L’Autorizzazione AEO nella Governance del Commercio Internazionale: Evoluzione, Normativa e Riconoscimento Reciproco UE-USA

A cura del Dott. Alessandro Cestaro

1. Introduzione

Negli ultimi due decenni, la crescente interconnessione dei mercati e la digitalizzazione delle catene di approvvigionamento hanno posto nuove sfide per le amministrazioni doganali e gli operatori economici. In risposta a tali dinamiche, l’Unione Europea ha istituito il programma dell’Operatore Economico Autorizzato (Authorized Economic Operator, AEO), quale strumento di partenariato tra dogane e imprese per garantire al contempo la sicurezza e la fluidità dei flussi commerciali.

L’AEO si colloca all’interno di un più ampio quadro internazionale di riforma doganale promosso dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), con particolare riferimento al “Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade” (WCO SAFE Framework)[1], adottato nel 2005 e aggiornato nel 2021.

In tale contesto, la mutua fiducia tra autorità doganali di diversi Stati è diventata un elemento strategico per la facilitazione del commercio internazionale. Per tale ragione, l’Unione Europea ha concluso accordi di mutuo riconoscimento (Mutual Recognition Agreements – MRA) con alcuni dei suoi principali partner commerciali, tra cui figura in posizione di assoluto rilievo quello siglato nel 2012 con gli Stati Uniti d’America, fondato sul riconoscimento reciproco tra il programma AEO e il programma C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)[2].

L’obiettivo del presente elaborato è illustrare l’evoluzione normativa, gli effetti concreti e le prospettive future dell’autorizzazione AEO, con particolare riferimento:

  • al suo fondamento nel Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU)[3],
  • alla proposta di riforma presentata nel 2023,
  • e all’accordo di mutuo riconoscimento con gli Stati Uniti.

Questo contributo si propone di analizzare l’AEO non solo come strumento di semplificazione procedurale, ma anche come architrave della moderna governance del commercio internazionale, nella prospettiva di una maggiore interoperabilità, trasparenza e affidabilità delle catene logistiche globali.

2. Il concetto di Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Il concetto di Operatore Economico Autorizzato (AEO) nasce nel contesto dell’intensificazione delle misure di sicurezza del commercio globale, in seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001. In tale contesto, l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) ha promosso l’adozione, nel 2005, del quadro normativo “SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade”, volto a rafforzare la sicurezza delle catene logistiche e a promuovere una cooperazione strutturata tra autorità doganali e operatori economici [4].

Il programma AEO dell’Unione Europea viene introdotto formalmente con il regolamento (CE) n. 648/2005, che modifica il codice doganale comunitario (reg. n. 2913/1992), e trova piena codificazione nel Codice Doganale dell’Unione (CDU), Regolamento (UE) n. 952/2013[5].

La logica alla base dell’AEO si fonda sul principio della “compliance collaborativa”: l’operatore economico che dimostra affidabilità e rispetto delle normative doganali può accedere a semplificazioni procedurali e benefici concreti in ambito di controllo e sicurezza.

2.1 Le tipologie di AEO

Il sistema AEO prevede tre diverse certificazioni:

  • AEOC (Customs simplifications): autorizzazione relativa alle semplificazioni doganali;
  • AEOS (Security and safety): autorizzazione fondata sui requisiti di sicurezza della supply chain;
  • AEOF (Full authorization): certificazione combinata AEOC+AEOS[6].

La distinzione tra le autorizzazioni riflette la pluralità di obiettivi perseguiti: da un lato la fluidificazione delle formalità doganali, dall’altro il rafforzamento della sicurezza lungo tutta la catena logistica.

2.2 I requisiti per l’ottenimento

Secondo l’art. 39 del CDU, per ottenere lo status di AEO è necessario che l’operatore:

  • abbia un buon livello di conformità alle normative doganali e fiscali;
  • disponga di un sistema efficiente di gestione delle scritture contabili e del flusso merci;
  • dimostri una solvibilità finanziaria adeguata;
  • possieda competenze professionali in materia doganale;
  • adotti misure di sicurezza idonee per le merci, i locali, il personale e i partner commerciali (per AEOS o AEOF)[7].

L’esame dei requisiti è effettuato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito e richiede una valutazione documentale e, in genere, un audit presso la sede aziendale. Una volta rilasciata, l’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri dell’Unione (principio del mutuo riconoscimento interno, art. 38 par. 4 CDU).

 

2.3 Gli attori coinvolti

L’AEO è aperto a tutte le figure economiche della supply chain, a condizione che partecipino ad attività doganali: esportatori, importatori, spedizionieri, trasportatori, gestori di depositi doganali, rappresentanti doganali, ecc. Il programma è pertanto inclusivo e scalabile, accessibile anche alle piccole e medie imprese (PMI), grazie alla flessibilità applicativa degli standard[8].

2.4 Evoluzione statistica

Il numero di AEO è cresciuto costantemente.

A dicembre 2024 si contavano circa 18.500 operatori certificati in Europa, con una concentrazione significativa in Germania, Italia, Paesi Bassi e Francia[9].

La crescita è correlata alla crescente complessità del commercio internazionale e al riconoscimento dell’AEO come vantaggio competitivo.

 

Fonte: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/aeo-authorised-economic-operator/what-aeo_en

 

 3. Il quadro giuridico dell’AEO nell’Unione Europea

L’istituto dell’Operatore Economico Autorizzato trova la sua disciplina organica nel diritto doganale unionale, in particolare all’interno del Codice Doganale dell’Unione (CDU)[10], adottato con il Regolamento (UE) n. 952/2013, e nei relativi atti di esecuzione e atti delegati. Questa architettura normativa risponde alla necessità di rafforzare la sicurezza della catena logistica internazionale, senza sacrificare la fluidità delle operazioni commerciali. L’Unione Europea ha fatto proprio il principio della “compliance collaborativa”, costruendo un sistema che premia gli operatori affidabili con vantaggi concreti in ambito doganale.

L’AEO è dunque una figura giuridica di diritto europeo, disciplinata uniformemente in tutti gli Stati membri, e soggetta a una rigorosa procedura di autorizzazione, monitoraggio e — se necessario — sospensione o revoca. La normativa primaria è integrata da un complesso corpus regolamentare che ne chiarisce i dettagli procedurali, i requisiti tecnici e le modalità di attuazione operativa. Di seguito si fornisce un quadro sinottico essenziale dei riferimenti giuridici fondamentali per comprendere la struttura normativa dell’AEO.

3.1 Tabella sinottica dei riferimenti normativi principali

Categoria

Norma

Contenuto

Codice Doganale dell’Unione (CDU)

Reg. (UE) n. 952/2013

Fondamento giuridico dell’AEO: definizione, tipologie, criteri, validità, mutuo riconoscimento

Atto delegato

Reg. (UE) n. 2015/2446

Dettagli procedurali e requisiti tecnici (SAQ, sicurezza, controllo documentale)

Atto di esecuzione

Reg. (UE) n. 2015/2447

Modalità pratiche di concessione, audit, monitoraggio, revoca, sanzioni

Linee guida

AEO Guidelines (TAXUD/B2) rev. 6/2016

Manuale tecnico non vincolante per imprese e autorità doganali

 

3.2 Articoli normativi chiave

Articolo 38 CDU – Operatore economico autorizzato

  1. Le autorità doganali possono concedere lo status di operatore economico autorizzato (AEO) a un operatore economico stabilito nel territorio doganale dell’Unione che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39.
  2. L’AEO può beneficiare di:
    a) semplificazioni previste dalla normativa doganale;
    b) agevolazioni in materia di controlli doganali per sicurezza e protezione.
  3. Lo status di AEO è riconosciuto in tutta l’Unione.
  4. L’AEO è soggetto a un monitoraggio continuo da parte delle autorità doganali.

Articolo 39 CDU – Criteri per lo status di AEO
Lo status è concesso a un operatore che:
a) dimostri un adeguato rispetto della normativa doganale e fiscale;
b) disponga di un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, dei trasporti;
c) dimostri solidità finanziaria;
d) possegga standard pratici di competenza o qualifiche professionali;
e) rispetti norme appropriate in materia di sicurezza e protezione.

Questi criteri costituiscono il perno su cui si basa l’intero processo di autorizzazione, e sono analizzati puntualmente nel questionario di autovalutazione (SAQ) che ogni richiedente è tenuto a compilare[11]. È importante sottolineare che non tutte le tipologie di AEO richiedono la soddisfazione dell’intero insieme di requisiti: ad esempio, la componente relativa alla sicurezza (punto e) è richiesta solo per le autorizzazioni AEOS e AEOF.

Il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 approfondisce questi aspetti, disciplinando le modalità di compilazione del SAQ, i criteri di valutazione e la gestione delle revoche. Inoltre, l’atto di esecuzione (UE) 2015/2447 specifica le modalità operative di audit e verifica sul campo, rendendo il sistema AEO uno degli strumenti doganali più formalizzati e avanzati dell’Unione.

In sintesi, il quadro giuridico dell’AEO è strutturato per offrire certezza del diritto agli operatori economici e agli Stati membri, promuovendo nel contempo una cultura della compliance e della trasparenza nella catena logistica internazionale.

 

4. L’impatto dell’AEO nel commercio internazionale

A più di quindici anni dalla sua introduzione, il programma AEO dell’Unione Europea rappresenta oggi uno degli strumenti cardine per il controllo doganale moderno, contribuendo in modo sostanziale al rafforzamento della sicurezza della catena logistica e alla facilitazione degli scambi internazionali. L’obiettivo strategico perseguito è duplice: da un lato, garantire un elevato livello di protezione dei cittadini e del mercato interno; dall’altro, promuovere la competitività delle imprese europee grazie a una riduzione dei costi indiretti, minori ritardi operativi e migliori relazioni con le autorità doganali[12].

4.1 Evoluzione quantitativa

Il numero di certificazioni AEO rilasciate nell’Unione ha conosciuto un costante incremento. Secondo i dati pubblicati dalla Direzione Generale TAXUD della Commissione Europea, al 2024 risultano rilasciate oltre 18.000 autorizzazioni valide, con un’evidente concentrazione in alcuni Stati membri a forte vocazione logistica e manifatturiera, come Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia[13]

 

Fonte: Relazione Speciale “Operatori Economici Autorizzati” – Corte dei conti Europea – 2013

 

Questo aumento è il risultato di una crescente consapevolezza da parte degli operatori circa i benefici diretti e indiretti offerti dallo status AEO, nonché di una sempre maggiore centralità della conformità nella gestione aziendale dei flussi commerciali globali.

4.2 Benefici riscontrati dagli operatori

I vantaggi offerti ai titolari di autorizzazione AEO si distinguono in:

  • benefici diretti, formalmente previsti dalla normativa, come:
    • minore frequenza dei controlli documentali e fisici;
    • priorità in caso di selezione per ispezione;
    • semplificazioni procedurali (es. autorizzazioni centralizzate, esonero dalla presentazione delle merci);
    • possibilità di scelta del luogo di ispezione[14].
  • benefici indiretti, non esplicitamente normati ma ampiamente documentati in letteratura e nella pratica, quali:
    • miglioramento della reputazione aziendale;
    • maggiore fiducia da parte di clienti internazionali;
    • ottimizzazione dei processi interni (compliance, sicurezza, tracciabilità);
    • maggiore accesso a tender internazionali e mercati sensibili (es. difesa, aerospace)[15].

Uno studio condotto dalla Commissione Europea nel 2018 ha rilevato che oltre il 70% degli operatori intervistati considera l’AEO un vantaggio competitivo sostanziale, mentre il 64% dichiara di aver ottenuto una riduzione concreta dei controlli doganali grazie allo status ottenuto[16].

4.3 Valutazioni critiche

Tuttavia, l’implementazione del programma AEO non è esente da criticità. In un rapporto del 2023, la Corte dei Conti Europea ha sottolineato alcune disomogeneità nell’applicazione dei criteri tra gli Stati membri, evidenziando il rischio di uno “shopping amministrativo” da parte degli operatori economici alla ricerca dell’autorità più permissiva[17]. Inoltre, non tutti gli Stati membri dedicano risorse sufficienti al monitoraggio successivo al rilascio dell’autorizzazione, con effetti potenzialmente negativi sulla credibilità dell’intero sistema.

Altre perplessità sono state sollevate da parte delle piccole imprese, che vedono nel processo di ottenimento dell’AEO un ostacolo burocratico oneroso in termini di costi e risorse, sebbene il legislatore abbia previsto strumenti di semplificazione per le PMI[18].

4.4 Impatto sul piano internazionale

Dal punto di vista della dimensione esterna, lo status AEO ha favorito un dialogo strutturato tra l’Unione e i suoi principali partner commerciali, dando luogo a numerosi accordi di mutuo riconoscimento (MRA). Questi accordi amplificano i benefici del programma, assicurando un trattamento preferenziale per le merci AEO anche nei Paesi terzi.

5. Le prospettive dell’AEO nella proposta di riforma del Codice Doganale dell’Unione (2023–2025)

La Commissione Europea, nel maggio 2023, ha presentato una proposta di revisione sostanziale del Codice Doganale dell’Unione, nel quadro della più ampia strategia di modernizzazione del sistema doganale europeo. Tale proposta mira ad affrontare le criticità emerse negli ultimi anni, come l’aumento esponenziale del commercio elettronico, la pressione sulle risorse doganali e la necessità di digitalizzare integralmente i flussi di dati tra operatori e autorità [19].

Uno degli elementi chiave della riforma è il rafforzamento del ruolo degli operatori affidabili, in particolare tramite l’introduzione di una nuova figura giuridica: il Trust & Check Trader. Questa figura non sostituisce l’AEO, ma si configura come una sua evoluzione “qualitativa”, attribuita solo agli operatori che già dispongono di un’autorizzazione AEO (tipo AEOF) e che rispettano criteri aggiuntivi molto stringenti [20].

5.1 L’AEO come fondamento del nuovo modello doganale europeo

La proposta di nuovo CDU, nella versione consolidata del Consiglio (documento 10017/25), riconosce l’autorizzazione AEO come base imprescindibile per l’accesso a qualsiasi forma avanzata di semplificazione. Secondo l’art. 27 della proposta, gli AEO continueranno a beneficiare di:

  • controlli ridotti,
  • trattamenti prioritari,
  • esoneri documentali,
  • accesso facilitato al portale doganale europeo.

Inoltre, l’art. 28 introduce l’obbligo per gli AEO di garantire la tracciabilità dei flussi informativi mediante l’accesso in tempo reale ai propri sistemi aziendali da parte delle dogane [21].

5.2 Il nuovo status di “Trust & Check Trader”

La principale novità normativa è rappresentata dalla creazione del Trust & Check Trader (TCT), che diventerà il perno del modello “basato sui dati” proposto dalla Commissione. I TCT saranno operatori che:

  • dispongono già di un’autorizzazione AEOF,
  • dimostrano elevatissimi standard di trasparenza, tracciabilità, digitalizzazione e governance interna,
  • accettano l’accesso continuo e in tempo reale da parte dell’autorità doganale ai propri sistemi digitali[22].

In cambio, i TCT potranno beneficiare di vantaggi esclusivi:

  • autovalutazione delle proprie dichiarazioni doganali (self-assessment),
  • dichiarazione doganale semplificata automatica,
  • riduzione sostanziale dei controlli fisici,
  • integrazione diretta con la Piattaforma Doganale Europea.

Questa figura si inserisce nel più ampio concetto del Customs Data Hub, cioè una piattaforma unica europea per la gestione dei dati doganali, che sostituirà progressivamente le attuali banche dati nazionali. I TCT saranno gli unici soggetti autorizzati a interfacciarsi in modo diretto con tale piattaforma[23].

5.3 Implicazioni per il sistema AEO

La riforma prefigura un sistema “a due livelli”, in cui lo status di AEO rappresenta il primo gradino per l’accesso a un regime di fiducia avanzata. Questo modello premia gli operatori dotati di una compliance strutturata e tecnologicamente avanzata, in grado di cooperare in modo trasparente e continuo con le dogane. Tuttavia, la proposta prevede anche un rafforzamento del controllo sugli AEO, con audit periodici obbligatori ogni tre anni e possibilità di sospensione immediata in caso di rischio elevato[24].

Questa evoluzione conferma che l’AEO non solo mantiene un ruolo centrale nella visione strategica dell’Unione Europea, ma rappresenta la condizione preliminare per l’adesione a ogni futuro modello doganale basato su cooperazione, fiducia e condivisione dei dati.

6. Il programma C-TPAT degli Stati Uniti

Nel contesto globale della sicurezza della supply chain, il Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) rappresenta uno dei programmi di partenariato doganale-commerciale più avanzati e strutturati a livello mondiale. Istituito dagli Stati Uniti nel 2001, a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre, il C-TPAT è gestito dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) e costituisce una risposta sistemica al bisogno di rafforzare la sicurezza dei flussi commerciali internazionali senza compromettere la fluidità degli scambi legittimi.

Il programma si basa su un principio fondamentale: la sicurezza della supply chain non può essere garantita unicamente dallo Stato, ma richiede la collaborazione proattiva di tutti gli attori economici coinvolti. Di conseguenza, il C-TPAT prevede che le imprese aderenti adottino misure di sicurezza rafforzate e trasparenti lungo tutta la catena logistica, in cambio di benefici concreti nella gestione doganale delle merci in ingresso negli Stati Uniti[25].

6.1 Obiettivi e logica di funzionamento

Il C-TPAT è un programma volontario che mira a instaurare una relazione strutturata tra il CBP e gli operatori economici affidabili. L’obiettivo principale è ridurre i rischi di introduzione di merci pericolose o illecite all’interno del territorio doganale statunitense, mediante la condivisione di responsabilità e informazioni. Aderire al C-TPAT significa accettare di essere parte di una “comunità di sicurezza” internazionale, in cui l’impresa si impegna a implementare politiche e controlli interni coerenti con gli standard minimi di sicurezza fissati dal CBP.

Il funzionamento del programma si fonda su un meccanismo di fiducia verificata: le imprese forniscono al CBP una mappatura completa dei loro processi logistici, dei partner commerciali e delle misure di protezione adottate. Sulla base di tali informazioni, il CBP conduce una validazione tecnica iniziale e garantisce un monitoraggio costante, attraverso un sistema di audit e visite in loco[26].

6.2 Chi può aderire al C-TPAT

Il programma è aperto a una vasta gamma di soggetti economici che partecipano alla filiera del commercio internazionale con gli Stati Uniti. Si tratta di una platea eterogenea, che include:

  • Importatori statunitensi, che rappresentano la categoria originaria del programma;
  • Vettori e trasportatori (aerei, marittimi, stradali, ferroviari), responsabili del movimento fisico delle merci;
  • Terminal portuali e aeroportuali, punti critici per la gestione sicura del carico;
  • Broker doganali e spedizionieri, coinvolti nelle operazioni di sdoganamento e gestione documentale;
  • Produttori stranieri, inclusi quelli europei, a condizione che rispettino i requisiti minimi previsti dal C-TPAT e appartengano a Paesi con accordi di mutuo riconoscimento attivi con gli USA[27].

In particolare, per gli operatori europei è essenziale che siano titolari di Autorizzazione AEO con componente di sicurezza (AEOS o AEOF), condizione necessaria per il riconoscimento da parte del CBP nell’ambito dell’accordo di mutuo riconoscimento UE-USA.

6.3 Procedura di adesione e validazione

L’adesione al programma avviene attraverso un iter formalizzato, articolato in più fasi:

  1. Domanda di adesione: l’operatore interessato compila una registrazione iniziale attraverso il portale online del C-TPAT, fornendo dati anagrafici, struttura aziendale, indirizzi dei siti produttivi e principali partner commerciali.
  2. Compilazione del Security Profile: documento fondamentale in cui vengono descritte nel dettaglio tutte le misure di sicurezza implementate nei siti aziendali, lungo i flussi logistici, nell’ambito delle risorse umane e nella selezione dei fornitori.
  3. Esame della documentazione da parte del CBP, che verifica la coerenza e la completezza delle informazioni trasmesse.
  4. Validazione sul campo: un funzionario del CBP effettua una visita presso i siti dichiarati, al fine di accertare la rispondenza tra quanto dichiarato e le misure effettivamente adottate.
  5. Monitoraggio continuativo: dopo l’accettazione, l’operatore entra in un sistema di verifica costante, che prevede ri-validazioni ogni quattro anni o in caso di modifiche rilevanti nella supply chain[28].

Durante questo percorso, l’impresa deve dimostrare di rispettare gli standard contenuti nei Minimum Security Criteria (MSC), aggiornati nel 2020, che includono aspetti di sicurezza fisica, controllo degli accessi, sicurezza informatica, tracciabilità delle spedizioni, gestione dei fornitori e risposta agli incidenti[29].

6.4 Vantaggi per gli operatori certificati

Gli operatori C-TPAT possono beneficiare di una serie di vantaggi operativi e strategici. In particolare:

  • riduzione dei controlli fisici e documentali presso i porti di ingresso negli Stati Uniti;
  • trattamento prioritario in caso di congestione doganale o allerta sicurezza (front-of-the-line processing);
  • accesso a canali preferenziali, come le corsie FAST al confine con Canada e Messico;
  • designazione di un account manager del CBP, che funge da referente unico per l’azienda;
  • partecipazione a iniziative di formazione e scambio con altri operatori certificati;
  • riconoscimento da parte di altri Paesi partner attraverso accordi di mutuo riconoscimento (MRA), tra cui quello con l’Unione Europea[30].

Tali vantaggi, seppur non sempre quantificabili ex ante, si traducono concretamente in risparmi operativi, maggiore affidabilità nei confronti di clienti internazionali e accesso facilitato a mercati regolamentati. 

7. L’accordo di mutuo riconoscimento (MRA) tra UE e USA: AEO e C-TPAT

Nel quadro dell’integrazione dei programmi doganali basati sulla fiducia reciproca, l’accordo di mutuo riconoscimento firmato il 4 maggio 2012 tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America rappresenta un traguardo strategico di rilievo. Il Mutual Recognition Arrangement (MRA) è stato siglato a Washington dal Direttore Generale della DG TAXUD e dal Commissario ad interim del CBP, e si fonda sul principio di equivalenza funzionale tra i programmi AEO (UE) e C-TPAT (USA)[31].

7.1 Obiettivi e natura dell’accordo

L’obiettivo principale del MRA è quello di riconoscere reciprocamente lo status di operatore affidabile tra le due autorità doganali, consentendo un trattamento favorevole alle merci provenienti da soggetti certificati, nel rispetto di regole di sicurezza equivalenti. Il riconoscimento si basa su verifiche congiunte della compatibilità dei criteri di ammissione, dei meccanismi di validazione e dei controlli post-certificazione[32].

L’accordo non prevede la sostituzione delle certificazioni, ma un reciproco riconoscimento operativo, che si traduce in un utilizzo privilegiato dello status AEO/CTPAT nei rispettivi sistemi di analisi del rischio doganale.

7.2 Vantaggi operativi per gli operatori europei

Grazie all’MRA, gli operatori AEO dell’Unione che esportano negli Stati Uniti e che rispettano la procedura di registrazione prevista possono accedere ai seguenti benefici:

  • Riduzione dei controlli fisici e documentali da parte del CBP, tramite l’attribuzione di un punteggio di rischio inferiore nella piattaforma di targeting USA;
  • Eliminazione delle visite di validazione C-TPAT per stabilimenti AEO certificati (AEOS o AEOF);
  • Migliore prevedibilità delle operazioni logistiche negli scali doganali statunitensi;
  • Priorità nello sdoganamento e trattamento preferenziale in caso di congestione o allerta di sicurezza;
  • Reputazione commerciale rafforzata, in quanto l’operatore è riconosciuto come affidabile da entrambe le amministrazioni doganali;
  • Accesso diretto a uno “status di fiducia transatlantico”, spendibile anche nei rapporti B2B[33].

Tuttavia, per beneficiare pienamente di tali vantaggi, è necessaria la corretta associazione tra il codice identificativo europeo dell’operatore (EORI) e il codice utilizzato dal sistema CBP: il MID – Manufacturer Identification Number.

 

7.3 La procedura MID–EORI: guida operativa

Poiché i sistemi di targeting doganale del CBP statunitense si basano sull’utilizzo del MID per identificare produttori ed esportatori stranieri, l’operatore AEO europeo deve procedere all’associazione del proprio EORI (codice identificativo UE) con il corrispondente MID attribuito dai clienti statunitensi.

7.3.1 Cos’è il MID

Il Manufacturer Identification Number è un codice generato dal CBP che identifica il soggetto che fabbrica o esporta merci verso gli USA. Viene costruito seguendo un formato standard (es. prime tre lettere del nome + codice Paese + CAP), e viene attribuito automaticamente dai broker o importatori statunitensi nel momento in cui una spedizione viene registrata per l’importazione.

7.3.2 Chi deve eseguire il matching

Tutti gli AEO certificati con componente di sicurezza (AEOS o AEOF) che esportano verso gli USA e che hanno fornito consenso allo scambio dati con Paesi terzi devono completare la procedura di matching per ricevere i benefici previsti dal MRA[34].

7.3.3 Guida alla registrazione

  1. Verifica del MID attribuito

L’operatore UE deve contattare il proprio partner statunitense (importatore o broker) per ottenere i codici MID a lui riferiti.

  1. Accesso alla piattaforma MRA-CBP

Il portale ufficiale è: https://mrctpat.cbp.dhs.gov
(Attivo solo per operatori che hanno rilasciato consenso via autorità doganale nazionale).

  1. Inserimento dell’EORI e abbinamento con i MID

È necessario creare un profilo utente, indicare l’indirizzo di riferimento (“MRA address”) e associare ogni MID identificato all’EORI aziendale.

  1. Verifica e salvataggio

Una volta completato l’inserimento, il sistema CBP registra la corrispondenza e include l’operatore AEO tra quelli con ridotto profilo di rischio.

Attenzione: in caso di MID multipli (es. per filiali diverse), ciascun MID deve essere associato manualmente allo stesso EORI.

7.4 Applicazione e monitoraggio

L’accordo è pienamente operativo dal luglio 2012 (fase 1) per gli operatori UE, e da gennaio 2013 per i C-TPAT esportatori verso l’UE. L’implementazione è monitorata tramite un sistema di scambio automatico di dati tra la Commissione Europea e il CBP, aggiornato ogni 24 ore e protetto da protocolli crittografici[35].

La partecipazione attiva al sistema di mutuo riconoscimento rafforza il ruolo dell’AEO come figura centrale nelle strategie di sicurezza doganale e agevolazione commerciale internazionale. L’Unione Europea ha concluso accordi simili anche con Giappone, Cina, Regno Unito, Norvegia, Svizzera e Canada, consolidando una rete globale di interoperabilità.

8. Conclusioni

L’autorizzazione AEO si conferma oggi come uno degli strumenti più rilevanti nella gestione del commercio internazionale sicuro, efficiente e tracciabile. Introdotta nel quadro del WCO SAFE Framework, questa figura giuridica ha acquisito una centralità crescente nel diritto doganale dell’Unione Europea, fungendo da cerniera tra le esigenze di protezione della sicurezza pubblica e quelle di fluidità degli scambi.

A livello normativo, il Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013) e i suoi regolamenti attuativi hanno consolidato l’AEO come condizione privilegiata per accedere a semplificazioni procedurali, minori controlli e interoperabilità tra sistemi nazionali. Con la proposta di riforma del CDU attualmente in discussione (COM(2023) 258), il legislatore europeo rafforza ulteriormente tale ruolo, legandolo al nuovo status di Trust & Check Trader: una figura che potrà accedere a forme avanzate di autovalutazione e interazione diretta con la futura piattaforma europea dei dati doganali.

In parallelo, il riconoscimento internazionale dello status AEO si è concretizzato attraverso una rete di accordi di mutuo riconoscimento (MRA), che estendono i benefici anche oltre i confini dell’Unione. Tra questi, il MRA con gli Stati Uniti, che collega il programma AEO europeo con il C-TPAT statunitense, rappresenta l’accordo più significativo sotto il profilo operativo e commerciale.

Grazie a tale accordo, le imprese certificate AEO con componente di sicurezza possono oggi godere di benefici simmetrici negli scambi transatlantici, tra cui una riduzione significativa dei controlli doganali, tempi di sdoganamento più rapidi, e maggiore affidabilità percepita dai partner commerciali. La procedura tecnica di abbinamento MID–EORI, sebbene richieda attenzione operativa, è la chiave per accedere a questi vantaggi in maniera automatizzata.

Nel complesso, il modello AEO si proietta verso una nuova fase evolutiva: non più solo strumento di semplificazione, ma elemento fondante della governance digitale del commercio globale, incentrata su interoperabilità dei dati, compliance predittiva e cooperazione dogana-impresa.

Per il futuro, l’efficacia del sistema AEO dipenderà dalla capacità delle autorità doganali nazionali e dell’Unione Europea di:

  • garantire un’applicazione uniforme dei criteri tra Stati membri;
  • rafforzare i meccanismi di controllo post-certificazione;
  • promuovere l’adozione del programma anche presso le PMI;
  • sviluppare un’infrastruttura digitale unica, aperta, sicura e integrata con i partner internazionali.

In questo scenario, l’AEO non sarà soltanto un “titolo” di affidabilità, ma un pilastro funzionale per un’economia europea più integrata, sicura e competitiva nel sistema multilaterale degli scambi.

Glossario

  • AEO (Operatore Economico Autorizzato): operatore economico certificato secondo la normativa doganale dell’UE, che dimostra elevati livelli di conformità e sicurezza nella catena logistica.
  • AEOC / AEOS / AEOF: tipologie di AEO – semplificazioni doganali; sicurezza e protezione; autorizzazione completa (entrambe le precedenti).
  • C‑TPAT (Customs‑Trade Partnership Against Terrorism): programma volontario del CBP statunitense finalizzato a migliorare la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali.
  • MRA (Mutual Recognition Arrangement): accordo formale che consente il riconoscimento reciproco dei programmi AEO e C‑TPAT tra autorità doganali.
  • EORI (Economic Operators Registration and Identification): codice identificativo univoco attribuito agli operatori economici nell’UE.
  • MID (Manufacturer Identification Number): codice attribuito dal CBP ai produttori/esportatori stranieri, utilizzato per l’identificazione nel sistema doganale USA.
  • TCT (Trust & Check Trader): nuova figura avanzata di operatore fidato prevista dalla proposta di riforma del Codice Doganale dell’Unione.
  • CDU (Codice Doganale dell’Unione): Regolamento (UE) n. 952/2013, base normativa del diritto doganale unionale.

[1] World Customs Organization, SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, June 2021, disponibile su www.wcoomd.org

 

[2] Decisione di esecuzione 2012/290/UE del Comitato Congiunto USA/UE sul riconoscimento reciproco tra il programma AEO dell’Unione e il C-TPAT statunitense.

[3] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione (GUUE L 269, 10.10.2013).

[4] World Customs Organization, SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, June 2021, disponibile su: www.wcoomd.org

[5] Regolamento (UE) n. 952/2013, art. 38 e ss

[6] European Commission, TAXUD – AEO Guidelines, rev. 6 (2016), Part 1, Section I, §1.I.3

[7] Codice Doganale dell’Unione, art. 39; v. anche Reg. Delegato 2015/2446, art. 24

[8] AEO Guidelines, Part 3, Section III.2 – Small and Medium-sized Enterprises

[9] European Commission, Statistics on Authorised Economic Operators (AEO), https://taxation-customs.ec.europa.eu/

[10] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 38, GUUE L 269 del 10.10.2013.

[11] Direzione Generale TAXUD, “AEO Guidelines”, versione Rev. 6, Bruxelles, marzo 2016.

[12] Commissione Europea, “The Union Customs Code – An Integrated Customs Environment for the EU”, Bruxelles, 2022

[13] DG TAXUD – AEO Statistics, aggiornamento 2023, disponibile nella sezione “AEO Legislation and Management Instruments”.

[14] Cfr. Art. 24 del Reg. delegato (UE) 2015/2446 e Art. 38 CDU

[15] European Commission, AEO Guidelines, Part 1, Section III – Indirect benefits.

[16] European Commission, Final Report: “Evaluation of the EU AEO Programme”, Bruxelles, novembre 2018.

[17] Corte dei Conti Europea, “Relazione speciale n. 13/2023: Un programma doganale solido con potenzialità ancora non sfruttate e un’attuazione disomogenea”, Lussemburgo, 2023.

[18] AEO Guidelines, Part 3, Section III.2 – Small and Medium-sized Enterprises.

[19] Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione – COM(2023) 258 final, Bruxelles, 17 maggio 2023.

[20] Consiglio dell’UE, documento 10017/25 (testo consolidato della proposta di CDU), art. 26–29.

[21] Ibid., art. 28: “l’operatore AEO deve garantire l’accesso elettronico continuo ai dati di tracciabilità dei flussi”.

[22] COM(2023) 258 final, Allegato 2, par. 3.3: “I Trust & Check Traders sono operatori AEOF che soddisfano criteri aggiuntivi relativi alla gestione del rischio e alla trasparenza”.

[23] Commissione Europea, “EU Customs Reform – Factsheet: Customs Data Hub and Trust & Check Traders”, 2023

[24] Documento 10017/25, art. 31–33: obbligo di monitoraggio triennale, accesso a sistemi informatici, sospensione in caso di anomalie.

[25] CBP, “C-TPAT: Strategic Plan”, U.S. Customs and Border Protection, 2021.

[26] WCO, SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, aggiornamento 2021.

[27] U.S. Customs and Border Protection, C-TPAT Portal – Eligibility Guidelines, versione aggiornata 2023.

[28] CBP, “C-TPAT Validation Process”, Customs Trade Partnership Against Terrorism – Guidelines, 2023.

[29] CBP, “Minimum Security Criteria for C-TPAT Members”, revisione 2020.

[30] University of Houston – BTI Institute, “The C-TPAT Project: Risk Management, Benefits and Compliance”, Report 2022.

[31] Decisione 2012/290/UE del Comitato misto di cooperazione doganale USA/UE, del 4 maggio 2012.

[32] DG TAXUD – “EU–US Mutual Recognition Agreement: Questions & Answers”, versione 2013.

[33] European Commission, “Information Note on AEO–C-TPAT Mutual Recognition”, Bruxelles, 2012.

[34] CBP – MRA Matching Portal User Guide, aggiornamento tecnico 2022.

[35] CBP – “MRA Data Exchange Protocols”, U.S. Customs and Border Protection, Technical Notice 2013.