CBAM: nuova soglia di esenzione a 50 tonnellate e rinvio dei certificati al 2027

Il 17 ottobre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE l’attesa modifica del regolamento che ha istituito il Meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). La nuova disciplina semplifica il sistema e introduce una soglia di esenzione ampia per gli operatori che importano beni CBAM in quantità inferiore a 50 tonnellate annue. La riforma prevede anche un metodo di monitoraggio per il contrasto alle frodi, con sanzioni proporzionate in base alla gravità delle violazioni, oltre a confermare il rinvio dell’obbligo di acquisto dei certificati al 1° gennaio 2027.

Con il Regolamento UE 2025/2083, il sistema CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ha subito una significativa modifica. È stata, inoltre, attribuita una maggiore rilevanza al ruolo del dichiarante CBAM autorizzato, una figura cruciale che, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà l’unico soggetto abilitato alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni periodiche, oltre a costituire il soggetto che, a partire dal 2027, dovrà gestire gli adempimenti relativi all’acquisto e alla restituzione dei certificati CBAM.

La novità più significativa riguarda la previsione di una soglia di esenzione elevata, che dovrebbe escludere circa il 90% degli importatori dagli obblighi del meccanismo, e il rafforzamento dei controlli per contrastare le pratiche elusive, con sanzioni salatissime previste in caso di difformità. Tali disposizioni, attese ormai da mesi, entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, e introdurranno cambiamenti significativi nelle modalità di applicazione del meccanismo.

A differenza del primo regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956), che stabiliva una soglia di esenzione fondata sul valore doganale delle merci importate, ossia per importi inferiori a 150 euro, il nuovo pacchetto di misure introduce un parametro basato sulla quantità di merce importata. Con tale modifica, infatti, gli importatori che, durante l’anno civile, importano meno di 50 tonnellate di beni soggetti al CBAM, non dovranno adempiere agli obblighi di rendicontazione delle emissioni di carbonio, né saranno obbligati acquistare i certificati relativi alle emissioni. I soggetti che, invece, superano o prevedono di superare tale soglia entro la fine di ogni anno, saranno tenuti ad accreditarsi come dichiaranti CBAM autorizzati e a presentare una dichiarazione entro il 30 settembre di ogni anno.

Tale previsione richiederà un particolare sforzo per tutte quelle imprese che importano prodotti CBAM per quantità appena inferiori alla soglia di esenzione. In tale contesto, sarà fondamentale prevedere dei meccanismi di monitoraggio interni, per verificare costantemente che le quantità di merce importate dall’azienda risultino inferiori al parametro di esenzione.

Il nuovo regolamento prevede, infatti, sanzioni comprese tra 300 e 500 euro per ogni tonnellata di emissioni dichiarata in esenzione, pur avendo superato la soglia minima.

Per assicurare un’applicazione efficace della soglia, la Commissione UE ha stabilito che tutte le importazioni di merci soggette al CBAM dovranno essere conteggiate ai fini della sua determinazione, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate direttamente dall’importatore o tramite un rappresentante doganale indiretto.

Ulteriore novità introdotta dalle modifiche al Regolamento 956/2023 è l’istituzione di un periodo transitorio per tutti gli operatori e i rappresentanti doganali indiretti che devono qualificarsi come dichiaranti CBAM autorizzati. L’obbligo di ottenere tale qualifica, infatti, potrebbe comportare un numero elevato di domande all’inizio del 2026.

Per agevolare l’implementazione del regolamento e prevenire possibili disagi nelle importazioni dopo il periodo transitorio, è stato stabilito che gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti, che presentino la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026, possano continuare a importare le merci nel corso dell’anno, anche qualora superino la soglia di massa, fino alla decisione finale in merito al rilascio dell’autorizzazione.

Al fine di prevenire eventuali elusioni del regolamento, è stato tuttavia previsto che, in caso di rigetto della domanda di autorizzazione, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti siano soggetti a sanzioni. In particolare, il regolamento prevede una sanzione di 100 euro per ogni tonnellata di emissioni, nei confronti dei richiedenti a cui l’autorizzazione sia stata successivamente negata.

 

Il regolamento di modifica del CBAM ha, inoltre, introdotto un meccanismo di monitoraggio per garantire il rispetto del nuovo parametro di esenzione, consentendo alla Commissione europea di verificare se un importatore rischi di superare il limite, anche mediante pratiche elusive. L’Autorità competente, in Italia il Ministero dell’Ambiente, avrà la facoltà di richiedere all’importatore la documentazione necessaria per accertare l’eventuale superamento della soglia.

Qualora l’Autorità ritenga che l’operatore non rientri tra i soggetti esentati, dovrà informarlo dell’obbligo di registrarsi come dichiarante CBAM autorizzato. Il regolamento introduce anche un sistema antifrode volto a individuare gli operatori che ricorrano ad accordi commerciali “non genuini”, ossia stipulati con il solo scopo di eludere la soglia unica basata sulla massa. Se l’Autorità dovesse accertare l’esistenza di tali pratiche, l’importatore sarà considerato autore di una grave violazione del regolamento CBAM.

Il nuovo regolamento, inoltre, ha sospeso l’obbligo di rendicontazione trimestrale delle emissioni di carbonio incorporate nelle merci CBAM. Per tutto il 2026, infatti, gli operatori non dovranno presentare nessuna dichiarazione, nemmeno annuale.

Tale meccanismo di rendicontazione periodica delle emissioni riprenderà soltanto a partire dal 2027, insieme all’obbligo di acquisto dei certificati CBAM.

Ulteriore novità significativa è, infine, il rinvio al 2027 dell’obbligo di acquisto dei certificati CBAM. Inizialmente, tale onere sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la Commissione UE ha ritenuto di concedere un tempo ragionevole agli operatori CBAM per conformarsi alle modifiche apportare al regolamento, spostando di un anno la scadenza per l’acquisto dei certificati, il cui prezzo dovrebbe rispecchiare il valore delle quote di emissione EU ETS nel 2026.

Stefano Comisi

Giovanni Belotti

Studio legale Armella & Associati