Riforma doganale: decreto correttivo in favore degli operatori AEO
Sanzioni più lievi per gli operatori AEO, confisca non più obbligatoria e ampliamento delle cause di non punibilità che consentono di evitare la sanzione penale: sono queste le modifiche proposte dalla Commissione permanente di Camera e Senato (VI Commissione finanze), che ha espresso parere favorevole all’adozione del decreto correttivo sulla riforma doganale. A sette mesi dall’entrata in vigore della riforma, approvata con il d.lgs. 141/2024, sono in arrivo nuove importanti misure correttive, volte a mitigare le sanzioni per le violazioni della normativa doganale.
Una prima significativa novità intende valorizzare il ruolo delle aziende certificate AEO, ossia operatori economici autorizzati dall’Agenzia delle dogane, attraverso la previsione di un regime sanzionatorio più favorevole. Viene proposta, infatti, l’introduzione di una presunzione di “colpevolezza” per le violazioni doganali commesse dai soggetti AEO. Per superare la presunzione, l’Agenzia deve dimostrare l’esistenza di un’ipotesi di frode. Per i soggetti AEO è previsto, inoltre, che le sanzioni previste dall’art. 103 Dnc, che puniscono l’inosservanza di un provvedimento delle Dogane o la presentazione di informazioni inesatte o invalide, non incidano sul livello di affidabilità dell’operatore. Tali violazioni non potranno, pertanto, essere prese in considerazione dall’Agenzia delle dogane ai fini del rilascio dell’autorizzazione AEO.
Un’altra importante modifica proposta dal Parlamento riguarda l’applicazione della confisca amministrativa, che non sarà più obbligatoria, ma facoltativa. Va sottolineato, inoltre, che la confisca potrà essere disposta soltanto sul valore equivalente al danno erariale oggetto di accertamento e non più su tutti i beni oggetto di dichiarazione.
Altra novità è il rafforzamento della causa di non punibilità dell’operatore che, in caso di contrabbando punito con la sola multa, può evitare la sanzione penale attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni, comprese tra il 100 e il 200% degli importi contestati, estinguendo il reato. E’ proposta una sanzione più lieve, perché la Dogana non potrà procedere alla confisca. Il correttivo valorizza anche il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione doganale omessa o una dichiarazione integrativa, versando una sanzione ridotta. È necessario, però, che il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di un procedimento penale. Una vera e propria causa di non punibilità che si applica anche in presenza di alcune aggravanti, come quella dell’aver commesso il fatto in connessione con un delitto contro la fede pubblica o quella applicabile quando i diritti contestati superino i 100 mila euro di dazi o i 500 mila di Iva.
Tra le modifiche proposte vi è anche l’introduzione di una circostanza attenuante del reato: fuori dai casi di non punibilità, l’estinzione dell’obbligazione doganale comporterà una diminuzione della pena fino alla metà. La proposta della Commissione finanze mira a potenziare le misure deflattive previste dalla riforma doganale, assicurando agli operatori la possibilità di evitare una sanzione penale nel caso in cui decidano di regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle dogane.
Un ultimo correttivo riguarda l’efficacia delle sentenze irrevocabili di assoluzione: si propone di riconoscere efficacia di giudicato alle decisioni penali di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
Sara Armella
Tatiana Salvi