Stop all’esenzione automatica per i rifornimenti offshore entro le 12 miglia: scatta l’accisa ordinaria

Con l’avviso del 4 marzo 2025, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che i prodotti energetici destinati alle piattaforme offshore situate all’interno delle acque territoriali sono ora soggetti ad accisa, salvo specifici casi di esenzione o agevolazione.

Il chiarimento si inserisce nel nuovo quadro normativo delineato dalla riforma doganale (D.lgs. 141/2024), che ha abrogato l’articolo 132 del previgente Testo unico doganale, ponendo fine al regime di non imponibilità generalizzata che fino ad oggi si applicava alle forniture dirette alle installazioni in mare.
Venuta meno l’esenzione automatica prevista dal previgente articolo 132, le forniture di prodotti energetici alle piattaforme situate entro le 12 miglia nautiche devono ora sottostare al regime ordinario di accisa. Resta tuttavia salva la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, ma solo in presenza di precise condizioni legate all’impiego effettivo del prodotto.

Nello specifico, è prevista l’esenzione totale per i prodotti energetici utilizzati nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi, la preparazione dei fanghi da perforazione e le altre operazioni tecnicamente necessarie. Resta inoltre applicabile l’aliquota ridotta per i prodotti utilizzati nei motori fissi delle piattaforme destinati alla generazione di forza motrice o energia termica. Nel caso di impiego di gas naturale per le stesse finalità, si applica l’aliquota agevolata prevista dalla disciplina vigente.

L’Amministrazione ha anche ribadito che i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica a bordo delle piattaforme sono soggetti alle aliquote ordinarie, salvo applicazione della riduzione prevista nei casi di autoproduzione. Restano inoltre fermi gli obblighi di contabilità e registrazione previsti dalla normativa sulle accise. In tale contesto, l’Amministrazione ha richiamato la validità operativa delle istruzioni già fornite con la circolare n. 337/D del 31 dicembre 1997, utile riferimento per la corretta applicazione del trattamento agevolato.

In breve, la soppressione dell’esenzione generalizzata ha portato il regime accise dei rifornimenti alle piattaforme offshore entro le acque territoriali a un’imposizione ordinaria, nella quale le agevolazioni trovano applicazione solo se giustificate dall’effettivo utilizzo tecnico del prodotto. Non si tratta più di un’agevolazione basata sulla mera destinazione alla piattaforma, ma sull’impiego effettivo. Gli operatori del settore sono quindi tenuti a verificare con attenzione le modalità di impiego dei carburanti e ad aggiornare le proprie procedure dichiarative e contabili, per assicurare la corretta applicazione dell’imposta.

 

Osvaldo Trucco