludere oltre il 90% degli importatori dagli oneri previsti dal meccanismo. Attualmente, il regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956) prevede un parametro di esenzione estremamente limitato, nei soli confronti di quelle importazioni ritenute di valore “trascurabile”, ossia inferiori a 150 euro. La Commissione europea riconosce che l’attuale meccanismo può avere un enorme impatto sulle piccole e medie imprese dell’UE che importano merci CBAM soltanto occasionalmente. L’attuale soglia, inoltre, essendo espressa in valore monetario, rischia di non rispecchiare il reale obiettivo del CBAM, che sarebbe quello di ridurre al minimo la delocalizzazione delle emissioni di CO2, imponendo un prezzo sul carbonio per le merci importate da Paesi con norme ambientali meno rigorose. Per tale ragione, la proposta di regolamento prevede l’introduzione di una soglia di esenzione pari a 50 tonnellate di massa netta di merce l’anno. In questo modo, gli operatori che nel corso dell’anno solare importano quantità di prodotti CBAM al di sotto di tale parametro, saranno considerati “importatori occasionali” e, pertanto, non dovranno ottemperare agli obblighi dichiarativi e di acquisto dei certificati. La Commissione europea, tuttavia, si riserva il diritto di monitorare lo stato delle importazioni di ciascun operatore, poiché in caso di superamento della soglia questi ultimi saranno tenuti ad accreditarsi e a rispettare gli adempimenti del meccanismo.

Nonostante l’introduzione del nuovo parametro di esenzione, l’Unione Europea intende preservare la copertura complessiva delle emissioni di CO2 prevista dal regolamento CBAM. La soglia delle 50 tonnellate annue di massa netta, infatti, non rappresenterà un limite fisso, ma un dato variabile suscettibile di modifica, in funzione delle esigenze di garanzia e di controllo ambientale. Secondo le stime della Commissione, sono attualmente circa 182 mila gli importatori che si trovano al di sotto di tale soglia, i quali tuttavia rappresentano meno dell’1% delle emissioni complessivamente coinvolte dal meccanismo. Di conseguenza, il parametro delle 50 tonnellate l’anno potrà aumentare o diminuire, al fine di garantire un livello di copertura elevato, stimato tra il 95% e il 99% delle emissioni totali interessate dal CBAM.

Il nuovo regolamento prevede anche la concessione di più tempo alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo, facendo slittare al 2027 l’obbligo di acquisto dei certificati CBAM. La fase definitiva del meccanismo inizierà il 1° gennaio 2026 e gli importatori, a partire da tale data, avrebbero dovuto cominciare ad acquistare un numero di certificati corrispondente alla quantità di gas serra impiegati nei processi produttivi. La Commissione UE, tuttavia, tiene conto delle numerose istanze formulate dai rappresentanti delle imprese UE e prende atto delle significative criticità che presenta il meccanismo. Uno dei principali problemi riscontrati nel corso del periodo transitorio, infatti, è relativo alle difficoltà per gli operatori nell’acquisire dati e informazioni sulle emissioni legate ai prodotti importati direttamente dalle imprese estere. L’atteggiamento dei fornitori spesso impedisce od ostacola l’adempimento dichiarativo degli importatori europei. Con tali nuove previsioni la Commissione compie, dunque, un netto dietrofront rispetto ai piani iniziali, dando precedenza alla necessità di minimizzare i costi per le imprese europee.

Le modifiche, ora in attesa della ratifica formale da parte del Legislatore UE, prevedono anche una generale revisione dell’impianto sanzionatorio CBAM, che attualmente stabilisce misure pecuniarie pari a 100 euro per ciascun certificato che il dichiarante autorizzato non restituisce entro il 31 maggio di ogni anno. Tali disposizioni, peraltro, risultano particolarmente rigide e gravose, considerato che non prevedono nessuna forma di riduzione o modulazione della sanzione in base alle circostanze specifiche del caso o alla personalità dell’agente. Per tale motivo, la Commissione UE ha stabilito un sistema flessibile, che consenta di limitare l’importo della sanzione, tenendo conto di diversi elementi, tra cui la quantità di informazioni omesse, il grado di cooperazione e tempestività del dichiarante nel rispondere alle richieste, l’eventuale involontarietà della condotta e l’eventuale presenza di precedenti. Tale previsione potrebbe ridimensionare notevolmente il meccanismo sanzionatorio del CBAM, che sarebbe ora adeguato ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività.

Tra le modifiche in fase di approvazione definitiva figurano anche norme sugli adempimenti dei dichiaranti CBAM autorizzati, ossia le uniche figure accreditate che, a partire dal 1° gennaio 2026, potranno importare merci soggette al CBAM e ottemperare agli obblighi di dichiarazione e acquisto dei certificati relativi al meccanismo. Nell’ottica di accelerare i tempi di accreditamento, la Commissione UE propone la facoltatività della “procedura di consultazione”, un’attività prodromica e attualmente necessaria, che l’Autorità deve avviare con il richiedente ai fini dell’ottenimento della certificazione di dichiarante CBAM autorizzato. Le modifiche, inoltre, prevedono l’introduzione di un “rappresentante CBAM”, ossia un soggetto qualificato (per esempio, uno spedizioniere o un consulente esperto in materia doganale), che potrà presentare la dichiarazione annuale per conto del dichiarante CBAM autorizzato. L’esecutivo UE intende, altresì, semplificare gli adempimenti relativi alla raccolta dei dati presso i fornitori extra-UE, proponendo l’utilizzo dei valori predefiniti anche nella fase definitiva.

 

Stefano Comisi

Giovanni Belotti