E-commerce extra-UE: dazi, IVA e handling fee
Aggiornamento
Il quadro doganale dell’e-commerce extra-UE continua a evolversi
Dopo l’abolizione della franchigia sotto i 150 euro e l’introduzione del dazio di 3 euro, questo approfondimento completa le analisi del Centro Studi ARcom soffermandosi sugli effetti del nuovo sistema in materia di IVA, regime IOSS e handling fee
Sul fronte dei costi, alla futura handling fee unionale si affianca il contributo italiano di 2 euro, rinviato al 1° ottobre 2026. Resta tuttavia da verificare se da tale data troverà effettiva applicazione o se interverranno ulteriori modifiche o rinvii
Il 22 luglio il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha inoltre chiarito che, qualora applicato, il contributo nazionale potrà cumularsi con il dazio europeo di 3 euro, trattandosi di misure di diversa natura
Unitamente a questo aggiornamento, l’analisi che segue offre una lettura complessiva delle nuove misure e dei loro effetti economici e operativi per marketplace, operatori e filiera logistica
L’Unione europea ha abolito la soglia de minimis che prevedeva l’esenzione dai dazi per le spedizioni sotto i 150 euro (Reg. UE 2026/382). Il superamento della franchigia sarà graduale: il 1° luglio è entrato in vigore il regime transitorio, durante il quale si applicherà una tariffa unica di 3 euro su ogni articolo importato nell’Unione europea.
La conclusione di tale periodo è stata programmata per il 1° luglio 2028, in attesa che diventi operativo il nuovo UE Customs Data Hub, la struttura informatica che gestirà in modo accentrato i dati raccolti dalle autorità doganali degli Stati membri. Grazie al Data hub sarà possibile, infatti, applicare a ogni prodotto le misure tariffarie previste dalla Taric (Tariffa doganale comune), con un’aliquote che variano in base alla tipologia di bene importato.
Come si calcola il dazio di 3 euro per articolo
La tariffa unica di 3 euro si applicherà a ogni singolo articolo della spedizione. Per assicurare la corretta applicazione del dazio europeo, la Commissione europea ha chiarito la definizione di “articolo”, la quale è strettamente legata alla categoria merceologica dei beni importati, individuata sulla base alla classificazione Taric. Ciò significa che acquistando più pezzi dello stesso prodotto (ad esempio tre magliette), il dazio resta fisso a 3 euro, indipendentemente dal numero e dall’origine doganale dei prodotti. La misura aumenta, invece, se si importano articoli differenti, quindi con differenti codici Taric: per esempio, per una maglia, un paio di calzini e una borsa, l’imposta sarà di 9 euro.
La Commissione evidenzia che il nuovo dazio dovrà trovare applicazione anche quando la merce è importata “alla rinfusa” o quando è destinata a un deposito doganale, prima di essere immessa in libera pratica. Per quest’ultima ipotesi, sarà adottato un nuovo atto delegato, al fine di individuare le modalità di applicazione della tariffa nei casi in cui i consumatori acquistino merce già immagazzinata in un deposito doganale.
Dazio di 3 euro e IVA all’importazione: cosa cambia
È importante sottolineare che l’impatto finanziario della riforma europea sull’e-commerce non si limita soltanto all’introduzione di un nuovo dazio doganale. La nuova tariffa interessa, infatti, anche l’Iva. Recentemente la Commissione europea ha chiarito le modalità di versamento e determinazione dell’Iva all’importazione.
Tale documento specifica che per le importazioni di beni extra-UE effettuate da fornitori che operano tramite lo sportello unico Iva (Import One Stop Shop, regime IOSS), il dazio non concorre alla determinazione della base imponibile Iva.
Regime IOSS e base imponibile IVA
Se si ricorre al regime opzionale IOSS, le importazioni sotto soglia sono, infatti, esenti da Iva, la quale è dovuta come parte del prezzo d’acquisto da parte dall’acquirente. La base imponibile Iva non include il dazio di 3 euro, poiché questo è dovuto solo al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e non al momento della vendita.
In tutti gli altri casi, l’Iva e il dazio sono dovuti al momento dello sdoganamento della merce. La tariffa di 3 euro per ogni diverso articolo concorre, pertanto, alla base imponibile Iva.
Gli importatori che hanno già aderito o aderiranno al regime IOSS beneficeranno di un vantaggio competitivo che, su importi di modico valore, potrebbe avere un certo impatto sulle scelte dei consumatori. Al contempo, molte imprese potrebbero decidere di non riversare sui consumatori il sovrapprezzo su ciascun articolo, ma di assorbirlo.
Handling fee europea sulle spedizioni e-commerce
A partire da novembre 2026, il dazio sulle spedizioni di modico valore sarà affiancato da una commissione di gestione, di matrice europea, volta a compensare i crescenti costi di gestione sostenuti dalle Autorità doganali degli Stati membri. Resta ancora ignoto il suo ammontare, che potrebbe aggirarsi attorno a un valore tra i 2 e i 4 euro.
Un importo che sarà escluso dall’ambito di applicazione dell’Iva. L’handling fee europea non è, infatti, un dazio doganale, ma un compenso corrisposto a fronte di un servizio reso da un ente pubblico.
Le due misure hanno finalità completamente diverse. La tariffa forfettaria di 3 euro mira a eliminare, o quanto meno ad attenuare la disparità di trattamento tra commercio tradizionale e piattaforme elettroniche, evitare la concorrenza sleale e assicurare il rispetto delle normative ambientali. La handling fee europea è volta a mettere a disposizione del bilancio europeo maggiori risorse da destinare alle attività di controllo doganale, migliorandone la qualità, la copertura e l’efficienza.
Tassa italiana sui pacchi extra-UE: rinvio al 1° ottobre 2026
Con la legge di bilancio per il 2026 (art. 1, commi 126-129), l’Italia aveva deciso di anticipare le mosse dell’Unione europea, introducendo un contributo generalizzato dovuto per ogni singola spedizione destinata ai consumatori italiani.
Arriva direttamente dal Consiglio dei Ministri la decisione che dispone il rinvio al 1° ottobre della handling fee nazionale di 2 euro. L’entrata in vigore di tale misura era già stata posticipata al 1° luglio con il d.l. 38/2026, a causa dei problemi di compatibilità con la normativa europea e della difficoltà tecniche riscontrate dall’Agenzia delle dogane.
Una decisione dettata anche dagli effetti negativi che il suo solo annuncio aveva prodotto sull’intera catena della logistica nazionale.
Se il primo rinvio non aveva comportato modifiche al bilancio dello Stato, in quanto la legge di bilancio aveva previsto l’entrata in vigore della commissione di gestione nazionale per il 1° luglio, il rinvio al 1° ottobre ha reso necessario trovare una copertura finanziaria per 61,25 milioni di euro, ossia le entrate attese per i primi 3 mesi di applicazione.
Il Consiglio dei Ministri, pertanto, prende tempo in attesa della Conclusione delle trattative tra le istituzioni europee e della pubblicazione di una compiuta disciplina della handling fee unionale.
È molto probabile, infatti, che la tassa nazionale non entrerà davvero in vigore. La decisione del Governo evita l’effetto “3+2”, che avrebbe colpito tutti gli acquirenti italiani su piattaforme online, a causa dell’applicazione cumulativa del dazio europeo di 3 euro e del contributo nazionale.
Tassa sui pacchi e-commerce: gli effetti per operatori e logistica
Già nei primi mesi del 2026, Assonime aveva denunciato come l’applicazione di un prelievo non armonizzato a livello europeo influenzasse le scelte logistiche e distributive degli operatori extra-UE, incentivando lo sviamento dei flussi verso altri Paesi europei che non applicano tale contributo, per poi procedere al trasporto verso i consumatori italiani.
Molti produttori asiatici avevano indirizzato le spedizioni destinate ai consumatori italiani verso altri aeroporti dell’area Shengen, in Stati limitrofi all’Italia che non applicavano il contributo sulle spedizioni, beneficiando dell’assenza di barriere tariffarie al confine. Le merci erano sdoganate e successivamente movimentate su gomma verso gli acquirenti italiani, senza ulteriori controlli e contributi da versare, arrecando un danno economico diretto all’intera catena di logistica dietro al commercio elettronico.
La sospensione o l’abolizione del contributo di 2 euro eviterebbero un indesiderato “effetto boomerang” per le imprese e per le entrate dello Stato. Nel corso degli Stati generali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo i dati riportati da Sogei, l’annuncio del “dazio nazionale” sui beni di modico valore ha determinato, tra il primo trimestre del 2025 e il primo trimestre del 2026, una diminuzione delle dichiarazioni H7 presentate in Italia del 37,38%. Sensibile anche la diminuzione dei flussi in importazione, passati da 23,33 milioni di spedizioni importati a 12,66 milioni (-45,74%), con un conseguente calo degli introiti fiscali del 18,84%.
Se confermato, il balzello nazionale di 2 euro, andrà a sommarsi ai 3 euro dovuti per singolo articolo dal dazio europeo, comportando un onere minimo per tutti gli acquisti online destinati al territorio italiano di almeno 5 euro. Resta latente il timore di un effetto “3+ 2” che non sarà esente da conseguenze, in considerazione del fatto tale maggior onere non trova un corrispettivo in tutti gli Stati dell’Unione.
Dazi, IVA e handling fee: il quadro delle nuove misure
| Misura | Importo | Decorrenza | Dettagli e Impatto Principale |
|---|---|---|---|
| Dazio fisso UE | 3 € per articolo | 1° luglio 2026 (Fase transitoria fino a luglio 2028) | Si applica a spedizioni extra-UE di valore inferiore a 150 €, abolendo la soglia de minimis. Se si acquistano beni con codici TARIC diversi il dazio si cumula (es. 3 articoli diversi = 9 €) |
| Calcolo dell’Iva | Escluso/Incluso in base imponibile | 1° luglio 2026 | Nel regime opzionale IOSS il dazio di 3 € non concorre alla base imponibile IVA. Negli altri casi, dazio e IVA si pagano allo sdoganamento e la tariffa di 3 € incrementa la base imponibile IVA |
| Handling Fee UE | Tra 2 € e 4 € (valore stimato) | Novembre 2026 | Commissione di gestione europea per finanziare i controlli doganali e coprire i crescenti costi degli Stati membri. Incremento delle risorse a disposizione del bilancio UE |
| Tassa pacchi nazionale | 2 € a spedizione | Rinviata al 1° ottobre 2026 | Disposto il rinvio dal CDM (22 giugno 2026) per evitare il cumulo “3+2” e tutelare le imprese attive nel settore della logistica |
Sara Armella e Tatiana Salvi

