I vantaggi dello sdoganamento centralizzato

A cura della Dott.ssa Barbara Cecconato

 

Lo sdoganamento centralizzato, disciplinato dall’art. 179 del Codice Doganale Unionale (Reg.to UE n. 952/2013), consente agli operatori AEO di presentare la dichiarazione doganale presso l’Ufficio di competenza, nel luogo dove opera l’azienda, chiamato SCO o Ufficio Doganale di controllo[1], anche se le merci si trovano fisicamente presso un altro Ufficio Doganale, chiamato PCO o Ufficio Doganale di presentazione.

 

A livello nazionale, l’istanza viene presentata dall’azienda, mediante il Trader Portal delle Customs decitions system (autorizzazione CCL), all’Ufficio Regimi e Procedure Doganali della Direzione Dogane dell’Agenzia (IT922106) e, al momento riguarda l’importazione (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 19 del 29 luglio 2025), ma presto sarà attivo anche per il deposito doganale e il perfezionamento.

Lo sdoganamento centralizzato nazionale per l’esportazione, disciplinato dalla Circolare n. 23 del 30 ottobre 2024, non è ancora attivo.

 

A livello unionale, se le merci si trovano in Uffici doganali europei, l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali (IT922106) si confronta con gli altri Uffici doganali europei, per concordare le procedure di riscossione di IVA, accise e altre imposte interne, mediante lo Centralised Clearance for Import, entro 90 giorni, dalla richiesta. Concludendo, il dazio viene trattenuto in Italia dall’Ufficio di controllo nazionale, mentre la fiscalità interna, viene riscossa dallo Stato UE dove si trova la merce.

Rimane l’obbligo per l’azienda di nominare un rappresentante fiscale nello Stato UE per il versamento dell’IVA e delle accise, con l’istituto di iscrizione nelle scritture del dichiarante. Il dazio, riscosso dall’Ufficio di controllo italiano, viene trasferito al Bilancio Unionale, detratto del 25% suddiviso tra SCO e PCO, per le spese di riscossione.

Questa è sicuramente una semplificazione per una grande azienda, produttiva o commerciale, che vuole operare in più Stati Membri europei, evitando di movimentare la merce e centralizzando in un unico Ufficio doganale di controllo le dichiarazioni doganali e l’analisi dei rischi.

 

  1. Soggetti ammessi

Ora parliamo dello sdoganamento centralizzato nazionale, all’importazione, perché l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali della Direzione Dogane, sta rilasciando le prime autorizzazioni. I soggetti che possono accedervi sono:

  • un’azienda che sia autorizzata AEO, almeno C-Semplificazioni doganali, che importa direttamente merce da utilizzare per la propria attività;
  • il suo rappresentante ai fini dell’espletamento delle operazioni doganali, in rappresentanza diretta;
  • oppure un soggetto intermediario, che dovrà agire in rappresentanza indiretta per le aziende che lo incaricano.

 

  1. Presentazione e rilascio dell’autorizzazione

La richiesta di autorizzazione CCL, da parte dei soggetti ammessi, va inoltrata tramite il Trader Portal indicando come autorità competente, l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali della Direzione Dogane dell’Agenzia (IT922106).

La domanda deve contenere:

  • il tipo di rappresentanza;
  • la tipologia di merci oggetto della procedura doganale richiesta;
  • gli uffici doganali coinvolti: competente e dove si trova fisicamente la merce;
  • la dilazione di pagamento (DPO), la garanzia globale unica (CGU) e il numero di AEOC autorizzato.

Entro 120 giorni dall’accettazione, completata l’istruttoria con gli uffici territoriali competenti e verificati i requisiti dell’azienda, l’Ufficio regimi e procedure doganali provvederà al rilascio dell’autorizzazione CCL sul sistema CDS.

 

  1. Come compilare la dichiarazione doganale

Come detto, nell’Avviso di aprile 2025, l’azienda è chiamata a dare le seguenti informazioni, nel tracciato H1:

  • E. 5/26 “UfficioDoganalePresentazione”: indicare il codice ufficio doganale presso il quale sono ubicate le merci – Presentation Customs Office (PCO);
  • E. 5/27 “UfficioDoganaleControllo”: indicare il codice ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione doganale – Supervising Customs Office (SCO);
  • E. 3/39 “IdentificTitolAutorizzazione”: tipo autorizzazione, che deve essere valorizzato con la stringa “CCL”, e identificativo, che deve riportare il codice EORI del titolare dell’autorizzazione;
  • E. 2/3 “CodiceTipDocIdentificativo”, nella sezione intestazione: codice documento “C513” e relativo numero di riferimento della customs decisions.

La dichiarazione è trasmessa all’Ufficio Doganale di controllo (SCO), che effettua l’analisi dei rischi, il controllo documentale, l’adeguamento della CGU Garanzia Globale e DPO Dilazione di pagamento.

In caso di controlli fisici sulla merce VM o scanner CS, la visita fisica viene demandata all’Ufficio di presentazione (PCO) dove si trova la merce, il quale acquisisce tutti i dati da SCO, mediante il fascicolo elettronico.

L’esito dei controlli è registrato nel sistema, con il rilascio, sempre nel fascicolo elettronico, della dichiarazione di sintesi, contabile IVA e di svincolo e queste possono essere trasmesse, via e-mail al vettore, per continuare la destinazione finale delle merci.

 

  1. Eventuali sanzioni

In caso di irregolarità, è sempre l’Ufficio di controllo (SCO) che emette il verbale di accertamento e di irrogazione sanzioni amministrative e penali:

  • Se rilevate dal PCO (visita merce, scanner o analisi di laboratorio), questi redige il verbale e lo trasmette a SCO per le sanzioni amministrative o penali. Se la sanzione accertata da PCO è di rilevanza penale, PCO redige la NOTIZIA DI REATO e la trasmette alla Procura della Repubblica, territorialmente competente, nel luogo di constatazione.
  • Se rilevate dallo SCO (controllo documentale), esso stesso provvede alle sanzioni.

 

  1. Misure extratributarie

Le misure extratributarie seguono le disposizioni, nazionali e unionali, relative a particolari abilitazioni di Uffici doganali. Tra le altre, citiamo:

  • Controlli radiometrici (D.lgs. 101/2020);
  • Controlli sanitari e fitosanitari presso i Posti di Controllo Frontalieri (PCF);
  • Verifiche sui prodotti biologici, inclusa la registrazione sul portale TRACES da parte del PCO.

 

Di seguito riportiamo i principali vantaggi per un’azienda che ottiene l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato nazionale:

 

Vantaggi Operativi

  • Unico ufficio doganale di riferimento (SCO): semplificazione della gestione amministrativa, anche se le merci arrivano in porti o aeroporti diversi, viaggia su strada o ferrovia.
  • Razionalizzazione dei flussi documentali: la contabilità e le dichiarazioni doganali sono concentrate presso un solo ufficio, riducendo ridondanze e duplicazioni.
  • Maggiore rapidità logistica.

 

Vantaggi Economici

  • Efficienza nei pagamenti: i diritti doganali sono riscossi dallo SCO con modalità centralizzate (conti di debito, dilazione di pagamento DPO).
  • Riduzione di costi operativi: meno intermediari, risparmio sul documento di transito T1 per fare arrivare la merce alla propria sede, risparmio sull’emissione del messaggio di transito e garanzia del destinatario autorizzato, eliminazione della doppia possibilità di visita sul transito e sulla dichiarazione di immissione in libera pratica.

 

Vantaggi di Compliance e Controllo

  • Procedura riservata a operatori AEO: rafforza la reputazione aziendale, garantendo maggiore affidabilità agli stakeholder (dogana, fornitori, clienti).
  • Gestione integrata dei controlli: documentali presso lo SCO e fisici presso il PCO, con tracciabilità centralizzata.

 

Un limite operativo, che sta incontrando questa procedura è che, in caso di richiesta da parte dell’Ufficio di controllo (SCO), di eseguire la visita fisica della merce, l’azienda deve tenerla a disposizione dell’Ufficio di presentazione (PCO) al porto con tempi e costi di sosta container che possono incidere sull’efficienza economica dell’operazione. Contrariamente a una normale importazione, dove con documento garantito T1, possono scegliere di portare la merce presso il loro luogo approvato.

Dall’altro lato però, nella bilancia, c’è il vantaggio di dialogare con un unico ufficio doganale, competente sul luogo di attività, SCO. Un altro vantaggio per questa procedura è, se l’esito del controllo è CA, controllo automatizzato, al porto l’azienda ottiene già un regime definitivo, senza regime sospensivo, senza i costi del transito, toglie un intermediario, toglie un transito, toglie una possibilità di visita perché ha soltanto un regime definitivo.

 

 

 

Legenda:

  • SCO o Ufficio Doganale di controllo (Supervising Customs Office), competente dove l’azienda è stabilita (dove sono tenute le scritture contabili ai fini doganali e dove sono svolte parte delle operazioni doganali) e presso il quale viene presentata la dichiarazione doganale;
  • PCO o Ufficio Doganale di presentazione (Presentation Customs Office), dove le merci si trovano fisicamente.

[1] Sulla sede dell’azienda, dove sono tenute le scritture contabili ai fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali.