Circolare 24/D: nuove istruzioni operative per l’approvvigionamento di navi e aeromobili
Obbligatoria la dichiarazione di esportazione per provare l’avvenuto imbarco di provviste e dotazioni di bordo. Con un’importante precisazione: è sufficiente il “Manifesto merci in partenza”, senza che sia necessario presentare il “Manifesto merci in arrivo” presso il successivo porto o aeroporto europeo per le provviste rimaste a bordo. Con la circolare 10/09/2025, n. 24/D, l’Agenzia delle dogane fornisce alcuni importanti istruzioni operative per l’approvvigionamento di provviste e dotazioni di bordo per navi e aeromobili.
Le nuove regole si applicano a tutte le “provviste di bordo”, ossia alle merci indispensabili per il normale funzionamento e la manutenzione del mezzo, inclusi il consumo dell’equipaggio e dei passeggeri e l’alimentazione degli organi di propulsione. Rientrano nell’ambito di applicazione di questo particolare regime anche le “dotazioni di bordo”, intese come macchinari, attrezzi, arredi e altri oggetti utilizzabili più volte, destinati all’ornamento o al funzionamento del mezzo di trasporto.
La circolare dà attuazione all’articolo 74 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice dell’Unione. La riforma doganale ha interessato, infatti, questo settore, allineando la normativa nazionale a quella europea. Agli approvvigionamenti di navi e aerei si applicano regole particolari che non prevedono l’utilizzo del regime di esportazione, in quanto i beni sono destinati a essere consumati o utilizzati a bordo e non saranno esportati fuori dal territorio dell’Unione europea.
Come chiarito dalla circolare n. 24/D, per questi prodotti non è necessaria una dichiarazione di esportazione completa, ma è sufficiente soltanto il Manifesto merci in partenza, che costituisce piena prova dell’avvenuto imbarco, anche ai fini fiscali. Non occorre, invece, presentare il documento di arrivo nei successivi porti europei per le provviste di bordo che non sono state consumate durante il viaggio.
La circolare chiarisce che quando le forniture sono fatturate in regime di non imponibilità Iva (art. 8-bis DPR 633/1972), le merci non perdono lo status “UE”, in quanto non si perfeziona una vera e propria esportazione.
Sono esentate dall’obbligo di presentare il manifesto di carico le unità da diporto, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di propulsione. Un’esenzione che non si estende, invece, alle navi da crociera, in quanto svolgono attività commerciale. Per queste imbarcazioni scatta anche l’obbligo di presentare il Manifesto merci in arrivo, soltanto se a bordo ci sono beni non unionali da scaricare in porto.
La circolare elenca, inoltre, alcuni casi in cui non è richiesta la presentazione del Manifesto merci in partenza. Si tratta, per esempio, dell’ipotesi in cui la merce sia temporaneamente scaricata e poi ricaricata sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto. Il caso tipico è quello di una nave da crociera che, in un porto unionale, deposita parte delle provviste già a bordo per consentire l’imbarco di nuove scorte, oppure un aeromobile che deve scaricare alcuni contenitori per riorganizzare lo stivaggio. Il manifesto non va presentato nemmeno quando le merci non unionali viaggiano scortate da un documento di transito. A essere esclusi sono, infine, i beni privati al seguito dei passeggeri, come le autovetture imbarcate sulle navi che effettuano tratte extra-UE.
Da segnalare, infine, che per il rifornimento di carburante destinato a imbarcazioni o aeromobili commerciali si applicano le formalità previste in materia di accise, per cui è necessario il documento di accompagnamento semplificato (DAS) o l’e-AD.
Sara Armella
Tatiana Salvi