Al via lo sdoganamento centralizzato UE: meno burocrazia, più efficienza per le aziende
Dal 2 giugno via libera allo sdoganamento centralizzato in tutta l’Unione europea. Una semplificazione importante per tutti gli operatori economici autorizzati AEO-C, che potranno effettuare operazioni doganali in tutta Europa, interfacciandosi però con un unico Ufficio delle dogane, quello più vicino all’azienda.
Finalmente attuato il principale strumento di semplificazione delle procedure doganali, tra quelli previsti dal Codice doganale dell’Unione europea (art. 179 Cdu). Dopo una lunga fase di allineamento e coordinamento tra i 27 Paesi, la scadenza del 2 giugno è stata prevista dalla decisione UE 2023/2879, che ha richiesto a tutti gli Stati membri di implementare tutte le procedure necessarie a rendere operativa questa importante semplificazione.
In Italia, l’Agenzia delle dogane ha già introdotto una disciplina ad hoc per lo sdoganamento centralizzato, regolamentandone i requisiti, le modalità di autorizzazione e i poteri di controllo (circolare ADM 30/10/2024 n. 23/D). Ma non solo. Dal 14 aprile è stato avviato anche un ambiente di sperimentazione per testare lo sdoganamento centralizzato a livello nazionale. Tale procedura è già operative per le dichiarazioni presentate in procedura ordinaria quando l’Ufficio di presentazione e quello di supervisione sono entrambi situati in Italia.
Anche altri Stati membri hanno già avviato iniziative volte a dare attuazione all’istituto: dal novembre scorso, Francia ha avviato una fase pilota, che dovrebbe concludersi il 31 maggio e anche l’Agencia Tributaria spagnola ha fornito importanti linee guida per facilitare la transizione degli operatori verso il nuovo modello.
La procedura introduce vantaggi davvero significativi per le aziende certificate AEO, autorizzandole a presentare dichiarazioni doganali presso l’Ufficio doganale competente nel luogo in cui è stabilito l’operatore (definito Ufficio doganale di controllo), anche se la merce è presentata presso un’altra Dogana (Ufficio doganale di presentazione). Si tratta di una semplificazione che consente agli operatori di presentare le proprie dichiarazioni doganali presso l’Ufficio doganale del territorio in cui sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le merci sono fisicamente introdotte nell’Unione europea.
Tale strumento innovativo, sia in termini di digitalizzazione che di semplificazione, favorisce una maggiore delocalizzazione del rapporto doganale, risultando particolarmente utile per chi opera in zone soggette a diverse competenze territoriali. Ricorrere allo sdoganamento centralizzato permetterà agli importatori, che normalmente procedevano allo sdoganamento della merce presso gli Uffici doganali dislocati nel territorio UE, di identificare un unico centro di specializzazione e competenza per la gestione delle operazioni internazionali. La nuova procedura consente, quindi, di creare un’unica regia interna alle aziende e di avere come interlocutore un solo Ufficio doganale, con maggiore efficienza organizzativa e riduzione dei costi amministrativi e gestionali.
Va ricordato che, se la dichiarazione di importazione va presentata nello Stato membro di sdoganamento, l’Iva deve essere assolta nello Stato membro di arrivo, dove sorge la relativa pretesa impositiva. A seconda dello Stato membro, l’Iva potrà essere pretesa tramite due criteri: il “deferred payment“, che permette il pagamento differito dell’imposta, oppure il “postponed accounting“, che consente l’inversione contabile nel periodo di riferimento, in sede di dichiarazione Iva.
Sara Armella
Tatiana Salvi