Rappresentante indiretto in Dogana: niente dazi e Iva se ha agito in buona fede

Il rappresentante doganale indiretto non è responsabile, in solido con l’importatore, dei dazi e dell’Iva contestati, se ha operato con la massima diligenza.

Con la sentenza 18/03/2026, n. 245, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha confermato i confini della responsabilità del rappresentante indiretto in dogana, escludendo una sua responsabilità oggettiva per i dazi doganali e l’Iva all’importazione. La sentenza valorizza l’esimente prevista dall’art. 119 Cdu e dall’art. 10, Statuto dei diritti del Contribuente, a tutela del legittimo affidamento dell’operatore.

Com’è noto, nel settore doganale, come in quello civile, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del proprio cliente, e indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell’importatore, ma in nome proprio. Il distinguo è fondamentale poiché, nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in presenza di un accertamento doganale mentre, se viene utilizzata la rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l’operazione doganale.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità del rappresentante doganale non può essere di tipo “oggettivo”: il rappresentante doganale deve poter dimostrare di aver agito in modo diligente ed accorto, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, o di aver operato in buona fede, secondo le condizioni previste dal Codice doganale (art. 119 Cdu e previgente art. 220 Cdc).

Di conseguenza, il rappresentante indiretto può essere ritenuto responsabile soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare (Cass., 24/01/2025, n. 1776).

Secondo la giurisprudenza, la responsabilità del rappresentante doganale indiretto si giustifica esclusivamente in ordine al corretto adempimento di obblighi e attività inerenti la dichiarazione di importazione, ma non può estendersi a fatti e circostanze ulteriori e diversi.

Se è vero che le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della dichiarazione doganale al momento dell’immissione in libera pratica gravano anche sullo spedizioniere per contestazioni inerenti la sua attività professionale, tale responsabilità, tuttavia, non è invocabile in caso di accertamento che involga ipotizzate circostanze inerenti l’esportatore, a cui lo spedizioniere è palesemente estraneo e di cui non aveva nessuna conoscenza.

La Corte di Cassazione ha ormai chiarito che lo spedizioniere che agisce in rappresentanza indiretta risponde della maggiore imposta accertata soltanto ove sia dimostrata la sua consapevolezza che quanto dichiarato era errato (Cass., 4/10/2020, n. 16625; Cass., 8/05/2019, n. 12141; Cass., 24/09/2019, n. 23674).

La responsabilità del rappresentante indiretto deve essere valutata rispetto al caso concreto in cui si è trovato ad agire, tenuto conto delle informazioni di cui lo stesso disponeva o di cui doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali.

Con la sentenza in esame, la Corte tributaria dà applicazione all’esimente prevista dall’art. 119 Cdu, la quale, recependo il principio stabilito dall’art. 10, l. 212/2000, valorizza il legittimo affidamento, tutelando l’operatore che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, che abbiano avvalorato la correttezza del suo operato.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la tutela del legittimo affidamento può venire ad incidere sulla stessa debenza del tributo. Del resto, anche la nuova formulazione dell’art. 10 l. 212/2000, precisa che i tributi unionali non sono dovuti, quando l’operatore abbia riposto un legittimo affidamento sugli orientamenti interpretativi dell’amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale o ad atti delle istituzioni unionali, che sono stati poi successivamente modificati.

Nel caso esaminato dai giudici tributari, la contestazione traeva origine da un errore da parte delle Autorità, che non poteva essere scoperto dal rappresentante doganale, il quale ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana e ha operato in assoluta buona fede.

In particolare, il rappresentante doganale aveva correttamente dichiarato l’esenzione dal dazio antidumping, prevista dalla decisione 2006/109/CE, che riconosceva un’agevolazione daziaria al fornitore estero. Soltanto con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE della decisione 2010/389/UE, la Commissione europea ha dichiarato di aver erroneamente riconosciuto tale esenzione nei confronti della Società esportatrice, essendo emerse alcune circostanze che evidenziavano la violazione degli impegni assunti da parte del fornitore.

Il rappresentante doganale, tuttavia, non avrebbe potuto essere a conoscenza delle contestazioni attribuite alla società esportatrice, poiché le stesse sono state riscontrate soltanto a seguito di accurate indagini svolte dalla Commissione europea e comunicate agli operatori a distanza di un anno dalle importazioni.

È evidente, pertanto, che non poteva pretendersi dal rappresentante doganale una diligenza o accuratezza maggiore di quella tenuta, dal momento che lo stesso ha dichiarato il dazio nell’esatta misura prescritta dalla normativa vigente al momento dell’importazione.

L’incongruenza, inoltre, non è occasionata dall’errata compilazione della dichiarazione doganale o da altri elementi riscontrabili dal rappresentante indiretto, ma è emersa soltanto a seguito di indagini successive alle importazioni, svolte da un organo dotato di speciali poteri di polizia giudiziaria.

La stessa Agenzia delle dogane, con la nota 12 febbraio 2010 n. 21138 ha riconosciuto che il rappresentante doganale “non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute col mandato, quando dalle stesse sia scaturito un’irregolarità riscontrabile con le sole prerogative possedute da un organo di polizia giudiziaria e tributaria” (nello stesso senso, Agenzia delle dogane, circolare 28 dicembre 2015, n. 22/D e circolare 18 dicembre 2013, prot. n. 47763).

Il rappresentante doganale – privo dei poteri di indagine, accesso e controllo di cui dispone la Commissione UE – non avrebbe potuto avvedersi di quanto contestato all’esportatore.

Sara Armella

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