Handling fee e diritto UE: quando un contributo amministrativo può trasformarsi in un dazio mascherato

Assonime mette in luce tutte le criticità della handling fee introdotta dalla Legge di Bilancio. La circolare 16/02/2026, n. 2 solleva, infatti, molti dubbi sul contributo di 2 euro per i pacchi di valore inferiore a 150 euro, invitando il Governo a modificare o abrogare questa misura.

Dal punto di vista economico, la previsione di un onere fisso applicabile alle importazioni di pacchi di basso valore, incide inevitabilmente sui traffici commerciali. L’applicazione di un prelievo non armonizzato influisce, infatti, sulle scelte logistiche e distributive degli operatori, incentivando lo sviamento dei traffici verso altri Paesi europei che non applicano tale contributo, per procedere poi al trasporto verso i consumatori italiani.

Secondo Assonime, tale meccanismo potrebbe portare effetti distorsivi sulla concorrenza tra operatori e Stati membri: lo sviamento dei traffici, infatti, non è riconducibile a esigenze economiche od organizzative, ma è determinato dall’applicazione di un onere nazionale non previsto negli altri Paesi europei.

L’incremento dei trasporti intra-UE ha conseguenze negative anche sotto il profilo ambientale, contraddicendo così gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dall’Unione europea.

La circolare di Assonime fa luce anche sui dubbi di compatibilità della fee nazionale rispetto alla normativa europea. Uno dei principi fondamentali dell’unione doganale, infatti, è il divieto di introdurre dazi e tasse di effetto equivalente (art. 26 Tfue).

La circolare n. 4/D dell’Agenzia delle dogane ha chiarito che la nuova handling fee non rientra tra i diritti doganali. Secondo la Dogana, trattandosi di un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti a carico dell’amministrazione doganale, l’importo riscosso rappresenta, invece, un “onere o costo” ai sensi dell’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione. Questa ricostruzione, tuttavia, non esclude i dubbi di compatibilità con l’ordinamento europeo, anche considerato che la norma richiamata dalla circolare prevede alcune tassative ipotesi di attività di controllo, specificamente e concretamente svolte, mentre il contributo in questione si applica indiscriminatamente a tutti i pacchi in arrivo. La handling fee prevista dalla legge di bilancio dal 1° gennaio rappresenta, infatti, un contributo destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, provenienti da Paesi terzi. La definizione fornita dal legislatore non sembrerebbe, quindi, rientrare tra le categorie previste dall’articolo 52 Cdu.

Resta da capire, inoltre, se tale qualificazione sia sufficiente a escludere l’applicazione del divieto di dazi doganali e tasse di effetto equivalente. Come ricordato da Assonime, la Corte di Giustizia ha interpretato in senso ampio tale divieto, facendovi rientrare qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente che colpisca le merci al momento dell’attraversamento della frontiera. Il contributo di 2 euro rischia, pertanto, di tradursi in una misura che, al di là della sua qualificazione formale, produce effetti analoghi a quelli di un dazio doganale, ponendosi in contrasto con la disciplina europea.

Ma i problemi di compatibilità con il diritto UE non finiscono qui: il contributo nazionale è stato adottato, infatti, anticipando la misura tariffaria di 3 euro sui prodotti extra-UE importati da piattaforme di e-commerce, che entrerà in vigore dal 1° luglio. L’introduzione anticipata di un contributo nazionale espone l’Italia al rischio di una duplicazione dei prelievi, con evidenti problemi di proporzionalità e di certezza del diritto.

Sara Armella

Tatiana Salvi

 

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