Acciaio: dazi UE al 50%, contingenti tariffari e regola melt and pour
Acciaio: l’Unione europea tutela le imprese produttrici europee, aumentando al 50% i dazi sui prodotti importati da Paesi extra-UE e introducendo requisiti di tracciabilità più severi
La nuova disciplina europea (reg. 1384/2026), in vigore dal 1° luglio 2026 protegge il mercato siderurgico dell’Unione dagli effetti negativi derivanti dalla sovraccapacità globale. L’obiettivo è quello di migliorare la competitività del settore siderurgico, istituendo un nuovo quadro normativo razionale che consenta di monitorare e regolare i flussi in entrata di prodotti e di materie prime, senza arrecare danni alla catena di approvvigionamento delle industrie europee del settore siderurgico. Il regime non mira, infatti, a ridurre l’offerta di acciaio nell’UE, ma a garantire maggiori quote di mercato ai produttori dell’Unione.
Acciaio: il nuovo sistema UE di contingenti tariffari TRQ
Il 1° luglio 2026 è entrato in vigore il reg. UE 1384/2026, che riscrive completamente il sistema di misure a tutela del mercato siderurgico dell’Unione, messo a dura prova dalle importazioni a basso costo provenienti da Paesi con capacità produttiva in eccesso, primo tra tutti la Cina.
La nuova disciplina succede al regime di salvaguardia (reg. UE 2019/159), scaduto il 30 giugno 2026, introducendo un sistema di contingenti tariffari (Tariff-Rate Quotas – TRQ), progettato per ricalibrare le importazioni a livelli più sostenibili per il mercato europeo e compatibili con la domanda interna.
Il nuovo sistema di contingenti si applica a 26 categorie di prodotti siderurgici (beni dei capitoli 72 e 73 della Nomenclatura Combinata, NC). Diventa, perciò, necessaria un’attenta due diligence sulla classificazione doganale dei prodotti importati, al fine di verificarne il corretto inquadramento e l’inclusione o meno nella nuova disciplina.
Contingenti TRQ e dazio del 50% sulle importazioni di acciaio
Il meccanismo TRQ inasprisce, inoltre, i livelli di protezione a tutela del mercato europeo dell’acciaio. Il legislatore unionale ha deciso, infatti, per il dimezzamento delle quote di contingenti esenti dall’applicazione di dazi aggiuntivi rispetto al precedente regime di salvaguardia, passando da 30,8 milioni di tonnellate di prodotti importati, a 18,345 milioni di tonnellate.
Esaurita la quota di contingente, si applica una tariffa aggiuntiva pari al 50% del valore dei beni, il doppio rispetto a quanto previsto in passato (25%). Così facendo, l’Unione europea allinea il proprio dazio a quello introdotto dall’Amministrazione statunitense su alluminio e acciaio, basato sulla Section 232 del Trade Act del 1962.
Adeguamento dinamico dei contingenti tariffari
La vera innovazione del regime TRQ consiste, però, nell’introduzione di un meccanismo di adeguamento dinamico (art. 8).
Alla Commissione è riconosciuto il potere di modificare i volumi dei contingenti, entro un range compreso tra le 14,4 e le 22,2 milioni di tonnellate, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui l’evoluzione della domanda, le variazioni delle quote di mercato, possibili problemi di disponibilità nell’approvvigionamento di determinate categorie di prodotti e indebiti effetti di sostituzione in determinati contingenti tariffari.
Un potere che andrà a beneficio sia dell’industria siderurgica UE, sia della catena del valore dell’acciaio.
Importazioni di acciaio nell’UE: le quote tariffarie per Paese
Il nuovo sistema di contingenti deve essere negoziato con i Paesi dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Le modifiche di concessioni e quote tariffarie, infatti, devono seguire la procedura prevista dall’art. XXVIII dell’Accordo generale per le tariffe doganali (GATT 1994).
Con il reg. UE 29 giugno 2026, n. 1384 la Commissione europea ha reso note le quote tariffarie assegnate a ciascun Paese partner in esito alle trattative condotte.
Tra i Paesi che hanno ottenuto quote specifiche figurano la Turchia, la Corea del Sud, l’India (rispettivamente con quote intorno ai 2,8, 2,1 e 1,9 milioni di tonnellate), il Giappone, il Vietnam e il Regno Unito. Il loro valore è stato determinato tenendo in considerazione i volumi esportati verso l’UE tra il 2022 e il 2024.
Particolare attenzione è stata riservata all’Ucraina, che beneficia di una ripartizione più favorevole rispetto ad altri partner. Una previsione normativa ad hoc regola, invece, le importazioni di prodotti siderurgici provenienti dal Regno Unito e trasportate direttamente in Irlanda del Nord (art. 13).
Fuori da tale sistema i membri dello SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), la cui piena integrazione nel mercato interno dell’UE giustifica la loro esenzione.
Altro aspetto significativo riguarda alcune tipologie di prodotti: l’All. I, reg. (UE) 2026/1457 riserva ai beni della categoria 1A, (Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati) quasi un terzo del volume complessivo dei contingenti.
Quote per i Paesi con Accordi di libero scambio con l’UE
Metà del contingente complessivo (9,15 milioni di tonnellate) è riservata ai Paesi che hanno concluso Accordi di libero scambio (ALS) con l’Unione e, se nel triennio 2022-2024 hanno detenuto almeno il 5 per cento dei volumi di importazione, è riconosciuta una quota preferenziale maggiorata. Gli altri partner, che possedevano quote di importazione minori, concorrono per il contingente residuo secondo l’ordine di presentazione delle richieste doganali (“primo arrivato, primo servito”).
Le quote restanti sono accessibili, invece, su base non discriminatoria secondo le regole della nazione più favorita, inclusi gli stessi Paesi ALS.
Contingenti tariffari sull’acciaio: il riporto trimestrale delle quote
L’art. 3, par. 4, reg. UE 2026/1384, stabilisce il riporto trimestrale delle quote non utilizzate per tutte le categorie di prodotti contemplate dal regolamento, ma solo nel primo anno di applicazione del regolamento. Un compromesso che va incontro alle esigenze sia dei produttori europei che delle imprese utilizzatrici d’acciaio, che contribuirà ad attutire l’aumento dei costi dei materiali conseguenti all’applicazione del dazio del 50% fuori contingente.
Secondo Eurofer, l’Associazione europea dell’acciaio, consentire il riporto trimestrale delle quote rischierebbe, tuttavia, di causare accumuli e perturbazioni del mercato, in un momento in cui il settore si trova già in una situazione critica.
Sistema TRQ sull’acciaio: revisione ed estensione a nuovi prodotti
Il regolamento prevede anche un meccanismo di aggiornamento e di revisione periodica dei prodotti soggetti a contingente, con un potenziale effetto estensivo a prodotti attualmente non inclusi nell’allegato I°, reg. UE 2026/1457:
- a sei mesi dall’entrata in vigore, la Commissione europea valuterà se estendere la copertura del sistema TRQ a tubi e condotti, a determinati prodotti in filo metallico e a barre forgiate (art. 12)
- nel corso di una seconda revisione, da effettuare entro il 30 giugno 2027, sarà deciso se allargare tale disciplina ad altri prodotti downstream contenenti una quantità significativa di acciaio e non contemplati dall’allegato I”, tenendo conto degli sviluppi del mercato e dei rischi di elusione
- una revisione generale dell’ambito di applicazione del regolamento, è prevista, invece, ogni due anni.
Regola melt and pour: cambia l’origine doganale dell’acciaio
Il regolamento introduce, inoltre, una nuova regola per determinare l’origine doganale dei prodotti interessati dal regolamento, ossia il criterio del “fuso e colato” (c.d. melt and pour). Alle merci importate nel territorio dell’Unione sarà attribuita l’origine del luogo in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente lavorati in forma liquida e colati allo stato solido.
Melt and pour: quali prove devono fornire gli importatori
L’art. 4 reg. UE 2026/1384 impone agli importatori di produrre “prove verificabili adeguate, come ad esempio un certificato del produttore”, che consentano di comprovare il Paese in cui l’acciaio o il ferro è stato inizialmente prodotto in forma liquida all’interno di un forno per la produzione di acciaio o ghisa e successivamente colato al suo primo stato solido. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti d’esecuzione, la cui pubblicazione è attesa nei prossimi mesi, che indichino agli importatori i documenti necessari a fornire tale prova.
Origine doganale dell’acciaio e contrasto all’elusione dei dazi
I dazi antidumping imposti ai grandi Paesi produttori d’acciaio, primo tra tutti la Cina, e gli altri strumenti di politica fiscale dell’Unione, infatti, non sono stati in grado di cogliere le deviazioni nei flussi commerciali.
Molte imprese estere sono state in grado di aggirare tali misure, giovando del criterio di determinazione dell’origine previsto dal Codice doganale dell’ultima “lavorazione sostanziale” (art. 60, par. 2 CDU). Questo criterio ha consentito loro di attribuire l’origine doganale di Paesi in cui il dazio applicato è molto meno elevato rispetto a quello dove ha sede l’impianto di produzione “madre”, oppure assente.
Tale fenomeno ha reso necessaria l’adozione di un cambiamento radicale nella determinazione dell’origine doganale, capace di affrontare gli aumenti delle importazioni provenienti da più Paesi.
La regola del “fuso e colato”, infatti, permetterà di garantire una migliore tracciabilità dell’origine, prevenendo fenomeni elusivi delle tariffe, come lavorazioni minime sui prodotti, assicurando l’integrità delle quote specifiche riconosciute a ciascun Paese.
Nuove regole UE sull’acciaio in sintesi
| Ambito normativo | Dettagli e principali misure | Impatto e obiettivi |
|---|---|---|
| Contingenti TRQ | In vigore dal 1° luglio 2026 per 26 categorie di prodotti dei capitoli NC 72 e 73. Il tetto complessivo è ridotto a 18,345 milioni di tonnellate, rispetto ai precedenti 30,8 milioni. | Proteggere i produttori UE dagli effetti della sovraccapacità globale e dalle importazioni a basso costo. |
| Dazio extra-quota | Una volta esaurita la quota di contingente, si applica una tariffa aggiuntiva pari al 50% del valore dei beni, rispetto al precedente 25%. | Ricalibrare i flussi di importazione senza compromettere l’approvvigionamento delle imprese europee utilizzatrici di acciaio. |
| Adeguamento dinamico | La Commissione può modificare i volumi dei contingenti entro un intervallo compreso tra 14,4 e 22,2 milioni di tonnellate. | Consentire maggiore flessibilità rispetto all’evoluzione della domanda, alle quote di mercato e a eventuali problemi di approvvigionamento. |
| Assegnazione delle quote | Sono previste quote specifiche per alcuni Paesi, tra cui Turchia, Corea del Sud e India. Metà del contingente complessivo, pari a 9,15 milioni di tonnellate, è riservata ai Paesi che hanno concluso Accordi di libero scambio con l’UE. I membri SEE sono esentati. | Garantire maggiore prevedibilità dei flussi commerciali e una distribuzione delle quote coerente con i rapporti commerciali dell’Unione. |
| Regola “melt and pour” | L’origine doganale viene attribuita allo Stato in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente lavorati in forma liquida e colati allo stato solido. Gli importatori devono produrre prove verificabili adeguate, come un certificato del produttore. | Rafforzare la tracciabilità dell’origine e contrastare fenomeni di elusione dei dazi e delle misure antidumping. |
Sara Armella
FAQ sulle nuove regole UE per le importazioni di acciaio
Quando si applica il nuovo sistema UE di contingenti tariffari sull’acciaio?
Il nuovo sistema di contingenti tariffari (Tariff-Rate Quotas – TRQ) è in vigore dal 1° luglio 2026 e si applica a 26 categorie di prodotti siderurgici, appartenenti ai capitoli 72 e 73 della Nomenclatura Combinata. Il sistema sostituisce il precedente regime di salvaguardia, scaduto il 30 giugno 2026.
Quando si applica il dazio del 50% sulle importazioni di acciaio?
Il dazio aggiuntivo del 50% si applica una volta esaurita la quota di contingente prevista per i prodotti interessati. La nuova tariffa è pari al doppio di quella prevista dal precedente regime di salvaguardia, che era fissata al 25%.
Che cos’è la regola melt and pour per l’origine dell’acciaio?
La regola “melt and pour”, o criterio del “fuso e colato”, attribuisce ai prodotti interessati l’origine del Paese in cui il ferro o l’acciaio grezzo è stato inizialmente lavorato in forma liquida e successivamente colato al suo primo stato solido. Il criterio mira a garantire una maggiore tracciabilità dell’origine e a prevenire fenomeni di elusione delle tariffe attraverso lavorazioni minime effettuate sui prodotti.
Quali documenti devono fornire gli importatori per la regola melt and pour?
Gli importatori devono fornire prove verificabili adeguate, come un certificato del produttore, che consentano di dimostrare il Paese in cui il ferro o l’acciaio è stato inizialmente prodotto in forma liquida e successivamente colato al suo primo stato solido. La Commissione europea adotterà specifici atti di esecuzione per individuare i documenti necessari a fornire tale prova.

