Accordo USA-UE e prova dell’origine: cosa cambia per gli importatori

Cambiano le regole per provare l’origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti. Per beneficiare dell’azzeramento dei dazi previsti dai Regolamenti UE 2026/1455 e 2026/1461, gli importatori europei devono dimostrare sia l’origine americana dei prodotti che il trasporto diretto dagli Stati Uniti.

L’Agenzia delle dogane, con un avviso del 22 luglio 2026, ha pubblicato le Q&A della Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale (DG TAXUD), chiarendo le modalità con cui fornire tali prove e beneficiare delle agevolazioni tariffarie.

Nuove regole sull’origine per i prodotti USA

Con i regolamenti UE 25 giugno 2026/1455 e 2026/1461, in vigore dal 1° luglio 2026, l’Unione europea ha dato attuazione all’intesa raggiunta con l’Amministrazione Trump a Turnberry, che annulla i dazi su diversi beni (agricoli, del settore tessile e dell’abbigliamento) di origine statunitense e introduce alcuni contingenti tariffari per altri prodotti (come carne suina, latte e derivati, bevande alcoliche).

Origine non preferenziale e Codice doganale dell’Unione europea

L’intesa raggiunta tra Bruxelles e Washington non si configura come un accordo di libero scambio, per cui l’annullamento dei dazi doganali sui prodotti “Made in US” non rappresenta un trattamento “preferenziale”. Trovano applicazione, di conseguenza, le regole di origine non preferenziale previste dal Codice doganale dell’Unione europea (reg. UE 2013/952, Cdu).

Articolo 59-bis e chiarimenti della DG TAXUD

Il reg. UE 2026/1422 ha introdotto l’art. 59-bis al regolamento di esecuzione al Cdu (reg. UE 2447/2015, RE), una nuova norma procedurale che stabilisce le modalità con cui fornire la prova dell’origine non preferenziale per le merci originarie degli Stati Uniti.

A chiarire il funzionamento delle nuove regole, è intervenuta la Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale della Commissione europea (DG TAXUD) con le Q&A pubblicate il 16 luglio 2026.

Come fornire la prova dell’origine non preferenziale

Le linee guida della Commissione europea confermano che la prova dell’origine non preferenziale resta libera. L’art. 59-bis RE non introduce, infatti, una prova standardizzata dell’origine.

L’operatore doganale, pertanto, non è tenuto a presentare obbligatoriamente determinati documenti. In questo contesto, documenti o dichiarazioni redatti da terzi, come “made in US”, dichiarazioni di origine su fattura o certificati di origine, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale delle merci.

Documenti richiesti agli importatori europei

Gli importatori europei, di conseguenza, devono rivedere i rapporti con i propri esportatori americani, chiedendo loro di corredare le merci dei documenti che consentano di provarne l’origine non preferenziale e che il trasporto sia avvenuto direttamente dagli USA verso l’UE, pena l’applicazione del normale trattamento daziario.

Sarà essenziale, pertanto, la produzione di un’autodichiarazione rilasciata dallo stesso esportatore, di norma autorizzata dall’Autorità doganale del Paese di provenienza dei beni, o un certificato di origine rilasciato dalla medesima Autorità.

Cosa deve dimostrare l’importatore

AspettoCosa dimostrareProve e documentiDa ricordare
Origine non preferenzialeChe le merci siano originarie degli Stati Uniti secondo le regole di origine non preferenziale previste dal Codice doganale dell’Unione europea.La prova resta libera e non è previsto un documento standardizzato obbligatorio. L’articolo richiama l’autodichiarazione dell’esportatore, di norma autorizzata dall’Autorità doganale del Paese di provenienza, oppure un certificato di origine rilasciato dalla medesima Autorità.Diciture “made in US”, dichiarazioni di origine su fattura o certificati redatti da terzi non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale.
Trasporto diretto USA-UEChe i beni siano stati trasportati direttamente dagli Stati Uniti verso l’Unione europea.Documenti di trasporto pertinenti, come polizza di carico o lettera di vettura aerea, oppure contratti di vendita e di trasporto.La documentazione richiesta deve essere disponibile al momento della presentazione della dichiarazione in Dogana.
Transito in Paesi terziChe le merci siano rimaste sotto controllo doganale e non abbiano subito alterazioni durante il trasporto.Documentazione idonea a dimostrare il controllo doganale e, in caso di immagazzinamento o frazionamento, l’assenza di modifiche diverse da quelle necessarie alla conservazione o all’apposizione di marchi, etichette o sigilli.Il passaggio attraverso un Paese terzo non comporta automaticamente la perdita dei benefici tariffari.
Valutazione della provaL’idoneità della documentazione di accompagnamento della merce.Si applica il principio della libera prova.L’Amministrazione doganale conserva un certo grado di discrezionalità nella valutazione della documentazione di accompagnamento della merce.

Il trasporto diretto verso l’UE

Per beneficiare delle agevolazioni tariffarie, l’importatore deve provare, inoltre, che il trasporto dei beni sia avvenuto direttamente dagli Stati Uniti verso l’Unione.

Nel caso in cui non vi sia un trasporto diretto, occorre dimostrare che i beni sono rimasti sotto controllo doganale e non hanno subito alterazioni durante la fase di movimentazione.

Le linee guida puntualizzano che i documenti attestanti tale condizione devono essere in possesso del dichiarante già al momento della presentazione della dichiarazione in Dogana.

Merci provenienti dagli USA in transito

I beni “made in US” che, prima di raggiungere il territorio dell’Unione, attraversano un Paese terzo non decadono in automatico dai benefici tariffari previsti dai Reg. UE 2026/1455 e 2026/1461.

Spetta all’importatore dimostrare, per via documentale, che le merci sono rimaste sotto controllo doganale durante il loro trasporto o, se immagazzinate o frazionate in altri Paesi, che non hanno subito modifiche oltre a quelle necessarie alla loro conservazione, all’apposizione di marchi, etichette o sigilli. Anche in questo caso si applica il principio della “libera prova”.

Come provare il trasporto diretto USA-UE

La prova del trasporto diretto può essere fornita con ogni documento di trasporto pertinente, per esempio una polizza di carico o una lettera di vettura aerea, ovvero mediante contratti di vendita e di trasporto.

L’Amministrazione doganale conserva, pertanto, un certo grado di discrezionalità nel valutare l’idoneità della documentazione di accompagnamento della merce.

 

Sara Armella
Tatiana Salvi

 

FAQ su accordo USA-UE e prova dell’origine

Come si prova l’origine non preferenziale delle merci provenienti dagli Stati Uniti?

Le linee guida della Commissione europea confermano che la prova dell’origine non preferenziale resta libera e che l’art. 59-bis del regolamento di esecuzione al Codice doganale dell’Unione non introduce una prova standardizzata obbligatoria.

La dicitura “made in US” è sufficiente a dimostrare l’origine americana della merce?

No. Documenti o dichiarazioni redatti da terzi, come la dicitura “made in US”, le dichiarazioni di origine su fattura o i certificati di origine, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale delle merci.

Quali documenti possono essere utilizzati per provare l’origine delle merci USA?

L’articolo richiama la possibilità di produrre un’autodichiarazione rilasciata dall’esportatore, di norma autorizzata dall’Autorità doganale del Paese di provenienza dei beni, oppure un certificato di origine rilasciato dalla medesima Autorità.

È necessario provare anche il trasporto diretto dagli Stati Uniti verso l’UE?

Sì. Per beneficiare delle agevolazioni tariffarie, l’importatore deve dimostrare anche che il trasporto dei beni sia avvenuto direttamente dagli Stati Uniti verso l’Unione europea.

Cosa succede se le merci statunitensi transitano attraverso un Paese terzo?

Il transito attraverso un Paese terzo non determina automaticamente la perdita dei benefici tariffari. L’importatore deve però dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale e che non hanno subito modifiche diverse da quelle necessarie alla loro conservazione o all’apposizione di marchi, etichette o sigilli.

Come può essere provato il trasporto diretto verso l’Unione europea?

La prova può essere fornita mediante qualsiasi documento di trasporto pertinente, come una polizza di carico o una lettera di vettura aerea, oppure attraverso contratti di vendita e di trasporto.

Quando deve essere disponibile la documentazione relativa al trasporto?

Secondo le linee guida richiamate nell’articolo, i documenti che attestano le condizioni richieste devono essere già in possesso del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione in Dogana.

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