Antidumping sulle biciclette: limite di 299 parti al mese per l’esenzione doganale

Esenzione antidumping per le parti di biciclette importate dalla Cina, con il limite complessivo di 299 unità al mese. L’obiettivo è contrastare l’elusione: le biciclette cinesi non possono essere importate scomposte per poi essere assemblate in Europa, evitando il pagamento della misura antidumping. Con la sentenza 16 ottobre 2025, C-659/24, la Corte di Giustizia europea torna a pronunciarsi sul tema, stabilendo che, in caso di superamento della soglia di 299 unità, gli operatori potranno vedersi revocata l’autorizzazione, con conseguente applicazione del dazio antidumping su tutti i prodotti importati.

I dazi antidumping rappresentano lo strumento più utilizzato, nell’ambito dell’Unione europea, per tutelare il mercato interno. Tali misure assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì di tutela del mercato, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto, con l’intento specifico di equiparare il prezzo del bene estero a quello nel mercato di produzione, mediante un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato.

Tra i prodotti colpiti dai dazi antidumping europei vi sono le biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Tale misura lasciava, però, spazio a possibili elusioni, consentendo agli importatori di acquistare biciclette scomposte senza scontare il dazio antidumping. Per contrastare l’elusione, la tariffa antidumping è stata estesa anche alle importazioni di parti essenziali di biciclette.

L’Unione europea ha previsto, tuttavia, alcuni importanti esenzioni per la componentistica destinata ad aziende europee che, secondo la Commissione europea, non eludono le misure antidumping. Sono esenti dal dazio, inoltre, le importazioni di quantitativi limitati di parti di biciclette. In particolare, se un’azienda non dichiara più di 300 unità per tipo di parti di biciclette al mese, può essere autorizzata a importare senza dazio antidumping.

La Corte di Giustizia precisa, però, che al superamento della soglia di 299 parti di bici importate mensilmente, l’autorizzazione all’esenzione viene revocata con effetto retroattivo. Le 299 unità non rappresentano, quindi, una franchigia oltre la quale si applica il dazio antidumping. Al contrario, il superamento della soglia fa venir meno l’esenzione, con conseguente applicazione della misura antidumping su tutti i prodotti importati. La decisione ha quindi forti ricadute operative sulle imprese, che rischiano di vedersi revocata l’esenzione al superamento del limite di 299 unità. 

Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, la soglia quantitativa si applica complessivamente, a tutte le importazioni effettuate mensilmente dall’operatore, indipendentemente dal numero di imprese alle quali vengono consegnati i beni. Si tratta, infatti, di un tetto massimo, che non può essere moltiplicato per un numero illimitato di clienti. La sentenza ha respinto, così, la tesi della Società, che riteneva invece di poter importare ogni mese 299 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per ogni cliente. Una simile interpretazione, secondo i giudici europei, contrasterebbe con l’obiettivo della normativa antidumping, che prevede un’esenzione a favore degli operatori su piccola scala.

 

Sara Armella

Tatiana Salvi