Riduzione delle garanzie doganali: premiata la compliance

Riduzione o esonero totale della garanzia sui diritti doganali per gli operatori ritenuti affidabili dall’Agenzia delle dogane. La determinazione direttoriale del 1° settembre 2025, prot. n. 562593 premia la compliance degli operatori, assicurando un’importante agevolazione, con una significativa diminuzione degli oneri finanziari dovuti all’assicurazione o all’istituto di credito a fronte del rilascio della garanzia che sono dell’ordine di qualche punto percentuale del capitale che viene assicurato.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 51 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (all. 1, d.lgs. 141/2024), che assegna all’Ufficio delle dogane competente il ruolo di autorizzare, su richiesta, la riduzione (parziale o totale) della garanzia. Con la determinazione del 1° settembre l’Agenzia delle dogane dà attuazione a tale importante agevolazione, definendo le condizioni e i criteri da soddisfare.

Ancora una volta l’Agenzia delle dogane sottolinea l’importanza della certificazione AEO, perché soltanto a questi soggetti è assicurato un iter particolarmente agevolato. La Dogana chiarisce, infatti, che se la condizione relativa alla sufficiente capacità finanziaria è già stata valutata al momento del rilascio dell’AEO, occorre verificare unicamente se la capacità finanziaria del richiedente giustifichi la concessione di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.

Per tutti gli altri, l’esonero della garanzia è subordinato al rispetto dei requisiti di affidabilità e solidità finanziaria di cui all’art. 84, par. 1 e 2, RD (Reg. UE 2446/2015), che può assicurare una riduzione dell’importo dei diritti doganali da garantire fino al 50% o al 30%. Se l’operatore rispetta requisiti più stringenti (art. 84, par. 3, RD), può arrivare anche all’esonero totale dalla garanzia.

La determinazione chiarisce che anche le Amministrazioni pubbliche sono esenti dall’obbligo di prestare garanzia, a condizione che siano titolari dell’operazione o dell’autorizzazione doganale e che le operazioni siano funzionali alle attività istituzionali dell’ente.

Per accedere alla riduzione della garanzia è necessario presentare un’apposita istanza tramite il sistema delle Customs Decision. L’istanza può essere presentata insieme alla richiesta di garanzia globale (CGU), presso l’Ufficio competente a rilasciare tale autorizzazione. Se non è stata richiesta una garanzia globale, ma l’operatore intende richiedere una garanzia isolata per merce specifica o per una singola operazione doganale, la domanda va presentata all’Ufficio competente in base al luogo in cui si trovano le merci o dove è presentata la dichiarazione.

Nel caso in cui la domanda di riduzione riguardi una garanzia isolata, sono previsti requisiti meno stringenti. Anche in questo caso viene previsto un iter più favorevole per gli operatori AEO, che possono ottenere una riduzione fino al 100% sulla base di quanto già emerso in sede di rilascio dell’autorizzazione o in fase di monitoraggio, in relazione alla solvibilità e all’affidabilità del soggetto. Gli operatori privi di tale certificazione possono ottenere una riduzione fino al 50 o al 30%, a seguito di una verifica della loro solvibilità, senza considerare gli ulteriori requisiti di affidabilità.

Da segnalare che la concessione della riduzione o dell’esonero può essere revocata in qualsiasi momento, qualora sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario. In caso di revoca, occorre prestare, entro cinque giorni, la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

 

Sara Armella

Tatiana Salvi