Autorizzazioni doganali, l’Agenzia chiarisce il ruolo delle valutazioni degli esperti

Con la Circolare 27 agosto 2025, n. 21/D, l’Agenzia delle dogane ha fornito alcune importanti indicazioni operative per l’utilizzo delle valutazioni di professionisti nell’ambito delle procedure di ottenimento delle autorizzazioni doganali, compreso lo status di AEO. I soggetti di riconosciuta esperienza potranno fornire il proprio benestare in merito ai requisiti di cui all’art. 39, lett. b) ed e), Cdu. Rilevante ai fini della valutazione anche l’adozione, da parte del richiedente, di un modello 231.

La Circolare in commento avvia la fase sperimentale per la verifica dei criteri necessari all’ottenimento delle autorizzazioni doganali, inclusa quella AEO, implementando la procedura di utilizzo delle valutazioni fornite da professionisti esperti.

L’autorizzazione AEO è sempre più importante: lo sdoganamento centralizzato, recentemente implementato a livello unionale, insieme a tutta un’altra serie di agevolazioni e incentivi, rendono tale status sempre più funzionale alle esigenze di efficienza dell’attività. La Circolare 21/D si inserisce proprio nel quadro di una più efficiente gestione delle attività prodromiche al rilascio dell’autorizzazione, sul versante delle imprese.

Il documento richiama quanto già chiarito dalla Circolare ADM 20 maggio 2024, n. 14/D, che aveva delineato le modalità di applicazione dell’art. 29, Reg. UE 2447/2015 (RE). Com’è noto, tale norma consente di accertare i requisiti previsti dall’art. 39, lett. b), c) ed e), Cdu, tenendo conto delle conclusioni formulate da esperti del settore.

Nella fase di sperimentazione, gli operatori doganali potranno allegare alla propria istanza solo le conclusioni riferite ai criteri delle lettere b) ed e) dell’art. 39, Cdu. Si tratta, rispettivamente, della presenza di un sistema adeguato di gestione delle scritture commerciali (e, se del caso, dei trasporti) che consenta controlli doganali efficaci, e dell’adozione di adeguati standard di sicurezza.

Per quanto riguarda, invece, il criterio di cui all’art. 39, lett. c), Cdu, ossia la valutazione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente, la Circolare specifica che è ancora in fase di costituzione un gruppo di lavoro incaricato di fornire le proprie conclusioni sull’attuazione di tale metodo di accertamento.

La Circolare 21/D indica quali categorie di consulenti possono essere considerati “esperti”: nello specifico, il documento richiede che il professionista sia iscritto a un albo od ordine professionale (per esempio, Consiglio Nazionale Spedizioniere Doganale, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Registro dei Revisori Legali presso MEF, Consiglio Nazionale Forense) da almeno tre anni.

La Circolare richiede, inoltre, che il consulente esterno sia in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare 14/D, ossia abbia conseguito l’attestato di partecipazione a un corso di attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni, che il professionista sia in regola con il pagamento delle quote di iscrizione al proprio albo od ordine di appartenenza e che non sussistano cause di connessione tra esperto e richiedente, ai sensi dell’art. 127 RE. L’attestato di partecipazione a un corso di aggiornamento, tuttavia, si considera soddisfatto se il professionista è certificato AEO.

Se tali presupposti sono rispettati, il consulente potrà fornire le proprie conclusioni esclusivamente nell’ambito delle materie tipiche della sfera professionale delineata dall’abilitazione di cui è titolare. Le considerazioni dell’esperto aiuteranno l’Agenzia a snellire e velocizzare il processo decisionale di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni, nonché a garantire un rapporto di cooperative compliance con gli operatori.

Il documento di prassi in commento delinea tutta una serie di accorgimenti che il richiedente un’autorizzazione doganale deve mettere in pratica, al fine di presentare le conclusioni di un professionista del settore a corredo di una richiesta di ottenimento, o per il mantenimento, di un’autorizzazione.

Sarà cura del richiedente, infatti, fornire prova della sussistenza dei requisiti di professionalità del consulente, il quale dovrà compilare una check list messa a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dichiarare l’assenza di un collegamento con l’operatore.

Il primo aspetto in relazione al quale un professionista del settore può essere chiamato a fornire le proprie osservazioni è quello relativo al criterio previsto dalla lett. b) dell’art. 39, Cdu.

Com’è noto, tale presupposto è volto ad accertare la sussistenza di un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali del richiedente, il quale deve essere idoneo a garantire un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, anche in relazione ai trasporti, nonché a consentire lo svolgimento di adeguati controlli doganali.

In relazione al soddisfacimento di tale criterio, l’esperto dovrà tenere in considerazione l’idoneità del sistema di gestione delle scritture contabili, la correttezza nella tenuta di scritture, atti e documenti relativi alle operazioni doganali e alle merci e la tracciabilità delle operazioni, da attestare mediante la presenza di un c.d. Audit trial.

Il consulente esterno dovrà, inoltre, valutare la correttezza delle modalità di identificazione delle merci unionali ed estere, anche mediante la disposizione fisica di queste ultime all’interno del magazzino, nonché considerare l’idoneità del sistema di controllo interno in relazione alla capacità dello stesso di prevenire, individuare e correggere errori, mediante un’attenta analisi ed una costante supervisione sulle attività svolte.

Un ulteriore elemento di valutazione in relazione al quale un esperto potrà fornire le proprie considerazioni è quello relativo alla presenza di adeguati standard di sicurezza in capo all’operatore richiedente (lett. e), art. 39, Cdu).

Si tratta, in questo caso, di un criterio fondamentale per l’ottenimento dello status di AEO-S, una tipologia di AEO che ricomprende gli operatori di riconosciuta affidabilità nell’ambito della sicurezza.

In merito alla sussistenza di tale presupposto, il consulente incaricato potrà valutare il livello di sicurezza della catena di approvvigionamento del richiedente, i documenti e i contratti che quest’ultimo ha concluso con i propri fornitori.

Il professionista dovrà, inoltre, considerare il livello di efficacia ed integrità delle unità di trasporto e dei processi logistici (per esempio, se l’operatore prevede un sistema di accessi contingentati per persone e veicoli), nonché l’adeguatezza delle modalità attuate ai fini della verifica di qualità e quantità delle merci, e degli eventuali sigilli, in entrata e in uscita dagli stabilimenti.

La Circolare sottolinea l’importanza della valutazione del modello 231 dell’operatore. Se presente, infatti, l’esperto dovrà fornire un’opinione in merito all’adeguatezza di tale modello di gestione.

Se, invece, l’operatore non ha ancora implementato delle procedure di gestione e controllo, il consulente esterno dovrà fornire un parare in merito alla possibilità di adottarle, fornendo inoltre delle procedure aziendali alternative da implementare per prevenire la commissione di reati connessi all’adempimento delle mansioni relativa allo svolgimento delle attività d’impresa.

Il documento, infine, chiarisce che le valutazioni finali dell’esperto potranno essere prese in considerazione dall’Agenzia delle dogane per il rilascio o il mantenimento di un’autorizzazione doganale. La decisione finale, tuttavia, resterà in capo all’Amministrazione, la quale avrà facoltà di svolgere eventuali ulteriori approfondimenti o verifiche sugli aspetti oggetto delle conclusioni degli esperti.

L’Agenzia potrà, inoltre, valutare eventuali inesattezze fornite dal consulente o dal richiedente, al fine di un giudizio sull’affidabilità e compliance di questi ultimi, nonché ai fini di una segnalazione all’ordine professionale di appartenenza.

Sara Armella

Giovanni Belotti