Iva, dazi e confisca: cosa cambia con la circolare ADM 18/D del 25 luglio 2025
Versando l’Iva all’importazione e le sanzioni amministrative si evita la confisca, ma tale esclusione non opera se la contestazione dell’Agenzia delle dogane riguarda anche i dazi doganali. A stabilirlo è la circolare ADM 25/07/2025 n. 18/D, che recepisce soltanto in parte il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3/07/2025 n. 93, confermando invece l’obbligatorietà della confisca per le contestazioni relative anche ai dazi doganali.
Un’interpretazione, quella fornita dall’Agenzia delle dogane, che non tiene conto dello schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 14 luglio, il quale esclude invece la confisca (sia penale che amministrativa) in tutti i casi in cui l’azienda regolarizzi la violazione, versando i dazi doganali, l’Iva, le sanzioni e pagando le spese sostenute per la gestione delle merci sequestrate.
Discostandosi dal correttivo proposto dal Governo, la circolare dell’Agenzia delle dogane distingue, invece, le ipotesi in cui la contestazione riguardi soltanto l’Iva all’importazione dai casi in cui vi sia anche un’evasione dei dazi doganali.
Nel primo scenario, trova applicazione il principio espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui se l’operatore versa l’Iva all’importazione e paga la sanzione amministrativa, non si procede alla confisca. Se lo Stato recupera il debito tributario, infatti, viene meno quella funzione di garanzia che giustifica la necessità di trattenere la merce. L’applicazione della confisca in aggiunta alla sanzione amministrativa comporta, inoltre, una violazione del principio di proporzionalità, andando a realizzare un risultato eccessivamente punitivo nei confronti dell’operatore che abbia regolarizzato il proprio debito tributario. Tale misura è infatti molto più onerosa rispetto al quadro sanzionatorio applicabile in materia di Iva interna, dove la confisca è prevista solo in caso di reato, e in relazione ai dazi, per i quali l’obbligazione si estingue se la merce è sequestrata.
Con riferimento alle contestazioni che riguardano soltanto l’Iva all’importazione, la circolare distingue poi due diverse situazioni, stabilendo che nel caso in cui la merce sia ancora sotto vigilanza doganale, la regolarizzazione del debito e delle sanzioni, anche in forma ridotta mediante ravvedimento operoso, consente di evitare il sequestro della merce e, di conseguenza, i beni possono essere immediatamente svincolati. Nell’ipotesi in cui, invece, la merce non sia più sotto vigilanza doganale, per esempio perché l’Agenzia procede all’accertamento a posteriori, l’Ufficio procede al sequestro della merce. Tale misura non si converte in confisca e i prodotti vengono dissequestrati se interviene il pagamento dell’Iva e della sanzione, anche in misura ridotta.
Se oltre all’Iva all’importazione, la contestazione ha ad oggetto anche i dazi doganali, la circolare ritiene, invece, che non sia possibile evitare la confisca.
Ad avviso della Dogana, per i dazi, l’applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale contrasterebbe con un precedente orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (C-489/20), secondo il quale l’art. 124 Cdu (Reg. UE 952/2013), che consente di ritenere estinta l’obbligazione doganale in caso di confisca, non può estendersi automaticamente anche all’Iva. La sentenza non affronta però la circostanza in cui l’operatore proceda al pagamento dell’Iva o alla contestazione della pretesa in sede giudiziale.
La circolare solleva, pertanto, molte perplessità, soprattutto per il rigore, forse eccessivo, con cui è stato interpretato questo tema.
Sara Armella
Tatiana Salvi